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Document 32015O0015

Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)

OJ L 155, 19.6.2015, p. 38–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/930/oj

19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/38


INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Dopo una serie di modifiche, tale Indirizzo è stato sottoposto a rifusione come Indirizzo BCE/2012/27 (2).

(2)

Il 17 luglio 2008, il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio ad un progetto finalizzato ad istituire un servizio di regolamento di titoli in moneta di banca centrale, denominato TARGET2-Securities, da fornire ai depositari centrali di titoli (CSD). In quanto rientrante tra i compiti dell'Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l'integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero.

(3)

Il 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo BCE/2010/2 (3), che stabilisce le fondamenta di un servizio dell'Eurosistema di regolamento in moneta di banca centrale di titoli, TARGET2-Securities (T2S), istituendo il programma T2S in fase di sviluppo e precisando ulteriormente le procedure di governance dell'Eurosistema applicabili in tale contesto. L'Indirizzo BCE/2010/2 è stato abrogato dall'Indirizzo BCE/2012/13 (4).

(4)

Il 4 marzo 2015 il Tribunale dell'Unione europea ha reso la propria sentenza nel caso Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496, annullando il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all'interno di uno Stato membro dell'Eurosistema. La BCE deve pertanto adottare le misure necessarie per ottemperare a tale decisione.

(5)

Poiché le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniranno servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere modificato come segue,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica dell'Indirizzo BCE/2012/27

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM) e conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA). Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.»;

2.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«per “operazioni T2S” (T2S operations) si intendono servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, forniti nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero attraverso la piattaforma T2S;

per “TARGET2 — Securities (T2S)” o “piattaforma T2S (T2S Platform)” si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

per “fornitore dei servizi di rete T2S” (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S;

per “conto DCA” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

per “condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (conto DCA) in TARGET2” si intendono le condizioni indicate nell'allegato II bis;

per “condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione” si intendono le condizioni indicate nell'allegato III bis;

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM” (DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto DCA a un conto PM;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA” (DCA to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi (i) da un conto DCA a un altro conto DCA collegati allo stesso conto PM principale o (ii) da un conto DCA a un altro conto DCA detenuti dallo stesso soggetto giuridico;

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;

per “regolamento lordo in tempo reale” (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione.

per “ordine di bonifico” (credit transfer order) si intende l'istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM;

per “partecipante a TARGET2” (TARGET2 participant) si intende qualunque partecipante in qualunque dei sistemi componenti di TARGET2;

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare del conto DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (garanzia su stock);

per “ordine di trasferimento di liquidità” (liquidity transfer order) si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell'ambito di un gruppo ICC o di un gruppo LA;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “istruzione di addebito diretto” (direct debit instruction) si intende un'istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest'ultimo l'ammontare indicato nell'istruzione, in virtù di un'autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata;

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»"

b)

le seguenti definizioni sono così sostituite:

«per “partecipante” [o “partecipante diretto”] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contanti dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema;

per “titolare di addressable BIC” (addressable BIC holder) si intende un soggetto che:

a)

è intestatario di un BIC;

b)

non è riconosciuto come partecipante indiretto;

c)

è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un titolare di conto PM o di una succursale di un titolare di conto PM o di un partecipante indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti nel sistema componente di TARGET2 tramite titolare di conto PM;

per “partecipante indiretto” s'intende un ente creditizio insediato nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata, o se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati sul conto DCA;

per “ordinante” (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM o DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “beneficiario” (payee) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM o DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “succursale” (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

per “giornata lavorativa” (business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'Appendice V dell'allegato II bis;

per “condizioni armonizzate” (harmonised conditions) si intendono le condizioni stabilite negli allegati II e V, o quelle stabilite nell'allegato II bis;

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;

per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico del sistema componente di TARGET2 interessato, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata nel sistema componente di TARGET2 interessato;»

c)

la seguente definizione è soppressa:

«periodo transitorio»;

d)

la nota a piè di pagina relativa alla definizione 31, «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«(*)

L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»

3.

all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7.   L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto al funzionamento dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»;

4.

L'articolo 8 è modificato come segue:,

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (conto DCA) in TARGET2 che sono previste nell'allegato II bis. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la rispettiva BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti DCA.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione i) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come stabilite nell'allegato II e ii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto DCA in TARGET2 come stabilite nell'allegato II bis, fatto salvo che TARGET2-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento ad organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.»;

c)

all'articolo 8 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2, compresa la fornitura di servizi di regolamento in moneta di banca centrale per le operazioni T2S, da parte dei soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato II e di cui alla lettera e) dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato II bis.»;

5.

all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;

6.

L'articolo 12 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Credito infragiornaliero — Autocollateralizzazione»;

b)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un'operazione di autocollateralizzazione sui conti DCA, a condizione che essa sia effettuata in conformità alle condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione stabilite nell'allegato III bis.»

7.

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.»;

8.

L'articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio direttivo specifica la politica di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP. Il Consiglio direttivo specifica altresì i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso alla SSP via Internet.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Le questioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni in relazione al conto in contanti dedicato (DCA) sono regolate dall'Indirizzo BCE/2012/13. (7);

(7)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13).»"

9.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.»;

10.

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II o dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis, la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

11.

all'articolo 20, l'inciso introduttivo è sostituito dal seguente:

«Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II e dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis:»;

12.

i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi da PM e ICM e conti DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione sul regolare funzionamento di TARGET2.»

«3.   Le BC dell'Eurosistema riferiscono al coordinatore di TARGET2 il malfunzionamento del partecipante se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività della piattaforma T2S, sul regolamento nei sistemi ancillari o può creare un rischio sistemico. La chiusura di TARGET2 di norma non è ritardata a causa del malfunzionamento di un partecipante».

13.

i paragrafi 1 e 5 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'appendice II dell'allegato II o all'appendice II dell'allegato II bis è gestita conformemente al presente articolo.»

«5.   Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II, o all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II bis, la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.»;

14.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Disposizioni varie

I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.»

15.

le parole «partecipante», «partecipanti», «partecipante diretto», «partecipanti diretti» e «partecipanti a TARGET2» sono sostituite dalle parole «titolari di conto PM»:

nei punti 8), 9), 17), 18), 21), 25), 30), 42) e 45) dell'articolo 2;

nell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 6, nell'articolo 9, paragrafo 1, nell'articolo 12, paragrafo 1 e nell'articolo 24;

nell'allegato II, articolo 1, definizioni di «titolare di addressable BIC», «membro del gruppo LA», «gruppo ICC», «gruppo», «partecipante indiretto», «multi-addressee access» e «Payments Module (PM)», nell'articolo 3, paragrafi 4 e 6, nell'articolo 5, paragrafi da 2 a 4, negli articoli 6, 7, 9, 25, 25 bis e 34;

nell'allegato IV, paragrafo 1, punti 7 e 8;

nell'allegato IV, paragrafi da 8 a 13;

nell'allegato IV, paragrafo 14, punti 2, 7, lettera c), 12, ultima frase, 13, ultima frase, 17 e 18, ultima frase; e

nell'allegato IV, paragrafo 18, punto 1, lettera c);

16.

in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2» sono sostituite da «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2»;

17.

in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «fornitore dei servizi di rete» sono sostituite da riferimenti a «fornitore dei servizi di rete TARGET2»;

18.

Nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2»;

19.

a)

nell'allegato II, le seguenti definizioni sono sostituite nell'articolo 1:

«—

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto PM di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata;

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 4 o dei requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM o conto DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA;

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “partecipante” [o “partecipante diretto”] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contanti dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema;»

b)

nell'allegato II, la nota a piè di pagina relativa alla definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«(*)

L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»

20.

nell'allegato II sono inserite le seguenti definizioni nell'articolo 1:

«—

per “conto in contanti dedicato (conto DCA)” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale deve essere automaticamente ritrasferito dal conto DCA il saldo rimanente di fine giornata;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA»;

21.

nell'allegato II, è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti PM per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti PM.»

22.

nell'allegato II, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA.

2.   I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA; e

g)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.»;

23.

nell'allegato II, i seguenti paragrafi 3 e 4 sono aggiunti all'articolo 7:

«3.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, compresa ogni penale imposta in conformità al paragrafo 9, lettera d), dell'allegato III bis, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi.

4.   Un titolare di conto PM principale è vincolato da ogni fattura, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, per il collegamento con ciascun conto DCA al quale il conto PM è collegato»;

24.

all'allegato II, l'articolo 13. è sostituito dal seguente:

«Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a)

gli ordini di bonifico;

b)

le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un'autorizzazione di addebito diretto;

c)

ordini di trasferimento di liquidità; e

d)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.»;

25.

all'allegato II, il secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità immessi da un conto PM a un conto DCA sono considerati essere ordini di pagamento molto urgenti.»;

26.

nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

27.

nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]»;

28.

nell'appendice I all'allegato II, la seguente lettera d) è aggiunta al paragrafo 8, sottoparagrafo 8:

«d)

per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.»;

29.

nell'Appendice IV all'allegato II, la lettera d) del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

«d)

I seguenti tipi di pagamenti sono considerati “critici” e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi:

i)

pagamenti relativi al regolamento in tempo reale di sistemi interfacciali di regolamento titoli

ii)

pagamenti ulteriori, se necessari per evitare il rischio sistemico; e

iii)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM»;

30.

nell'allegato II, l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Tariffe per i partecipanti diretti

1.

Il canone mensile per l'elaborazione degli ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] per i partecipanti diretti, a seconda dell'opzione scelta, è:

a)

150 EUR per conto PM più una tariffa base di 0,80 EUR per operazione (scritturazione di addebito); o

b)

1 875 EUR per conto PM più una tariffa per operazione (scritturazione di addebito) determinata come segue, in funzione del volume mensile delle operazioni (numero di voci elaborate):

Fascia

Da

A

Tariffa

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Oltre 100 000

EUR 0,125

I trasferimenti di liquidità tra il conto PM di un partecipante e i suoi sotto-conti non sono soggetti a tariffazione.

Agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA inviati dal conto PM di un partecipante e agli ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM ricevuti sul conto PM di un partecipante si applica l'opzione tariffaria a) o b) di cui sopra che è stata scelta per quel conto PM.

2.

Il canone mensile per il multi-addressee access è di 80 EUR per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto.

3.

Si applica un canone aggiuntivo mensile di 30 EUR per conto, per i partecipanti diretti che non vogliono che il codice BIC del proprio conto sia pubblicato nella directory di TARGET2.

4.

Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un partecipante indiretto da parte di un partecipante diretto è di 20 EUR.

5.

La tariffa una tantum per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di un addressable BIC, per succursali di partecipanti diretti e indiretti, succursali di corrispondenti e titolari di addressable BIC che sono membri del medesimo gruppo, come definito all'articolo 1, è di 5 EUR.

6.

Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory TARGET2 di un titolare di un addressable BIC per un corrispondente è di 5 EUR.

7.

Il canone mensile per i partecipanti diretti che sottoscrivono i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 è di 50 EUR per i partecipanti che hanno scelto l'opzione tariffaria a) di cui sopra al paragrafo 1, e EUR 625 per i partecipanti che hanno scelto l'opzione b).

Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità

8.

Per la funzione ICC, il canone mensile è di 100 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo.

9.

Per la funzione LA, il canone mensile è di 200 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo LA. Qualora il gruppo LA utilizzi la funzione ICC, i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100 EUR per conto.

10.

Per entrambe le funzioni LA e ICC, la struttura decrescente delle tariffe per operazione stabilita nella tavola di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, come se tali pagamenti fossero inviati dal conto di un partecipante.

11.

Il canone mensile di 1 875 EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), è corrisposto dal gestore del rispettivo gruppo, e il canone mensile di 150 EUR di cui al paragrafo 1, lettera a), è corrisposto da tutti gli altri membri del gruppo. Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile di 1 875 EUR è corrisposto solo una volta. Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un canone mensile aggiuntivo di 1 875 EUR. In tali casi, la fattura per l'ammontare complessivo delle tariffe per tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA) è inviata al gestore del gruppo ICC.

Tariffe per i titolari di conto PM principale

12.

Oltre alle tariffe stabilite sopra nella presente appendice, un canone mensile di 250 EUR è applicato ai titolari di conto PM principale per ogni conto DCA collegato.

13.

Ai titolari di conto PM principale sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di T2S connessi con il conto o i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione

Fatturazione

14.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso di utilizzo delle funzioni LA o ICC) riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la quinta giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento è effettuato non oltre la decima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»;

31.

