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Document 32015D0016(01)

Decisione (UE) 2015/811 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2015, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/27


DECISIONE (UE) 2015/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2015

relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE) è stabilito dalla Decisione BCE/2004/3 (2).

(2)

Le autorità nazionali competenti possono trovarsi in possesso di documenti della Banca centrale europea in conseguenza del dovere di assistere la BCE, di cooperare in buona fede e di scambiare informazioni con essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e l'efficace funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico possono essere ostacolati se la BCE non è consultata sull'ambito di applicazione dell'accesso ai propri documenti in possesso delle autorità nazionali competenti o, in alternativa, se le istanze di accesso a tali documenti non sono ad essa deferite. Pertanto, le istanze di accesso a tali documenti dovrebbero essere deferite alla BCE, o questa dovrebbe essere consultata prima di qualsiasi decisione in merito alla divulgazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle sue politiche, attività o decisioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)

«autorità nazionale competente» (ANC) ha il medesimo significato di cui al punto 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, il riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

Articolo 2

Documenti detenuti dalle ANC

Qualora riceva una istanza di accesso ad un documento della BCE che è in suo possesso, un'ANC, prima di assumere una decisione circa la divulgazione, consulta la BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che risulti chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

In alternativa, l'ANC può deferire l'istanza alla BCE.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 4

Destinatari

Le ANC sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).


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