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Document 32014O0009

2014/304/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014 , sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/9)

OJ L 159, 28.5.2014, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019; abrogato da 32019O0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/304/oj

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/56


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 febbraio 2014

sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/9)

(2014/304/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3,

considerando quanto segue

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica richiede che la Banca centrale europea (BCE) specifichi i principi generali che le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») sono tenute a osservare nell'esecuzione, di propria iniziativa, di operazioni in attività e passività nazionali; tali operazioni non dovrebbero interferire con la politica monetaria unica.

(2)

Operazioni di pronti contro termine concluse dalle BCN con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema possono avere, una volta effettuate, ripercussioni sulla liquidità nell'area dell'euro e quindi sulla politica monetaria unica. Pertanto, per meglio salvaguardare l'integrità della politica monetaria unica, il Consiglio direttivo ha deciso, il 22 ottobre 2009, che per taluni accordi di liquidità conclusi dalle BCN con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema è necessaria la sua previa approvazione.

(3)

Devono essere specificati i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN quali agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito lo «Statuto del SEBC») al fine di preservare l'integrità della politica monetaria unica e incentivare la collocazione sul mercato dei depositi delle amministrazioni pubbliche, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un tetto alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche in base ai tassi del mercato monetario agevola la verifica dell'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario attuata dalla BCE ai sensi dell'articolo 271, lettera d, del trattato.

(4)

In ragione della natura eccezionale e temporanea dei depositi delle pubbliche amministrazioni relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e ad altri programmi di sostegno finanziario assimilabili, le procedure applicabili non dovrebbero limitare la capacità delle pubbliche amministrazioni nazionali di mantenere depositi presso la rispettiva BCN, segnatamente in ragione del fatto che la detenzione di tali depositi può rientrare tra le condizioni del relativo programma. L'esclusione di tali depositi dall'ammontare soglia non interferisce con la politica monetaria unica nella stessa misura della detenzione di depositi di amministrazioni pubbliche presso BCN in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente Indirizzo si applica a tutte le operazioni delle BCN relative a importi in euro, incluse le operazioni condotte dalle BCN sia per proprio conto sia in qualità di agente per conto di terzi ovvero contemporaneamente per proprio conto e in qualità di agente. Il presente Indirizzo non si applica alle seguenti operazioni:

a)

operazioni su iniziativa delle controparti e operazioni eseguite dalle BCN su iniziativa della BCE, in particolare operazioni eseguite in conformità all'Indirizzo BCE/2011/14 (1);

b)

operazioni in metalli preziosi e in valuta estera contro euro disciplinati dall'Indirizzo BCE/2003/12 (2);

c)

operazioni delle BCN relative all'assistenza di liquidità di ultima istanza.

2.   Gli articoli 7 e 8 non si applicano alle operazioni che le BCN effettuano:

a)

operando come agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del SEBC;

b)

operando per i loro scopi amministrativi o per il proprio personale ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto del SEBC;

c)

nella gestione di un fondo pensione per il proprio personale;

d)

nella gestione di schemi di deposito per il proprio personale o altri clienti;

e)

nel trasferimento dei propri utili alle amministrazioni pubbliche.

Gli articoli 6 e 9 non si applicano alle operazioni effettuate da un fondo pensione del personale della BCN che sia gestito da un'istituzione autonoma. Inoltre, gli obblighi di segnalazione a posteriori previsti dagli articoli 6 e 9 non si applicano alle operazioni effettuate dalle BCN per i propri scopi amministrativi o alle operazioni di deposito relative ai conti correnti accesi presso la BCN dal personale e altri clienti.