è inserito il seguente allegato II bis

«

ALLEGATO II bis

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO (CONTO DCA) IN TARGET2

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:

Per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN) in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare del conto DCA a favore della BCN (garanzia su stock),

per “conto in contanti dedicato (conto DCA)” (Dedicated Cash Account DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,

per “ordine di trasferimento di liquidità immediato” (Immediate liquidity transfer order) si intende l'istruzione di effettuare un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA ovvero un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un altro conto DCA in tempo reale al momento della ricezione dell'istruzione,

per “ordine di trasferimento di liquidità predefinito” (Predefined liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare di fondi da un conto DCA a un conto PM da eseguire soltanto una volta in un certo momento o al verificarsi di un dato evento,

per “adeguamento di liquidità” (Liquidity adjustment) si intende l'autorizzazione data dal titolare di un conto DCA al proprio CSD (depositario centrale di titoli) partecipante o alla [inserire nome della BC] mediante un accordo contrattuale speciale debitamente documentato e registrato nei Dati statici di iniziare trasferimenti di liquidità tra un conto DCA e un conto PM o tra due conti DCA,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM” (DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto DCA a un conto PM,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA” (DCA to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi i) da un conto DCA a un altro conto DCA collegati allo stesso conto PM principale; o ii) da un conto DCA a un altro conto DCA detenuti dallo stesso soggetto giuridico,

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo di fine giornata,

per “ordine di trasferimento di liquidità automatico” (Standing liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di contanti o “tutto il contante” disponibile nel conto DCA di T2S da un conto DCA a un conto PM da eseguire in modo ripetitivo in un momento definito o al verificarsi di un evento definito all'interno del ciclo di elaborazione di T2S fino alla cancellazione dell'ordine o alla scadenza del periodo di validità dello stesso,

per “dati statici” (Static Data) si intende l'insieme di attività economiche, specifiche del titolare del conto DCA o della banca centrale, in T2S e possedute rispettivamente da tale titolare di conto DCA o dalla banca centrale, che T2S richiede per elaborare i dati sulle transazioni relativi a quel titolare di conto DCA o banca centrale

per “codice identificativo BIC” (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

per “codice ISO del paese” (ISO country code) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 3166-1;

per “giornata lavorativa” si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V,

per “capacity opinion” (capacity opinion) si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

per “banche centrali (BC)” (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,

per “BCN connessa a TARGET2” si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/20135[e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “BCN dell'area dell'euro” si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro,

per “BC dell'Eurosistema” si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell'area dell'euro;

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM o conto DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per “procedure di insolvenza” (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

per “fornitore dei servizi di rete TARGET2” (TARGET2 network service provider) si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete incaricato dal Consiglio direttivo della BCE per l'immissione di messaggi di pagamento in TARGET2;

per “fornitore dei servizi di rete T2S” (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S,

per “beneficiario” (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 28 delle presenti Condizioni, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “ordinante” (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un conto PM, da un conto PM a un conto DCA o da un conto DCA ad un altro conto DCA,

per “Payments Module (PM)” si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM;

per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

a)

immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2;

b)

regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell'Eurosistema;

per “Single Shared Platform (SSP)” si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;

per “TARGET2 — Securities (T2S)” o “piattaforma T2S (T2S Platform)” si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD partecipanti e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale

per “BCN fornitrici della SSP” si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;

per “4BC” si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma T2S nell'interesse dell'Eurosistema;

per “modulo di raccolta dei dati statici” (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

per “sospensione” (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

per “T2S GUI” si intende il modulo sulla piattaforma T2S che consente ai titolari di conti DCA di ottenere informazioni in linea e permette loro di immettere ordini di pagamento,

per “TARGET2-[inserire riferimento BC/paese]” (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC],

per “TARGET2” (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

per “sistema componente di TARGET2” (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET2;

per “partecipante a TARGET2” (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,

per “partecipante” (participant) o “partecipante diretto” (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contante dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema,

per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata nel rispettivo sistema componente di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese],

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati,

per “depositario centrale di titoli partecipante” o “CSD partecipante” (participating Central Securities Depository, participating CSD) si intende un CSD che ha sottoscritto il contratto quadro T2S,

per “applicazione-applicazione” ovvero “A2 A” (A2 A o Application-to-application) si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S,

per “U2 A” o “modalità utente-applicazione (U2 A o User-to-application)” si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S attraverso un'interfaccia grafica per l'utente,

per “nome distintivo T2S” o “T2S DN” (T2S Distinguished Name) si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma T2S che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema,

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

per “ordine di pagamento non regolato” (non-settled payment order) si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato,

per “regolamento lordo in tempo reale” (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti DCA.

Articolo 3

Appendici

1.   Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I

:

Parametri dei conti in contanti dedicati (DCA) — specifiche tecniche;

Appendice II

:

Meccanismo di indennizzo di TARGET2 in relazione all'apertura e al funzionamento del conto DCA;

Appendice III

:

Fac-simile dei capacity e country opinion

Appendice IV

:

Procedure di business continuity e di contingency

Appendice V

:

Giornata operativa;

Appendice VI

:

Schema tariffario.

2.   In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 4

Descrizione generale di T2S e TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27, TARGET2 fornisce anche servizi di regolamento lordo in tempo reale di operazioni in T2S per i titolari di conti DCA che abbiano garantito un collegamento con un conto in titoli presso un CSD partecipante. Tali servizi sono forniti sulla piattaforma T2S, che permette lo scambio di messaggi standardizzati rispetto ai trasferimenti da e verso i conti DCA aperti sui libri contabili della pertinente BCN dell'area dell'euro in TARGET2.

2.   Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA; e

g)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii alla SSP o alla piattaforma T2S, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

4.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della Direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come “sistema” ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

5.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1.   I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto DCA su richiesta in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

c)

BCN degli Stati membri e BCE,

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2.   La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti DCA:

a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;

b)

enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c)

imprese d'investimento insediate nel SEE;

d)

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

e)

enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

3.   Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Procedure di adesione

1.   Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:

a)

rispettare tutti i seguenti requisiti tecnici:

i)

installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per fornire una connessione tecnica alla SSP e/o alla piattaforma T2S e per immettere in essa ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i partecipanti richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, quando si connettono direttamente alla piattaforma T2S, i richiedenti un conto DCA devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete T2S per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'appendice I; e

ii)

aver superato i collaudi e ottenuto le autorizzazioni richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b)

soddisfare i seguenti requisiti legali:

i)

presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

ii)

per gli enti creditizi non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.

2.   I soggetti che intendono aprire un conto DCA devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a)

moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b)

il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];

c)

il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC].

3.   La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.

4.   La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto DCA se:

a)

non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;

b)

non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1;

c)

l'apertura di un conto DCA, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

5.   Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 7

Titolari di conti DCA

I titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto DCA presso la [inserire il nome della BC].

Articolo 8

Collegamenti tra conti titoli e conti DCA

1.   Un titolare di conto DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.

2.   I titolari di conti DCA che collegano i propri conti DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la struttura della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).

3.   A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.

4.   Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 9

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei titolari di DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre su richiesta del titolare del conto DCA e gestisce [uno o più] conto/i DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.   Le tariffe per i servizi sui conti DCA sono stabilite nell'appendice VI. Il titolare del conto PM principale al quale è collegato il conto DCA risponde del pagamento di tali tariffe.

3.   I titolari di conto DCA assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all'appendice V.

4.   Il titolare di un conto DCA dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

5.   I titolari di conti DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto DCA durante la giornata. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma T2S, a condizione che il titolare di conto DCA sia connesso alla piattaforma T2S attraverso un fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 10

Cooperazione e scambio d'informazioni

1.   Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.   La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.

3.   Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TARGET2 e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System). Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.

