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Document 32015O0015
Guideline (EU) 2015/930 of the European Central Bank of 2 April 2015 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2015/15)
Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)
Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)
OJ L 155, 19.6.2015, p. 38–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912
19.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/38 |
INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 aprile 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Dopo una serie di modifiche, tale Indirizzo è stato sottoposto a rifusione come Indirizzo BCE/2012/27 (2). |
(2) |
Il 17 luglio 2008, il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio ad un progetto finalizzato ad istituire un servizio di regolamento di titoli in moneta di banca centrale, denominato TARGET2-Securities, da fornire ai depositari centrali di titoli (CSD). In quanto rientrante tra i compiti dell'Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l'integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. |
(3) |
Il 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo BCE/2010/2 (3), che stabilisce le fondamenta di un servizio dell'Eurosistema di regolamento in moneta di banca centrale di titoli, TARGET2-Securities (T2S), istituendo il programma T2S in fase di sviluppo e precisando ulteriormente le procedure di governance dell'Eurosistema applicabili in tale contesto. L'Indirizzo BCE/2010/2 è stato abrogato dall'Indirizzo BCE/2012/13 (4). |
(4) |
Il 4 marzo 2015 il Tribunale dell'Unione europea ha reso la propria sentenza nel caso Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496, annullando il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all'interno di uno Stato membro dell'Eurosistema. La BCE deve pertanto adottare le misure necessarie per ottemperare a tale decisione. |
(5) |
Poiché le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniranno servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere modificato come segue, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica dell'Indirizzo BCE/2012/27
L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM) e conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA). Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.»; |
2. |
L'articolo 2 è modificato come segue:
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3. |
all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7: «7. L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto al funzionamento dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»; |
4. |
L'articolo 8 è modificato come segue:,
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5. |
all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso; |
6. |
L'articolo 12 è modificato come segue:
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7. |
all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.»; |
8. |
L'articolo 15 è modificato come segue:
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9. |
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.»; |
10. |
all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II o dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis, la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET2.»; |
11. |
all'articolo 20, l'inciso introduttivo è sostituito dal seguente: «Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II e dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis:»; |
12. |
i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi da PM e ICM e conti DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione sul regolare funzionamento di TARGET2.» «3. Le BC dell'Eurosistema riferiscono al coordinatore di TARGET2 il malfunzionamento del partecipante se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività della piattaforma T2S, sul regolamento nei sistemi ancillari o può creare un rischio sistemico. La chiusura di TARGET2 di norma non è ritardata a causa del malfunzionamento di un partecipante». |
13. |
i paragrafi 1 e 5 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti: «1. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'appendice II dell'allegato II o all'appendice II dell'allegato II bis è gestita conformemente al presente articolo.» «5. Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II, o all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II bis, la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.»; |
14. |
L'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Disposizioni varie I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.» |
15. |
le parole «partecipante», «partecipanti», «partecipante diretto», «partecipanti diretti» e «partecipanti a TARGET2» sono sostituite dalle parole «titolari di conto PM»:
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16. |
in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2» sono sostituite da «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2»; |
17. |
in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «fornitore dei servizi di rete» sono sostituite da riferimenti a «fornitore dei servizi di rete TARGET2»; |
18. |
Nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: «CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2»; |
19. |
|
20. |
nell'allegato II sono inserite le seguenti definizioni nell'articolo 1:
|
21. |
nell'allegato II, è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ambito d'applicazione Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti PM per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti PM.» |
22. |
nell'allegato II, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. 2. I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:
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23. |
nell'allegato II, i seguenti paragrafi 3 e 4 sono aggiunti all'articolo 7: «3. Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, compresa ogni penale imposta in conformità al paragrafo 9, lettera d), dell'allegato III bis, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi. 4. Un titolare di conto PM principale è vincolato da ogni fattura, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, per il collegamento con ciascun conto DCA al quale il conto PM è collegato»; |
24. |
all'allegato II, l'articolo 13. è sostituito dal seguente: «Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:
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25. |
all'allegato II, il secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità immessi da un conto PM a un conto DCA sono considerati essere ordini di pagamento molto urgenti.»; |
26. |
nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»; |
27. |
nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente: «2. [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]»; |
28. |
nell'appendice I all'allegato II, la seguente lettera d) è aggiunta al paragrafo 8, sottoparagrafo 8:
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29. |
nell'Appendice IV all'allegato II, la lettera d) del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:
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30. |
nell'allegato II, l'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE Tariffe per i partecipanti diretti
Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità
Tariffe per i titolari di conto PM principale
Fatturazione
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31. |
è inserito il seguente allegato II bis «ALLEGATO II bis CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO (CONTO DCA) IN TARGET2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:
Articolo 2 Ambito d'applicazione Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti DCA. Articolo 3 Appendici 1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:
2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono. Articolo 4 Descrizione generale di T2S e TARGET2 1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27, TARGET2 fornisce anche servizi di regolamento lordo in tempo reale di operazioni in T2S per i titolari di conti DCA che abbiano garantito un collegamento con un conto in titoli presso un CSD partecipante. Tali servizi sono forniti sulla piattaforma T2S, che permette lo scambio di messaggi standardizzati rispetto ai trasferimenti da e verso i conti DCA aperti sui libri contabili della pertinente BCN dell'area dell'euro in TARGET2. 2. Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:
3. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii alla SSP o alla piattaforma T2S, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC]. 4. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della Direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come “sistema” ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE]. 5. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2. TITOLO II PARTECIPAZIONE Articolo 5 Criteri di accesso 1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto DCA su richiesta in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:
a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2. 2. La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti DCA:
3. Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Articolo 6 Procedure di adesione 1. Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:
2. I soggetti che intendono aprire un conto DCA devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:
3. La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione. 4. La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto DCA se:
5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi. Articolo 7 Titolari di conti DCA I titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto DCA presso la [inserire il nome della BC]. Articolo 8 Collegamenti tra conti titoli e conti DCA 1. Un titolare di conto DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti. 2. I titolari di conti DCA che collegano i propri conti DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la struttura della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente). 3. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli. 4. Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli. TITOLO III OBBLIGHI DELLE PARTI Articolo 9 Obblighi della [inserire nome della BC] e dei titolari di DCA 1. La [inserire nome della BC] apre su richiesta del titolare del conto DCA e gestisce [uno o più] conto/i DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato. 2. Le tariffe per i servizi sui conti DCA sono stabilite nell'appendice VI. Il titolare del conto PM principale al quale è collegato il conto DCA risponde del pagamento di tali tariffe. 3. I titolari di conto DCA assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all'appendice V. 4. Il titolare di un conto DCA dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato. 5. I titolari di conti DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto DCA durante la giornata. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma T2S, a condizione che il titolare di conto DCA sia connesso alla piattaforma T2S attraverso un fornitore di servizi di rete T2S. Articolo 10 Cooperazione e scambio d'informazioni 1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario. 2. La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema. 3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TARGET2 e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System). Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme. 4. La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai titolari di conti DCA tramite messaggio di rete o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione. I titolari di conti DCA possono raccogliere informazioni attraverso l'ICM, nella misura in cui siano anche titolari di conto PM, o altrimenti tramite il T2S GUI. 5. I titolari di conti DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC]. 6. La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP o alle 4BC qualunque informazione relativa ai titolari di conti DCA di cui le BCN fornitrici della SSP o le 4BC possano necessitare nel loro ruolo di amministratori del servizio (“Service Administrators”) ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete TARGET2 e/o con il fornitore dei servizi di rete T2S. 7. I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda. 8. I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di:
9. I titolari di conti DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi. Articolo 11 Designazione, sospensione o cessazione del conto PM principale 1. Il titolare di conto DCA designa il conto PM principale cui è collegato il conto DCA. Il conto PM principale può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da [inserire nome della BC] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto DCA. 2. Non può essere designato come titolare di un conto PM principale un partecipante che utilizza un accesso via Internet. 3. Qualora il titolare del conto PM principale e il titolare del conto DCA siano soggetti giuridici diversi, e nel caso in cui la partecipazione di tale titolare di conto PM principale designato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il titolare del conto DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM principale che risponderà di ogni fattura in sospeso. Alla data della sospensione o cessazione del titolare del conto PM principale e fino a che sia designato un nuovo titolare di conto PM principale, i fondi eventualmente giacenti sul conto DCA alla fine della giornata sono trasferiti su un conto di [inserire nome della BC]. Tali fondi sono soggetti alle condizioni di remunerazione di [inserire riferimenti alle misure di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 5, delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2] come aggiornate periodicamente. 4. La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM principale. TITOLO IV APERTURA E GESTIONE DEL CONTO DCA ED ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI Articolo 12 Apertura e gestione dei conti DCA 1. La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto DCA per ciascun titolare di DCA. Un conto DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di 34 caratteri che sarà strutturato come segue:
2. Non sono ammessi saldi a debito sui conti DCA. 3. Sul conto DCA non si detengono fondi overnight. All'inizio e alla fine della giornata lavorativa il saldo del conto DCA è pari a zero. Si considera che i titolari di conti DCA abbiano dato istruzioni alla [inserire nome della BC] di trasferire eventuali saldi rimanenti alla fine della giornata lavorativa come definita nell'appendice V al conto PM principale di cui all'articolo 11, paragrafo 1. 4. Il conto DCA è utilizzato soltanto entro il periodo tra l'inizio della giornata T2S e la fine della giornata T2S come definito dalle User Detailed Functional Specifications (UDFS) di T2S. 5. I conti DCA non producono interessi. Articolo 13 Operazioni che possono essere effettuate attraverso il conto DCA A condizione che abbia designato i necessari conti titoli, il titolare del conto DCA può effettuare le seguenti operazioni attraverso il conto DCA, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti:
Articolo 14 Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento 1. Gli ordini di pagamento immessi dai titolari di conti DCA si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:
2. La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il titolare di conto DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I. 3. La piattaforma T2S determina la marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l'ordine di pagamento. Articolo 15 Riserva e blocco di liquidità 1. I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti DCA. Questo non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi. 2. Nel richiedere di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno istruzione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile. 3. La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da imputare a riserva, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva. 4. La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il bloccorichiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile. 5. Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare istruzione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali. 6. Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa. Articolo 16 Momento di immissione, momento di irrevocabilità 1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto DCA o i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto PM sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine. 2. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato. 3. Le norme contenute nel paragrafo 2 sono sostituite da quelle seguenti due settimane dopo che il Consiglio direttivo della BCE abbia determinato che sia stato sottoscritto un accordo tra le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S alla data di tale accordo, dall'altro lato, in merito alla fornitura di informazioni e alla responsabilità.
TITOLO V REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE Articolo 17 Procedure di business continuity e di contingency Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sul conto DCA, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV. Articolo 18 Requisiti di sicurezza 1. I titolari di conti DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conti DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi. 2. I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere. 3. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari di conti DCA e/o ai titolari di conti DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC]. Articolo 19 Interfacce utente 1. Il titolare di conto DCA o il titolare del conto PM principale che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto DCA:
2. La connessione diretta alla piattaforma T2S consente ai titolari di conto DCA di:
3. L'ICM di TARGET2 combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 consentono al titolare del conto PM principale di:
Ulteriori dettagli tecnici relativi all'ICM di TARGET2 sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo], TITOLO VI INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO Articolo 20 Meccanismo d'indennizzo Nel caso in cui permangano fondi overnight su un conto DCA a causa di un malfunzionamento tecnico della SSP o della piattaforma T2S, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II. Articolo 21 Regime di responsabilità 1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza. 2. La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto. 3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV). 4. La [inserire nome della BC] non è responsabile:
5. Nonostante quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***), i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa. 6. La [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo. 7. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le 4BC non sono considerate terzi. Articolo 22 Regime probatorio 1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conto DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete T2S. 2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete T2S sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete T2S è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale. 3. In caso di guasto della connessione di un titolare di conto DCA al fornitore dei servizi di rete T2S, il titolare di conto DCA ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi, concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma. 4. La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti DCA per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti. 5. I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento. TITOLO VII CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI DCA Articolo 23 Durata e cessazione ordinaria dei conti DCA 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato. 2. Un titolare di conto DCA può chiudere il suo conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore. 3. La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto DCA di un titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto DCA un preavviso di durata diversa. 4. A seguito della cessazione del conto DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione. 5. A seguito della cessazione, il conto DCA è chiuso conformemente all'articolo 25. Articolo 24 Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione 1. La partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
2. La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] se:
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).