3.   Fatta eccezione per gli obblighi di segnalazione a posteriori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il presente Indirizzo non si applica alle operazioni effettuate nel quadro dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 che precede, gli articoli 5 e 11 si applicano ai depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro o in valuta estera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Indirizzo:

a)

per «accordo di pronti contro termine» si intende un accordo in forza del quale una BCN e una banca centrale nazionale non appartenente all'area dell'euro convengono di concludere una o più operazioni di pronti contro termine. In un'operazione di pronti contro termine una parte conviene di acquistare (o vendere) all'altra titoli denominati in euro verso il pagamento di un prezzo convenuto in euro alla data di contrattazione, con la pattuizione contestuale di rivendere all'altra parte o riacquistare da essa titoli equivalenti verso il pagamento di un diverso prezzo convenuto in euro alla data di scadenza;

b)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di uno Stato membro o qualsiasi ente pubblico dell'Unione di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (3), fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

c)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche», si intendono depositi overnight e a tempo determinato di amministrazioni pubbliche accettati dalle BCN compresi i depositi in valuta estera;

d)

per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: a) con riferimento ai depositi overnight in valuta nazionale, l'euro overnight index average interest rate (EONIA); b) con riferimento ai depositi overnight in valuta estera, un tasso comparabile;

e)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: a) con riferimento ai depositi a tempo determinato, l'euro repo market offered rate (EUREPO) con scadenza comparabile, ove disponibile; e b) con riguardo a depositi a tempo determinato in valuta estera, un tasso comparabile;

f)

per «prodotto interno lordo» si intende il valore della produzione complessiva di beni e servizi di un'economia, al netto dei consumi intermedi, più le imposte nette sui prodotti e sulle importazioni, in un dato periodo;

g)

per «tasso sui depositi», il tasso di interesse prestabilito applicato alle controparti che utilizzano i depositi overnight dell'Eurosistema per effettuare depositi overnight presso una BCN.

Articolo 3

Aspetti organizzativi

1.   Le BCN adottano misure adeguate, soggette a verifica da parte del Comitato esecutivo, per distinguere tra operazioni effettuate da una BCN ai sensi del presente Indirizzo e operazioni del Sistema europeo di banche centrali effettuate dalle BCN in conformità agli strumenti e alle procedure di cui all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Le BCN adottano misure adeguate per assicurare che informazioni riservate di politica monetaria non siano utilizzare dalle BCN nell'eseguire operazioni disciplinate dal presente Indirizzo.

3.   Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Previa approvazione degli accordi di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema

1.   Prima di stipulare accordi di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema, le BCN sottopongono detti accordi alla BCE per la previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN presentano alla BCE le proprie richieste di previa approvazione con il più largo anticipo consentito rispetto alla data prevista per la stipula degli accordi di pronti contro termine. Ogni richiesta contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

l'identità della controparte dell'accordo di pronti contro termine;

b)

lo scopo dell'accordo di pronti contro termine;

c)

l'importo e le date delle singole operazioni di pronti contro termine, nella misura in cui tali dati siano già disponibili nonché l'importo aggregato di tali operazioni;

d)

la scadenza dell'accordo di pronti contro termine e, in quanto già disponibili, la scadenza delle singole operazioni di pronti contro termine da effettuare;

e)

ogni altra informazione considerata rilevante dalla BCN che formula la richiesta.

3.   Il Consiglio direttivo risponde a ciascuna richiesta il prima possibile e in ogni caso non oltre 40 giorni lavorativi dalla ricezione.

4.   Quando riceve una richiesta di previa approvazione il Consiglio direttivo tiene in considerazione:

a)

l'obiettivo primario di assicurare l'integrità della politica monetaria;

b)

la tutela dell'efficacia della gestione della liquidità nell'area dell'euro da parte dell'Eurosistema;

c)

un approccio coordinato dell'Eurosistema in relazione all'effettuazione delle operazioni di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema;

d)

la parità di condizioni tra tutti gli enti creditizi ubicati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

5.   Il Consiglio direttivo, se ritiene che un accordo di pronti contro termine non sia in linea con gli obiettivi specificati al paragrafo 4, può alternativamente chiedere che l'accordo di pronti contro termine sottoposto alla sua approvazione sia:

a)

concluso ad una data posteriore a quella originariamente prevista; ovvero

b)

soggetto a specifiche modifiche e sottoposto nuovamente per l'approvazione prima della stipula da parte della BCN interessata.

6.   Il Consiglio direttivo si adopera per prendere in esame le richieste di previa approvazione delle BCN tenendo conto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Articolo 5

Limiti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche

1.   La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti:

a)

per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti;

b)

per i depositi a tempo determinato, il tasso di mercato sui depositi garantiti ovvero, ove questo non sia disponibile, il tasso di interesse di mercato sui depositi overnight non garantiti.