4.   La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai titolari di conti DCA tramite messaggio di rete o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione. I titolari di conti DCA possono raccogliere informazioni attraverso l'ICM, nella misura in cui siano anche titolari di conto PM, o altrimenti tramite il T2S GUI.

5.   I titolari di conti DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.   La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP o alle 4BC qualunque informazione relativa ai titolari di conti DCA di cui le BCN fornitrici della SSP o le 4BC possano necessitare nel loro ruolo di amministratori del servizio (“Service Administrators”) ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete TARGET2 e/o con il fornitore dei servizi di rete T2S.

7.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.

8.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di:

a)

qualsiasi nuovo titolare di un conto titoli collegato al conto DCA, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, che accettano; e

b)

qualsiasi modifica relativa ai titolari di conti titoli elencati al punto a)

9.   I titolari di conti DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.

Articolo 11

Designazione, sospensione o cessazione del conto PM principale

1.   Il titolare di conto DCA designa il conto PM principale cui è collegato il conto DCA. Il conto PM principale può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da [inserire nome della BC] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto DCA.

2.   Non può essere designato come titolare di un conto PM principale un partecipante che utilizza un accesso via Internet.

3.   Qualora il titolare del conto PM principale e il titolare del conto DCA siano soggetti giuridici diversi, e nel caso in cui la partecipazione di tale titolare di conto PM principale designato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il titolare del conto DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM principale che risponderà di ogni fattura in sospeso. Alla data della sospensione o cessazione del titolare del conto PM principale e fino a che sia designato un nuovo titolare di conto PM principale, i fondi eventualmente giacenti sul conto DCA alla fine della giornata sono trasferiti su un conto di [inserire nome della BC]. Tali fondi sono soggetti alle condizioni di remunerazione di [inserire riferimenti alle misure di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 5, delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2] come aggiornate periodicamente.

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM principale.

TITOLO IV

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO DCA ED ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto DCA per ciascun titolare di DCA. Un conto DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

 

Nome

Formato

Contenuto

Parte A

Tipo di conto

1 carattere esatto

“C” per conto in contanti

Codice paese della banca centrale

2 caratteri esatti

Codice paese ISO 3166-1

Codice valuta

3 caratteri esatti

EUR

Parte B

Titolare del conto

11 caratteri esatti

Codice BIC

Parte C

Sotto-classificazione del conto

Fino a 17 caratteri

Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto DCA

2.   Non sono ammessi saldi a debito sui conti DCA.

3.   Sul conto DCA non si detengono fondi overnight. All'inizio e alla fine della giornata lavorativa il saldo del conto DCA è pari a zero. Si considera che i titolari di conti DCA abbiano dato istruzioni alla [inserire nome della BC] di trasferire eventuali saldi rimanenti alla fine della giornata lavorativa come definita nell'appendice V al conto PM principale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4.   Il conto DCA è utilizzato soltanto entro il periodo tra l'inizio della giornata T2S e la fine della giornata T2S come definito dalle User Detailed Functional Specifications (UDFS) di T2S.

5.   I conti DCA non producono interessi.

Articolo 13

Operazioni che possono essere effettuate attraverso il conto DCA

A condizione che abbia designato i necessari conti titoli, il titolare del conto DCA può effettuare le seguenti operazioni attraverso il conto DCA, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti:

a)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM;

b)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA;

c)

il regolamento di istruzioni in contante derivanti dalla piattaforma T2S; e

d)

trasferimenti di contante tra il conto DCA e il conto DCA di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'allegato III bis.

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.   Gli ordini di pagamento immessi dai titolari di conti DCA si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a)

il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete T2S;

b)

il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I; e

c)

nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.

2.   La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il titolare di conto DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I.

3.   La piattaforma T2S determina la marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l'ordine di pagamento.

Articolo 15

Riserva e blocco di liquidità

1.   I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti DCA. Questo non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.

2.   Nel richiedere di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno istruzione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.

3.   La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da imputare a riserva, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.

4.   La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il bloccorichiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.

5.   Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare istruzione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

6.   Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 16

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto DCA o i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto PM sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

2.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato.

3.   Le norme contenute nel paragrafo 2 sono sostituite da quelle seguenti due settimane dopo che il Consiglio direttivo della BCE abbia determinato che sia stato sottoscritto un accordo tra le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S alla data di tale accordo, dall'altro lato, in merito alla fornitura di informazioni e alla responsabilità.

a)

per tutte le operazioni di regolamento sui conti DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di “matched” (congruente) sulla piattaforma T2S; ovvero

b)

In via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di “matched” (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 17

Procedure di business continuity e di contingency

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sul conto DCA, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.

Articolo 18

Requisiti di sicurezza

1.   I titolari di conti DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conti DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

3.   La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari di conti DCA e/o ai titolari di conti DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

Articolo 19

Interfacce utente

1.   Il titolare di conto DCA o il titolare del conto PM principale che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto DCA:

a)

connessione diretta alla piattaforma T2S in modalità U2 A o A2 A; oppure

b)

l'ICM di TARGET2 combinato i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2.

2.   La connessione diretta alla piattaforma T2S consente ai titolari di conto DCA di:

a)

accedere e, se del caso, modificare informazioni relative al loro conto;

b)

gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità dai conti DCA.

3.   L'ICM di TARGET2 combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 consentono al titolare del conto PM principale di:

a)

accedere alle informazioni relative al loro conto;

b)

gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti DCA e dagli stessi.

Ulteriori dettagli tecnici relativi all'ICM di TARGET2 sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo],

TITOLO VI

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 20

Meccanismo d'indennizzo

Nel caso in cui permangano fondi overnight su un conto DCA a causa di un malfunzionamento tecnico della SSP o della piattaforma T2S, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1.   Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.   La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a)

nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto DCA;

b)

se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5.   Nonostante quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***), i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

6.   La [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.   Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le 4BC non sono considerate terzi.

Articolo 22

Regime probatorio

1.   Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conto DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete T2S.

2.   Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete T2S sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete T2S è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.   In caso di guasto della connessione di un titolare di conto DCA al fornitore dei servizi di rete T2S, il titolare di conto DCA ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi, concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.

4.   La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti DCA per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

5.   I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI DCA

Articolo 23

Durata e cessazione ordinaria dei conti DCA

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato.

2.   Un titolare di conto DCA può chiudere il suo conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.   La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto DCA di un titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto DCA un preavviso di durata diversa.

4.   A seguito della cessazione del conto DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.   A seguito della cessazione, il conto DCA è chiuso conformemente all'articolo 25.

Articolo 24

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.   La partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a)

l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o

b)

la perdita da parte del titolare del conto DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

2.   La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] se:

a)

si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b)

il titolare di conto DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;

c)

il titolare di conto DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d)

il titolare di conto DCA è escluso da un Closed Group of Users (CGU) di T2S o cessa in altro modo la sua partecipazione allo stesso; e/o

e)

si verifica qualunque altro evento riguardante il titolare di conto DCA che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

3.   Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).