5. A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto DCA, TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto DCA o a favore di esso. 6. Se un titolare di conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto DCA sospeso. Articolo 25 Chiusura dei conti DCA 1. I titolari di conti DCA possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti DCA in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative. 2. Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 23 o 24, la [inserire nome della BC] chiude i conti DCA del titolare di conto DCA interessato, dopo aver regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento non regolati ed esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26. TITLE VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC] 1. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti DCA dei titolari di conti DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]
2. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.] 3. [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto DCA è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto DCA il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.] 4. Al verificarsi di:
tutti gli obblighi del titolare di conto DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto DCA e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti. 5. La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al titolare di conto DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo. 6. La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto DCA di ogni titolare di conto DCA qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente. Articolo 27 Riservatezza 1. La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto DCA o ai suoi clienti, salvo che il titolare di conto DCA o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]]. 2. In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto DCA, altri conti DCA detenuti da titolari di conto DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto DCA o di quella del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione. 3. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate. 4. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i titolari di conti DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. 5. La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete T2S. Articolo 28 Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse 1. I titolari di conti DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque ordine di pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti DCA. I titolari di conti DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete T2S, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati. 2. La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai titolari di conti DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. 3. I titolari di conti DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:
Ai fini del presente paragrafo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore. Articolo 29 Comunicazioni 1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste o consentite nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete T2S. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al titolare di conto DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto DCA alla [inserire nome della BC]. 2. Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita. 3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o “inglese”]. 4. I titolari di conto DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i titolari di conto DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati. Articolo 30 Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S 1. Ciascun titolare di conto DCA può concludere un accordo separato con un fornitore dei servizi di rete T2S relativo ai servizi da quest'ultimo forniti in rapporto all'utilizzo del conto DCA da parte del titolare stesso. Il rapporto giuridico che intercorre tra un titolare di conto DCA e il fornitore dei servizi di rete T2S è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del loro accordo separato. 2. I servizi che il fornitore dei servizi di rete T2S deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2. 3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni del fornitore dei servizi di rete T2S (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti), o per qualunque atto, errore od omissione di terzi selezionati dai titolari di conti DCA per accedere alla rete del fornitore di servizi di rete T2S. Articolo 31 Procedura di modifica La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto DCA si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti DCA. Articolo 32 Diritti dei terzi 1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti DCA a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC]. 2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Articolo 33 Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento 1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]. 2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC]. 3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i titolari di conti DCA è [inserire la sede della BC]. Articolo 34 Scindibilità L'invalidità, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse. Articolo 35 Entrata in vigore e cogenza 1. Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data]. 2. [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].] Appendice I PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI (DCA) — SPECIFICHE TECNICHE In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma T2S si applicano le seguenti regole: 1. Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati
2. Tipo di messaggio Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:
3. Verifica di doppia immissione
4. Codici di errore Se un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato in quanto non rispondente ai campi di cui al paragrafo 3, punto 2, il titolare del conto DCA riceve una notifica di stato [camt.025], come descritto nel capitolo 4.1 delle UDFS di T2S. 5. Avvio del regolamento
6. Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati. I diversi status degli ordini di trasferimento di liquidità sono descritti nel capitolo 1.6.4 delle UDFS di T2S. 7. Uso della modalità U2 A e A2 A
8. Documentazione pertinente Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS di T2S e nel manuale per gli utenti di T2S, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE. Appendice II MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 IN RELAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DCA 1. Principi generali
2. Condizioni delle offerte d'indennizzo
3. Calcolo dell'indennizzo
4. Norme procedurali
Appendice III FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA IN TARGET2 [Inserire il nome della BC] [indirizzo] Partecipazione al [nome del sistema] [luogo] [data] Egregio signore o gentile signora, quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA ha la sede legale; di seguito “giurisdizione”], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”) nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito “sistema”). Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione]. I. DOCUMENTI ESAMINATI Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:
e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto DCA necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “documenti del titolare di conto DCA”). Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:
Le norme e il […] saranno di seguito denominati “documenti del sistema” (e, quando considerati unitamente ai documenti del titolare di conto DCA, “documentazione”). II. PRESUPPOSTI Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:
III. PARERI RIGUARDANTI IL TITOLARE DI CONTO DCA
Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]]. In fede, [firma] FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2 [Inserire il nome della BC] [indirizzo] [nome del sistema] [luogo], [data] Egregio signore o gentile signora, quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA è insediato; di seguito “giurisdizione”], secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del titolare di conto DCA in un sistema componente TARGET2 (di seguito “sistema”). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto DCA insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti. Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere. 1. DOCUMENTI ESAMINATI Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:
Le norme e [.] sono denominati in seguito “documenti del sistema”. 2. PRESUPPOSTI Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:
3. PARERE In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che: 3.1. Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]] Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese]. 3.2. Questioni generali sull'insolvenza 3.2.a. Tipi di procedure di insolvenza Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”). In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali ordini di pagamento, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”). 3.2.b. Accordi in tema d'insolvenza [giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere]. 3.3. Efficacia dei documenti del sistema Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA. In particolare, siamo del parere che: 3.3.a. Trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di liquidità trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento di [giurisdizione]. 3.3.b. Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai titolari di conti DCA, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio i fornitori dei servizi di rete.] 3.3.c. Tutele al verificarsi di eventi di default [Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento di [giurisdizione].] 3.3.d. Sospensione e cessazione Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il titolare di conto DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. 3.3.e. Cessione di diritti e obblighi I diritti e gli obblighi del titolare di conto DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC]. 3.3.f. Scelta della legge applicabile e giurisdizione Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. 3.4. Pagamenti preferenziali annullabili Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione]. In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento saranno valide ed efficaci e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione]. 3.5. Sequestro Qualora un creditore del titolare di conto DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto DCA) — di seguito denominato “sequestro” — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione]. 3.6. Garanzie [ove applicablie] 3.6.a. Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. 3.6.b. Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del titolare di conto DCA e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati. 3.6.c. Titolo di escussione della garanzia Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del titolare di conto DCA attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme. 3.6.d. Requisiti di forma e registrazione Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione] 3.7. Succursali [nella misura in cui sia applicabile] 3.7.a. Il parere si applica all'attività mediante succursali Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto DCA è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il titolare di conto DCA agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione]. 3.7.b. Conformità al diritto Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione]. 3.7.c. Autorizzazioni necessarie Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione]. Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]]. In fede, [firma] Appendice IV PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY 1. Disposizioni generali
2. Misure di business continuity
3. Comunicazione di incidente
4. Trasferimento dell'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S su un sito alternativo
5. Modifica degli orari di operatività
6. Malfunzionamenti collegati ai titolari di conti DCA
7. Altre disposizioni
Appendice V GIORNATA OPERATIVA
Appendice VI SCHEMA TARIFFARIO Tariffe per i servizi di T2S Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:
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32. |
nell'allegato III sono sostituite le seguenti definizioni:
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33. |
nell'allegato III, i paragrafi da 1 a 3 e la nota a piè di pagina nel paragrafo 3, lettera d), sono sostituiti dai seguenti:
(8) Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)" (9) L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»" |
34. |
nell'allegato III, i paragrafi 4 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
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35. |
è inserito il seguente allegato III bis: «ALLEGATO III bis CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTO-COLLATERALIZZAZIONE Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
Soggetti idonei
Garanzie idonee
Concessione di credito e procedura di recupero
Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione
Disposizione transitoria
(10) http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»" |
36. |
nell'allegato IV, la lettera b) del paragrafo 18, sottoparagrafo 1, è sostituita dalla seguente:
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37. |
nell'allegato V, il titolo è sostituito dal seguente: «CONDIZIONI ARMONIZZATE MODIFICATE E SUPPLEMENTARI PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2 UTILIZZANDO UN ACCESSO VIA INTERNET»; |
38. |
nell'allegato V, l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
2. Ai fini del presente allegato la definizione di “ordine di pagamento” è modificata nel modo seguente:
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39. |
nell'Allegato V, i paragrafi 2 e 9 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
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40. |
nell'Appendice IIA all'allegato V, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 22 giugno 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 maggio 2015.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 aprile 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).
(2) Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
(3) Indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65).
(4) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).