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Document 32014D0027(01)
2014/418/EU: Decision of the European Central Bank of 16 June 2014 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2014/27)
2014/418/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 giugno 2014 , che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2014/27)
2014/418/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 giugno 2014 , che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2014/27)
OJ L 192, 1.7.2014, p. 68–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911
1.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/68 |
Decisione della Banca centrale europea
del 16 giugno 2014
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2014/27)
(2014/418/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
visto l'Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue
(1) |
L'indirizzo BCE/2012/27 ha precisato la remunerazione dei conti e dei rispettivi sottoconti Payments Module (PM), in un modo suscettibile di interferire con la decisione del Consiglio direttivo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento. |
(2) |
Di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato dall'Indirizzo BCE/2014/25 (2) al fine di rimuovere tali potenziali interferenze. |
(3) |
È necessario, pertanto, modificare ulteriormente la Decisione BCE/2007/7 (3) per far sì che TARGET2-BCE rispecchi le modifiche apportate dall'Indirizzo BCE/2014/25 alla remunerazione dei conti PM e dei rispettivi sottoconti. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo1
Modifiche alla Decisione BCE/2007/7
L'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
|
2) |
all'articolo 10 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, whichever is lower.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 giugno 2014
Il Presidente della BCE
Mario Draghi
(1) GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1.
(2) Indirizzo BCE/2014/25, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 120).
(3) Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).