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Document 32015O0020

Indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/732/oj

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/22


INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente Indirizzo. Le norme dettate dal presente Indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari.

(3)

Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato.

(4)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'Eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

(5)

Al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti, nonché di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività, per risultare idonee quali garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, devono soddisfare determinati criteri uniformi negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(6)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione del presente Indirizzo in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(7)

L'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in relazione alle strutture cedolari accettabili per le attività negoziabili.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'articolo 63 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili

1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:

a)

cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a flussi di cassa negativi; ovvero

b)

cedola variabile che non può dar luogo a flussi di cassa negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

i)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,

un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA,

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,

un tasso di inflazione dell'area dell'euro; e

ii)

f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono numeri che sono predeterminati all'emissione o sono suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui f e c sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l sarà pari a uno.

2.   Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme.

3.   Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.

4.   Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente Indirizzo e le applicano a partire dal 1o maggio 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 24 aprile 2015.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


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