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Document 32004D0002

2004/257/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002

2004/257/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2)

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 18/03/2004 pag. 0033 - 0041


Decisione della Banca centrale europea

del 19 febbraio 2004

che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999, come ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea(1), è sostituito dal testo seguente, che entrerà in vigore il 1o marzo 2004.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Definizioni

Il presente regolamento interno è complementare al trattato che istituisce la Comunità europea e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. I termini contenuti nel presente regolamento interno hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel trattato e nello statuto. Per "Eurosistema" si intende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

CAPITOLO I IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 2

Data e luogo di riunione del consiglio direttivo

2.1. Il consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. In linea di principio, il consiglio direttivo si riunisce regolarmente in base a un programma che esso stesso stabilisce con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.

2.2. Il presidente convoca una riunione del consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

2.3. Il presidente può inoltre convocare riunioni del consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

2.4. Il consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE.

2.5. Le riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo

3.1. Salvo quanto qui disposto, la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo è limitata ai propri membri, al presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

3.2. Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.3. Qualora un membro del consiglio direttivo non sia in grado di partecipare, esso ha la facoltà di nominare per iscritto un supplente, fatto salvo l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Tale supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.

3.4. Il presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il comitato esecutivo nella preparazione delle riunioni del consiglio direttivo e ne redige i verbali.

3.5. Il consiglio direttivo potrà inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

4.1. Affinché il consiglio direttivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

4.2. Il consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del consiglio direttivo.

4.3. Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del consiglio direttivo di decisioni di cui all'articolo 41.2 dello statuto.

4.4. Se un membro del consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (ad esempio superiore a un mese), esso avrà la facoltà di nominare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

4.5. In conformità dell'articolo 10.3 dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da assumersi ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto, il suo sostituto ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.

4.6. Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta almeno di tre membri del consiglio direttivo. Se una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto riguarda personalmente membri del consiglio direttivo, è effettuata una votazione a scrutinio segreto. In tali casi, i membri interessati del consiglio direttivo non partecipano al voto.

4.7. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del consiglio direttivo; ii) la sottoscrizione di ciascun membro del consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del consiglio direttivo.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo

5.1. Il consiglio direttivo adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal comitato esecutivo e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione pertinente, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il comitato esecutivo agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di un membro del consiglio direttivo. Su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo è disposta la cancellazione dall'ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del consiglio direttivo.

5.2. I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono presentati per approvazione ai suoi membri nel corso della riunione successiva (o, se necessario, prima di essa, mediante procedura scritta) e sono sottoscritti dal presidente.

5.3. Il consiglio direttivo ha la facoltà di definire regole interne riguardanti il processo decisionale in situazioni di emergenza.

CAPITOLO II IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 6

Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo

6.1. La data delle riunioni è decisa dal comitato esecutivo su proposta del presidente.

6.2. Il presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 7

Votazione

7.1. In conformità dell'articolo 11.5 dello statuto, perché il comitato esecutivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.

7.2. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del comitato esecutivo.

7.3. I membri del comitato esecutivo che potrebbero essere personalmente interessati da una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto, non partecipano alle votazioni.

Articolo 8

Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 9

Eurosistema e comitati del SEBC

9.1. Il consiglio direttivo istituisce e scioglie i comitati. Questi supportano l'attività degli organi decisionali della BCE e riferiscono al consiglio direttivo attraverso il comitato esecutivo.

9.2. I comitati sono composti da massimo due membri di ciascuna BCN dell'Eurosistema e della BCE, nominati rispettivamente da ciascun governatore e dal comitato esecutivo. Il consiglio direttivo determina il mandato dei comitati e nomina i relativi presidenti. Di regola, il presidente è un membro del personale della BCE. Il consiglio direttivo e il comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati studi su argomenti specifici. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati.

9.3. Anche la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro non partecipante può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogni qual volta si tratti di questioni di competenza del consiglio generale e ogni qual volta il presidente di un comitato e il comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

9.4. Rappresentanti di altre istituzioni e organi comunitari, e altri terzi, possono essere invitati a partecipare alle riunioni di un comitato ogni qual volta il presidente del rispettivo comitato e il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno.

Articolo 9 bis

Il consiglio direttivo può decidere di istituire comitati ad hoc aventi specifici compiti di consulenza.

Articolo 10

Struttura interna

10.1. Previa consultazione del consiglio direttivo, il comitato esecutivo decide sul numero, nome e rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.

10.2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e ne dà informazione al consiglio direttivo, al consiglio generale e al personale della BCE. Tali decisioni sono prese esclusivamente in presenza di tutti i membri del comitato esecutivo e non possono essere prese con il voto contrario del presidente.

Articolo 11

Personale della BCE

11.1. Ciascun membro del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

11.2. Fatti salvi gli articoli 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo emana norme a contenuto organizzativo (di seguito denominate "circolari amministrative"), vincolanti per il personale della BCE.

11.3. Il comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta volto a fornire direttive ai propri membri e ai membri del personale della BCE.

CAPITOLO IV COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 12

Rapporti fra il consiglio direttivo e il consiglio generale

12.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:

- pareri in virtù degli articoli 4 e 25.1 dello statuto,

- raccomandazioni in materia di statistiche, in virtù dell'articolo 42 dello statuto,

- la relazione annuale,

- regole sulla uniformazione delle norme contabili e sul rendiconto sulle operazioni,

- misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto,

- le condizioni di impiego per il personale della BCE,

- un parere della BCE in forza dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato o relativo ad atti giuridici comunitari da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio.

12.2. Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

12.3. In conformità dell'articolo 47.4 dello statuto, il presidente informa il consiglio generale delle decisioni adottate dal consiglio direttivo.