4.

a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione il titolare di conto DCA interessato, le altre BC e gli altri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM o un messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

b)

Nel caso in cui la [inserire il nome della BC] riceva comunicazione da un'altra BC della sospensione o della cessazione della partecipazione di un partecipante in un altro sistema componente di TARGET2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione i propri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM o un messaggio di rete T2S secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

c)

Una volta che tale messaggio di rete ICM (nel caso dei titolari di conto PM) o messaggio di rete T2S (in caso di titolari di conto DCA) sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio di rete ICM o del messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

5.   A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto DCA, TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto DCA o a favore di esso.

6.   Se un titolare di conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto DCA sospeso.

Articolo 25

Chiusura dei conti DCA

1.   I titolari di conti DCA possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti DCA in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.   Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 23 o 24, la [inserire nome della BC] chiude i conti DCA del titolare di conto DCA interessato, dopo aver regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento non regolati ed esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26.

TITLE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti DCA dei titolari di conti DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

1a.

[Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un titolare di conto DCA nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto DCA sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto DCA del titolare di conto DCA.]

1b.

[Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti DCA dei titolari di conti DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3.   [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto DCA è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto DCA il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.]

4.   Al verificarsi di:

a)

qualunque evento di default, previsto all'articolo 24, paragrafo 1; ovvero

b)

qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 24, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del titolare di conto DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto DCA, o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto DCA e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.   La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al titolare di conto DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6.   La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto DCA di ogni titolare di conto DCA qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 27

Riservatezza

1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto DCA o ai suoi clienti, salvo che il titolare di conto DCA o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

2.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto DCA, altri conti DCA detenuti da titolari di conto DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto DCA o di quella del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

4.   Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i titolari di conti DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

5.   La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete T2S.

Articolo 28

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.   I titolari di conti DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque ordine di pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti DCA. I titolari di conti DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete T2S, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.   La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai titolari di conti DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

3.   I titolari di conti DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto DCA che è ordinante:

i)

il titolare di conto DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

ii)

il titolare di conto DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM o da conto DCA a conto DCA in TARGET2 finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto DCA che sia beneficiario, il titolare di conto DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 29

Comunicazioni

1.   Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste o consentite nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete T2S. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al titolare di conto DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto DCA alla [inserire nome della BC].

2.   Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.   Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o “inglese”].

4.   I titolari di conto DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i titolari di conto DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 30

Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S

1.   Ciascun titolare di conto DCA può concludere un accordo separato con un fornitore dei servizi di rete T2S relativo ai servizi da quest'ultimo forniti in rapporto all'utilizzo del conto DCA da parte del titolare stesso. Il rapporto giuridico che intercorre tra un titolare di conto DCA e il fornitore dei servizi di rete T2S è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del loro accordo separato.

2.   I servizi che il fornitore dei servizi di rete T2S deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni del fornitore dei servizi di rete T2S (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti), o per qualunque atto, errore od omissione di terzi selezionati dai titolari di conti DCA per accedere alla rete del fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 31

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto DCA si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti DCA.

Articolo 32

Diritti dei terzi

1.   Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti DCA a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.   Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 33

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1.   Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].

2.   Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].

3.   Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i titolari di conti DCA è [inserire la sede della BC].

Articolo 34

Scindibilità

L'invalidità, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 35

Entrata in vigore e cogenza

1.   Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

Appendice I

PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI (DCA) — SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma T2S si applicano le seguenti regole:

1.   Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

(1)

T2S utilizza i servizi di un fornitore di servizi di rete T2S per lo scambio di messaggi. Ogni titolare di conto DCA che utilizza una connessione diretta ha una connessione con almeno una rete sicura IP di un fornitore di servizi di rete T2S.

(2)

Prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun titolare di conto DCA supera una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.

(3)

Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità nel conto DCA si utilizza il servizio del fornitore di servizi di rete T2S. Gli ordini di trasferimento di liquidità sono indirizzati direttamente al T2S DN e devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nel caso di trasferimento di liquidità tra due conti DCA, i numeri di conto unici di 34 caratteri sia del titolare di conto DCA mittente sia del ricevente; oppure

b)

nel caso di trasferimento di liquidità tra un conto DCA e un conto PM, il numero di conto unico di 34 caratteri del titolare di conto DCA mittente e il numero di conto del conto PM ricevente.

(4)

Per lo scambio di informazioni con la piattaforma T2S possono essere utilizzate la modalità A2 A ovvero la modalità U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra i titolari di conti DCA e la piattaforma T2S si fonda sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) offerto da un fornitore dei servizi di rete T2S. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete T2S.

(5)

I titolari di conti DCA devono conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. Tutti i messaggi includono un Business Application Header (BAH). Struttura del messaggio, specifiche di campo e BAH sono definite nella documentazione ISO, in virtù delle restrizioni stabilite per T2S, come descritto nel capitolo 3.3.3 Cash Management (camt) delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti) di T2S.

(6)

Il contenuto dei campi è validato a livello di piattaforma T2S in conformità ai requisiti delle UDFS di T2S.

2.   Tipo di messaggio

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio

Descrizione

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.   Verifica di doppia immissione

1)

Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di trasferimento di liquidità immessi per errore più di una volta.

2)

I seguenti parametri sono controllati:

Riferimento dell'ordine (End to End Id);

Conto di addebito e accredito (conto DCA o conto PM); e

importo oggetto dell'istruzione.

3)

Se tutti i campi descritti nel punto 2 relativi a un nuovo ordine di trasferimento di liquidità sono identici a quelli relativi a un ordine di trasferimento di liquidità precedentemente accettato ma non ancora regolato, ovvero a un ordine di trasferimento di liquidità che sia stato regolato nelle tre giornate lavorative precedenti, il nuovo ordine di trasferimento di liquidità è rigettato.

4.   Codici di errore

Se un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato in quanto non rispondente ai campi di cui al paragrafo 3, punto 2, il titolare del conto DCA riceve una notifica di stato [camt.025], come descritto nel capitolo 4.1 delle UDFS di T2S.

5.   Avvio del regolamento

1)

Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcuna etichetta XML;

2)

Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità automatici scattano ad un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:

per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usata l'etichetta XML “Time(/ExctnTp/Tm/)”;

per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usata l'etichetta XML “(EventType//ExctnTp/Evt/)”.

3)

Il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità automatici è fissato dalle seguenti etichette XML: “FromDate/VldtyPrd/FrDt/” e “'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'”.

6.   Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati.

I diversi status degli ordini di trasferimento di liquidità sono descritti nel capitolo 1.6.4 delle UDFS di T2S.

