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Document 32014R1376

Regolamento (UE) n. 1376/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014 , che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2014/52)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1376/oj

20.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/79


REGOLAMENTO (UE) N. 1376/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 dicembre 2014

che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

(BCE/2014/52)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevede che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime. Le disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di riserve obbligatorie minime sono contenute nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3).

(2)

Il 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di modificare la frequenza delle riunioni in materia di politica monetaria passando da un ciclo di quattro settimane a uno di sei settimane a partire dal 1o gennaio 2015 e di prolungare, di conseguenza, i periodi di mantenimento delle riserve da quattro a sei settimane.

(3)

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) il periodo di mantenimento è l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva.

(4)

Le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento non incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime da rispettare durante un periodo di mantenimento per enti soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4). Tali enti, come in precedenza, calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. D'altro canto, le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime per enti che effettuano segnalazioni di dati su base trimestrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), poiché il periodo trimestrale sarà ora composto da due periodi di mantenimento.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

1.

L'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Quanto alle istituzioni cui è stata concessa la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (5) (“enti nella coda”), l'aggregato soggetto a riserva è calcolato per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al punto 4 della parte 1 dell'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5.

.

2.

L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.»

3.

Agli articoli 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, 11 e 13 bis, paragrafo 1, lettera b, il riferimento al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.

Agli articoli 5, paragrafo 3, e 13, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.

All'articolo 13, paragrafo 2, il riferimento all'allegato II al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(4)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1


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