Articolo 13

Rapporti fra il comitato esecutivo e il consiglio generale

13.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, è richiesto il contributo del consiglio generale,

- adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, è richiesto il contributo del consiglio generale.

13.2. Ogni qual volta si richieda al consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 14

Delega dei poteri

14.1. La delega di poteri da parte del consiglio direttivo al comitato esecutivo di cui all'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto, è notificata alle parti interessate, o pubblicata, se del caso, qualora decisioni prese sulla base di una delega producano effetti giuridici in capo a terzi. Il consiglio direttivo viene informato senza indugio di qualunque atto adottato per effetto di delega.

14.2. Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

Articolo 15

Procedura di bilancio

15.1. Il consiglio direttivo, agendo su proposta del comitato esecutivo in conformità dei principi stabiliti dal consiglio stesso, prima della conclusione di ciascun esercizio finanziario adotta il bilancio preventivo della BCE per l'esercizio finanziario successivo.

15.2. Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il consiglio direttivo istituisce un comitato di bilancio e ne stabilisce il mandato e la composizione.

Articolo 16

Relazioni e conti annuali

16.1. Il consiglio direttivo adotta la relazione annuale prevista dall'articolo 15.3 dello statuto.

16.2. Il comitato esecutivo è competente, per effetto di delega, dell'adozione e pubblicazione dei rapporti trimestrali di cui all'articolo 15.1 dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali di cui all'articolo 15.2 dello statuto, dei bilanci consolidati di cui all'articolo 26.3 dello statuto e di altre relazioni.

16.3. Il comitato esecutivo, in conformità dei principi stabiliti dal consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Essi sono sottoposti a revisione esterna.

16.4. Il consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al consiglio direttivo prima dell'adozione di tali conti.

Articolo 17

Strumenti giuridici della BCE

17.1. I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, e sono sottoscritti per suo conto dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

17.3. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

17.4. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal presidente. Le decisioni della BCE che impongano sanzioni in capo a terzi sono sottoscritte dal presidente, dal vicepresidente o da altri due membri del comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo.

17.5. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, e l'articolo 47.1, primo trattino, dello statuto, i pareri della BCE sono adottati dal consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e a meno che almeno tre governatori non dichiarino di voler lasciare al consiglio direttivo la competenza ad adottare pareri in materie specifiche, i pareri della BCE possono essere adottati dal comitato esecutivo, in conformità dei commenti forniti dal consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del consiglio generale. I pareri della BCE sono sottoscritti dal presidente.

17.6. Le istruzioni della BCE sono adottate dal comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, e sono sottoscritte per suo conto dal presidente o da altri due suoi membri. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Tutte le istruzioni della BCE che debbano essere ufficialmente pubblicate sono tradotte nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

17.7. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati in sequenza in modo da facilitare la loro identificazione. Qualora si tratti di regolamenti della BCE, di pareri della BCE riguardanti proposte legislative comunitarie e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa, il comitato esecutivo si preoccupa di assicurare la custodia degli originali, la notifica ai destinatari o alle autorità richiedenti e provvede all'immediata pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

17.8. I principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea(1), del 15 aprile 1958, si applicano agli atti giuridici elencati nell'articolo 34 dello statuto.

Articolo 18

Procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato

L'approvazione prevista nell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l'anno successivo, dal consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri partecipanti entro l'ultimo trimestre di ogni anno.

Articolo 19

Approvvigionamento

19.1. L'approvvigionamento di beni e servizi per la BCE prevede che vengano tenuti in debita considerazione il principio di pubblicità, di trasparenza, di parità condizioni di accesso, di non discriminazione e di amministrazione efficiente.

19.2. Ad eccezione del principio di amministrazione efficiente, una deroga ai principi sopra enunciati può essere operata in casi di urgenza, per ragioni di sicurezza o segretezza, laddove vi sia un fornitore unico, per forniture alla BCE da parte delle banche centrali nazionali o per assicurare la continuità di un fornitore.

Articolo 20

Selezione, nomina e promozione del personale

20.1. Tutti i componenti del personale della BCE sono selezionati, nominati e promossi dal comitato esecutivo.

20.2. I membri del personale della BCE sono selezionati, nominati e promossi nel debito rispetto dei principi di qualifica professionale, pubblicità, trasparenza, parità di condizioni di accesso e non discriminazione. Le regole e le procedure per l'assunzione e per la promozione interna sono ulteriormente specificate per mezzo di circolari amministrative.

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1. Le condizioni di impiego e le norme sul personale stabiliscono il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale.

21.2. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo e in seguito a consultazione del consiglio generale, adotta le condizioni di impiego.

21.3. Il comitato esecutivo adotta le norme sul personale, applicative delle condizioni di impiego.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al consiglio direttivo o al comitato esecutivo.

Articolo 22

Comunicazioni e annunci

Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere pubblicati sul sito Internet della BCE, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione.

Articolo 23

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

23.1. I lavori degli organi decisionali della BCE e di ogni comitato o gruppo da essi istituito sono riservati a meno che il consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

23.2. Il pubblico accesso ai documenti redatti o detenuti dalla BCE è regolato da una decisione del Consiglio direttivo.

23.3. I documenti redatti dalla BCE sono classificati e trattati in conformità delle regole stabilite in una circolare amministrativa. Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni a meno che gli organi decisionali non decidano diversamente.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al presente regolamento interno

Il Consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il Consiglio generale può proporre modifiche e il Comitato esecutivo ha facoltà di adottare norme supplementari nell'ambito delle proprie competenze.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 febbraio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU del 6.10.1958, pag. 385/58.

(1) GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.

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