7.   Uso della modalità U2 A e A2 A

(1)

Le modalità U2 A e A2 A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete T2S costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti DCA:

a)

modalità applicazione-applicazione (A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma T2S e l'applicazione interna del titolare del conto DCA. Il titolare di conto DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b)

modalità utente-applicazione (U2 A)

La modalità U2 A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto DCA e T2S GUI. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso alla modalità U2 A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per gli utenti di T2S.

(2)

I dati statici sono disponibili in lettura in modalità U2 A. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.

(3)

Le informazioni sono fornite nella modalità “pull”, sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo titolare di conto DCA.

(4)

I diritti di accesso alle modalità U2 A e A2 A sono concessi attraverso l'utilizzo di T2S GUI.

(5)

La firma “Non Repudiation of Origin” (NRO) (non disconoscibilità dell'origine) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

(6)

Qualora un titolare di conto DCA abbia dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto DCA.

8.   Documentazione pertinente

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS di T2S e nel manuale per gli utenti di T2S, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE.

Appendice II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 IN RELAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DCA

1.   Principi generali

a)

In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i titolari di conti DCA possono presentare richieste d'indennizzo conformemente al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.

b)

Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c)

L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i titolari di conti DCA possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del titolare di conto DCA a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il titolare di conto DCA indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.

d)

La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2.   Condizioni delle offerte d'indennizzo

a)

Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d'interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di trasferimento di liquidità non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.

b)

Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un'operazione di rifinanziamento marginale; e/o

ii)

nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.   Calcolo dell'indennizzo

a)

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:

i)

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;

ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. I ricavi eventualmente conseguiti con il deposito presso l'Eurosistema dei fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo; e

iii)

nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b)

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:

i)

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii)

per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4.   Norme procedurali

a)

Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo Internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.

b)

I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati dai titolari di conti DCA alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c)

La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai titolari di conti DCA, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.

d)

La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai titolari di conti DCA interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i titolari di conti DCA interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (cfr. [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai titolari di conti DCA interessati.

e)

La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal titolare di conto DCA la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.

Appendice III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA ha la sede legale; di seguito “giurisdizione”], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”) nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito “sistema”).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

(1)

una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto DCA, quali risultano in vigore alla presente data;

(2)

[qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

(3)

[nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del titolare di conto DCA a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];

(4)

[qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del titolare di conto DCA, comprovante la volontà del titolare di conto DCA di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e

(5)

[specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto DCA i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto DCA necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “documenti del titolare di conto DCA”).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1)

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento dei conti dedicati in contanti (conti DCA) in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito “norme”); e

2)

[…].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati “documenti del sistema” (e, quando considerati unitamente ai documenti del titolare di conto DCA, “documentazione”).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

(1)

i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all'originale;

(2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

(3)

i documenti del titolare di conto DCA rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

(4)

i documenti del titolare di conto DCA sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL TITOLARE DI CONTO DCA

A.

Il titolare di conto DCA è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].

B.

Il titolare di conto DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C.

L'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto DCA dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il titolare di conto DCA è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al titolare di conto DCA o ai documenti del titolare di conto DCA.

D.

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E.

Il titolare di conto DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[luogo],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA è insediato; di seguito “giurisdizione”], secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del titolare di conto DCA in un sistema componente TARGET2 (di seguito “sistema”). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto DCA insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

(1)

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito “norme”); e

(2)

ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e [.] sono denominati in seguito “documenti del sistema”.

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

1)

i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3.   PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.   Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2.   Questioni generali sull'insolvenza

3.2.a.   Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali ordini di pagamento, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.   Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3.   Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.   Trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di liquidità trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento di [giurisdizione].

3.3.b.   Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai titolari di conti DCA, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio i fornitori dei servizi di rete.]

3.3.c.   Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d.   Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il titolare di conto DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.3.e.   Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di conto DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f.   Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.4.   Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento saranno valide ed efficaci e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5.   Sequestro

Qualora un creditore del titolare di conto DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto DCA) — di seguito denominato “sequestro” — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6.   Garanzie [ove applicablie]

3.6.a.   Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.6.b.   Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del titolare di conto DCA e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.   Titolo di escussione della garanzia

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del titolare di conto DCA attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.   Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7.   Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a.   Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto DCA è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il titolare di conto DCA agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b.   Conformità al diritto

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.   Autorizzazioni necessarie

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Appendice IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.   Disposizioni generali

a)

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA, nel caso in cui uno o più componenti di TARGET2 o un fornitore di servizi di rete siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un titolare di conto DCA.

b)

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all'ora dell'Europa centrale [CET (****)].

2.   Misure di business continuity

a)

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP, della piattaforma T2S o di un fornitore di servizi di rete tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare misure di business continuity.

b)

Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la SSP sono le seguenti:

i)

trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;

ii)

modifica degli orari di operatività della SSP; e

iii)

avvio dell'elaborazione in contingency per gli ordini di pagamento critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettere c) e d) dell'appendice IV all'allegato II.

c)

Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la piattaforma T2S sono le seguenti:

i)

trasferimento dell'operatività della piattaforma T2S su un sito alternativo;

ii)

riprogrammazione degli eventi nella giornata di regolamento T2S.

d)

La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere quali procedure di elaborazione di business continuity attivare.

3.   Comunicazione di incidente

a)

Le informazioni riguardanti un guasto di TARGET2 e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai titolari di conti DCA attraverso canali di comunicazione domestici, l'ICM, T2S GUI e il sistema informativo di T2S, come definito nelle UDFS di T2S. In particolare, le comunicazioni ai titolari di conti DCA includono le seguenti informazioni:

i)

descrizione dell'evento;

ii)

ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);

iii)

informazioni sulle misure già adottate.

b)

Inoltre, la [inserire nome della BC] può rendere noti ai titolari di conti DCA altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4.   Trasferimento dell'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S su un sito alternativo

a)

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione.

b)

Nel caso in cui l'operatività della piattaforma T2S sia trasferita in un'altra regione, i titolari di conto DCA i) eviteranno di inviare nuove istruzioni alla piattaforma T2S e ii) su richiesta di [inserire nome della BC] effettueranno una riconciliazione e ripresenteranno eventuali istruzioni individuate come mancanti che siano state presentate entro un massimo di cinque minuti prima del momento del malfunzionamento o del momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria, e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5.   Modifica degli orari di operatività

a)

L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alla presente appendice.

b)

L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della piattaforma T2S o della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai titolari di conti DCA il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

6.   Malfunzionamenti collegati ai titolari di conti DCA

a)

Nel caso in cui un titolare di conto DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], sarà sua responsabilità risolvere il problema.

b)

Nel caso in cui un titolare di conto DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma T2S e, quando gli sia richiesto dalla [inserire nome della BC], non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la [inserire nome della BC] può bloccare l'ingresso nella piattaforma T2S di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto DCA.

7.   Altre disposizioni

a)

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC] alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema.

b)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i titolari di conti DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.

Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1.

TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1 maggio, 25 dicembre e 26 dicembre.

2.

L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET. (****)

3.

La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma fissato nell'insieme di documenti che definiscono l'estensione di T2S (T2S Scope Defining Set of Documents).

4.

La piattaforma T2S è disponibile nelle modalità U2 A e A2 A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 03:00 alle 05:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2 A saranno messi in coda. Non sarà possibile inviare messaggi in modalità U2 A.

5.

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'appendice IV.

6.

La tabella seguente mostra gli orari di operatività e gli eventi significativi durante la giornata:

Giornata operativa SSP

Giornata operative T2S

(applicabile ai conti DCA)

Ora

Descrizione

Ora

Descrizione

18:45 – 19:00 (1)

Elaborazione di avvio giornata

(invio dei file GL subito dopo le 18:45)

18:45 – 20:00

Avvio giornata

Modifica della data lavorativa

Termine per l'accettazione di dati CMS (19:00)

Preparazione del regolamento notturno

19:00 – 9:30 (1)

Regolamento notturno: erogazione di liquidità da SF a HAM e PM; da HAM a PM e da PM a DCA.

20:00 – 03:00

Regolamento notturno:

Primo ciclo di regolamento notturno

Ultimo ciclo di regolamento notturno (la sequenza X comprende il regolamento parziale delle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli; la sequenza Y comprende il rimborso dei vari fornitori di liquidità alla fine del ciclo)

19:30 (1) – 22:00

Regolamento notturno (NTS1):

Messaggio di avvio procedura;

Accantonamento di liquidità sulla base degli ordini automatici immessi per l'elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

 

22:00 – 01:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (2)

03:00 – 05:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (3)

01:00 – 06:45

Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

05:00 – 18:00

Attività diurnal/regolamento in tempo reale (4):

Preparazione del regolamento in tempo reale (4)

Finestre di regolamento parziale alle 14:00 e alle 15:45 (5) (per 15 minuti)

16:00: cut-off per DvP

16:30: Rimborso automatico dell'auto-collateralisation seguito da un cash sweep opzionale

17:40: Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e le operazioni di banca centrale (CBO)

17:45: Cut-off per il trasferimento di liquidità inbound

Cash sweep automatico dopo le 17:45

18:00: cut-off per FOP

06:45 – 07:00

Finestra per attività propedeutiche all'operatività diurna

 

 

07:00 – 18:00

Fase dell'attività diurna

17:00: Cut-off per i pagamenti dei clienti

17:45: Cut-off per I trasferimenti di liquidità verso i conti DCA

18:00: Cut-off per I pagamenti interbancari e i trasferimenti di liquidità in entrata dai conti DCA

 

 

18:00 – 18:45

18:15 (1): Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

I dati per l'aggiornamento del sistema contabile sono disponibili per le banche centrali poco dopo le 18:30

18:40 (1): Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN)

Elaborazione di fine giornata

18:00 – 18:45

Fine dell'elaborazione dei regolamenti in T2S

Riciclaggio e scarico

Rapporti ed estratti di fine giornata

Notes to table:

(1)

Più 15 minuti nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

(2)

Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 22:00 dell'ultimo giorno lavorativo fino alle 1:00 del successivo giorno lavorativo.

(3)

Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 3:00 del sabato alle 5:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 3:00 del giorno festivo fino alle 5:00 del successivo giorno lavorativo

(4)

La preparazione del regolamento in tempo reale ed il regolamento in tempo reale possono avere inizio prima della finestra di manutenzione se l'ultimo ciclo di regolamento notturno ha termine prima delle 3:00.

(5)

Ogni finestra di regolamento parziale ha la durata di 15 minuti. Il regolamento parziale si applica alle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli

Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi di T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione

(*)

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(**)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(***)

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(****)

L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

»;

32.

nell'allegato III sono sostituite le seguenti definizioni:

«per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, [e, se rilevanti, inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente,

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti dalle misure nazionali di attuazione del presente indirizzo o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell'Eurosistema (comprese quelle definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema) tra cui:

a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato V o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte di un soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il soggetto sia divenuto insolvente, o non sia in grado di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro;

g)

il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;

h)

il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.»;

33.

nell'allegato III, i paragrafi da 1 a 3 e la nota a piè di pagina nel paragrafo 3, lettera d), sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, [la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2].

2.

Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

a)

[cancellato];

b)

enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o che non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

c)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d)

imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e)

soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

3.

Per i soggetti indicati nel paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo della Banca centrale europea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (8), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna estensione di credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali (central counterparties, CCP) idonee, nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Tali CCP idonee sono quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a)

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano altresì autorizzati come CCP in conformità alla legislazione dell'Unione o nazionale applicabile;

b)

sono insediate nell'area dell'euro;

c)

sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza dalle autorità competenti;

d)

soddisfano i criteri di sorveglianza relativi alla localizzazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tempo in tempo e pubblicati sul sito Internet della BCE (9);

e)

detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;

f)

hanno accesso al credito infragiornaliero.;

(8)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)"

(9)  L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»"

34.

nell'allegato III, i paragrafi 4 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo della BCE per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette alle stesse regole di valutazione e controllo dei rischi stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

«9.

Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale.»;

35.

è inserito il seguente allegato III bis:

«ALLEGATO III bis

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTO-COLLATERALIZZAZIONE

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(1)

Per “autocollateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per effetto del quale tale credito infragiornaliero è garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock);

(2)

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati;

(3)

per “conto DCA” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

(4)

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

(5)

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(6)

per “stretti legami” (close links) si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

(7)

per “procedure di insolvenza” (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

(8)

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti da [inserire riferimenti alle misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2 e delle disposizioni del presente allegato III bis] o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell'Eurosistema (comprese le norme definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema) tra cui:

a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti [inserire riferimenti alle misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 e, se del caso, nell'allegato V] o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il soggetto sia divenuto insolvente, o non sia in grado di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale da [inserire nome della BC];

g)

il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM e/o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;

h)

il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.

Soggetti idonei

1.

Nonostante il paragrafo 13, la [inserire il nome della BC], a partire dal 6 febbraio 2017 e su richiesta, offre operazioni di auto-collateralizzazione ai soggetti ai quali concede credito infragiornaliero in conformità all'allegato III, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA che un conto PM presso la [inserire il nome della BC] e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato[, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2]

2.

L'auto-collateralizzazione è limitata all'operatività infragiornaliera. Non è possibile alcuna estensione di credito overnight.

Garanzie idonee

3.

L'auto-collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette alle stesse regole di valutazione e controllo dei rischi stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Inoltre, le garanzie idonee all'auto-collateralizzazione:

a)

possono essere limitate dalle BCN dell'area dell'euro attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links);

b)

in caso di uso transfrontaliero, sono mobilitate attraverso un collegamento valutato come idoneo (eligible link) per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dal Consiglio direttivo della BCE e pubblicato nel sito Internet della BCE (10);

c)

è soggetta a certe scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come attribuite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

4.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali attività idonee solo nelle situazioni indicate nell'Indirizzo (UE) 2015/510 ( BCE/2014/60).

Concessione di credito e procedura di recupero

5.

L'auto-collateralizzazione può essere concessa solo nelle giornate lavorative.

6.

Il credito ottenuto per mezzo della auto-collateralizzazione è concesso senza interessi.

7.

Le tariffe per la concessione di auto-collateralizzazione sono in linea con lo schema tariffario allegato come appendice VI all'allegato II bis.

8.

L'auto-collateralizzazione può essere rimborsata in ogni momento durante la giornata dal titolare di conto DCA, secondo la procedura descritta nelle UDFS di T2S.

9.

L'auto-collateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento indicato in [inserire il riferimento alle disposizioni attuative dell'appendice V delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2], e in conformità al seguente procedimento:

a)

la [inserire il nome della BC], agendo attraverso la piattaforma T2S, invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le auto-collateralizzazioni esistenti.

b)

se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto DCA non è sufficiente a rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente, la [inserire il nome della BC], agendo attraverso la piattaforma T2S, controlla altri conti DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;

c)

se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto DCA abbia dato istruzione alla [inserire il nome della BC] di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'auto-collateralizzazione esistente al conto di garanzia della [inserire il nome della BC]. In seguito, la [inserire il nome della BC] concede la liquidità per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente e immediatamente esegue l'addebito sul relativo conto PM del titolare del conto DCA.

d)

La [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c).

Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione

10.

a)

la [inserire il nome della BC] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

i)

il conto DCA o PM che il soggetto detiene presso [inserire nome della BC] è sospeso o chiuso;

ii)

il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nelle [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle presenti condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione];

iii)

una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di altra procedura analoga;

iv)

il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione.

v)

l'idoneità del soggetto come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.

b)

la [inserire il nome della BC] può disporre la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione del titolare di un conto DCA se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettere da b) a d) dell'allegato II bis, ovvero nel caso si verifichino uno o più eventi di default (diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 24, paragrafo 2].

c)

L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere l'accesso delle controparti agli strumenti di politica monetaria in base a motivi prudenziali o altrimenti in conformità all'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In tali casi, la [inserire il nome della BC] da attuazione a tale decisione rispetto all'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione secondo le disposizioni contenute negli accordi contrattuali o nei regolamenti applicati dalla [inserire il nome della BC].

d)

la [inserire il nome della BC] può decidere di sospendere, limitare o escludere un titolare di un conto DCA dall'accesso alle operazioni di autocollateralizzazione per motivi prudenziali se ritiene che tale titolare di conto DCA presenti rischi. In tali casi, la [inserire il nome della BC] ne dà immediata notifica per iscritto alla BCE nonché alle altre BCN dell'area dell'euro e alle BCN connesse. Laddove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.

11.

Laddove la [inserire il nome della BC] decida la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di autocollateralizzazione di un titolare di conto DCA ai sensi del paragrafo 10, lettera d), tale decisione non ha effetto fino all'approvazione della BCE.

12.

In deroga al paragrafo 11, in casi urgenti la [inserire il nome della BC] può sospendere l'accesso di un titolare di conto DCA alle operazioni di autocollateralizzazione con effetto immediato. In tal caso la [inserire il nome della BC] ne dà immediata comunicazione scritta alla BCE. La BCE può annullare la decisione della [inserire il nome della BC]. Tuttavia, se la BCE non comunica tale annullamento alla [inserire il nome della BC] entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la comunicazione, la decisione della [inserire il nome della BC] si intende approvata dalla BCE.

Disposizione transitoria

13.

In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 22 giugno 2015 al 6 febbraio 2017, la [inserire il nome della BC] può, su richiesta, offrire operazioni di auto-collateralizzazione ai soggetti ai quali presta credito infragiornaliero in conformità all'allegato III, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA sia un conto PM presso la [inserire il nome della BC] e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato[, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2].;

(10)  http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»"

36.

nell'allegato IV, la lettera b) del paragrafo 18, sottoparagrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417 EUR e 8 334 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (canone fisso II):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale

Canone mensile

1

0

inferiore a 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Oltre 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per determinare la tariffa a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA»;

37.

nell'allegato V, il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE MODIFICATE E SUPPLEMENTARI PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2 UTILIZZANDO UN ACCESSO VIA INTERNET»;

38.

nell'allegato V, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per “autorità di certificazione” (certification authorities) si intendono una o più BCN designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell'Eurosistema per l'emissione, gestione, revoca e rinnovo dei certificati elettronici,

per “certificati elettronici” o “certificati” (electronic certificates or certificates) si intende un documento in formato elettronico emesso dalle autorità di certificazione che collega una chiave pubblica ad un'identità e che è utilizzato ai seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un certo individuo, autenticare il titolare, controllare una firma di tale individuo o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e il riferimento ai certificati include anche tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei partecipanti che accedono a TARGET2 attraverso Internet e che immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo.

per “titolare di certificato” (certificate holder) si intende una persona singola individuata per nome, identificata e designata da un partecipante a TARGET2 come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto del partecipante a TARGET2. La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza del partecipante e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica con le credenziali che identificano il partecipante,

per “accesso via Internet” (Internet-based access) si intende che il partecipante ha optato per un conto PM cui è possible accedere unicamente via Internet e che il partecipante immette in TARGET2 messaggi di pagamento o messaggi di controllo attraverso Internet,

per “fornitore di servizi Internet” (Internet service provider) si intende la società o organizzazione, ossia il gateway (punto di ingresso) utilizzato dal partecipante a TARGET2 al fine di accedere ai propri conti in TARGET2 utilizzando un accesso via Internet.

2.   Ai fini del presente allegato la definizione di “ordine di pagamento” è modificata nel modo seguente:

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità o un'istruzione di addebito diretto.»;

39.

nell'Allegato V, i paragrafi 2 e 9 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM.”

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; e

e)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.”;

c)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis.   Per ragioni tecniche, ed a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.”

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e/o delle autorità di certificazione sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BCN fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].”; e

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto PM e si applicano fatto salvo l'allegato V.”»;

«9)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a)

gli ordini di bonifico;

b)

le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un'autorizzazione di addebito diretto. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet non possono inviare istruzioni di addebito diretto dal loro conto PM;

c)

ordini di trasferimento di liquidità.”»;

40.

nell'Appendice IIA all'allegato V, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto PM. La [inserire nome della BC] applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di ogni successivo certificato attivo supplementare. La [inserire nome della BC] applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per ogni successivo certificato attivo supplementare. I certificati attivi sono validi per tre anni.».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 22 giugno 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 maggio 2015.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 aprile 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(3)  Indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65).

(4)  Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).


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