2.   Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) EUR 200 milioni; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede sarà remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento.

3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti al paragrafo 1, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Segnalazioni

1.   Le BCN segnalano ex ante alla BCE l'effetto di liquidità totale netto delle operazioni di gestione delle proprie attività e passività nazionali nel contesto del quadro generale per la gestione della liquidità dell'Eurosistema. Una BCN include il trasferimento dei propri utili all'amministrazione pubblica nella propria previsione dei fattori autonomi di liquidità almeno una settimana prima di attuare il trasferimento. Inoltre, una BCN adotta misure idonee per assicurare che le operazioni di investimento e gli schemi di deposito non determino effetti di liquidità che non prevedibili accuratamente.

2.   Con frequenza mensile le BCN segnalano a posteriori alla BCE, utilizzando lo schema per la segnalazione a posteriori di cui all'allegato II al presente Indirizzo, i dettagli delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. In relazione alla segnalazione mensile a posteriori, si applica una soglia generale di 500 milioni di EUR al volume mensile per ciascuna categoria elencata all'allegato II, conteggiando le operazioni ai fini del raggiungimento della soglia nel modo di seguito indicato:

a)

la somma lorda degli acquisti, vendite e rimborsi per ciascuna delle seguenti categorie:

i)

operazioni di investimento;

ii)

gestione dei fondi pensione;

iii)

attività di agenzia;

b)

la somma lorda della concessione e assunzione in prestito di titoli per le seguente categorie:

i)

prestito titoli; e

ii)

operazioni di pronti contro termine;

c)

la somma lorda della raccolta dei depositi e dell'erogazione di credito per la categoria schemi di credito e deposito;

d)

l'importo di ciascuna delle seguenti categorie;

i)

obbligazioni nei confronti di terzi; e

ii)

trasferimenti e contributi.

Se la somma lorda delle operazioni in una categoria è inferiore alla rispettiva soglia, le BCN riportano uno zero nel modello di segnalazione analogamente ai casi nei quali non è stata effettuata alcuna operazione. Le BCN possono scegliere di continuare a segnalare tutte le proprie operazioni alla BCE anche se la soglia per una o più categorie non è raggiunta (segnalazione integrale).

Per le operazioni in euro effettuate nel quadro dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema, le BCN, inoltre, ottemperano a ogni altro obbligo di segnalazione applicabile.

3.   Ove gli obblighi di segnalazione evidenzino che le operazioni di gestione delle attività o passività di una particolare BCN confliggono con i requisiti della politica monetaria unica, la BCE può impartire istruzioni specifiche in relazione alla modalità di gestione di attività e passività della BCN in questione.

Articolo 7

Soglie

1.   Non possono essere effettuate operazioni eccedenti la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo senza la previa approvazione della BCE. Tale soglia si applica alle operazioni di pronti contro termine, fatta salva la procedura di previa approvazione scritta per gli accordi di pronti contro termine di cui all'articolo 4.

2.   Oltre alla soglia per le operazioni giornaliere aggregate di cui all'allegato I del presente Indirizzo, la BCE può specificare e applicare soglie aggiuntive per acquisti e vendite cumulative di attività e passività in un determinato periodo di tempo.

3.   Il Consiglio direttivo può modificare la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo in ogni momento.

Articolo 8

Procedura per la richiesta e la concessione della previa approvazione

1.   Le BCN inoltrano le loro richieste di previa approvazione con il massimo preavviso possibile. Ove l'operazione debba essere regolata nello stesso giorno o nel giorno lavorativo successivo, la BCE riceve tale richiesta al più tardi entro le 9:00 (4) del giorno di contrattazione previsto. Per altre operazioni, la BCE riceve la relativa richiesta al più tardi entro le 11:00 del giorno di contrattazione previsto.

2.   La richiesta della BCE è formulata in conformità all'allegato III del presente Indirizzo. Ove un'operazione per la quale è stata richiesta e concessa la previa approvazione non venga effettuata in conformità alla previa approvazione, le BCN ne danno immediata comunicazione alla BCE.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN che effettuano operazioni di prestito titoli a fronte di garanzie, ove gli operatori di mercato non siano in grado di fornire titoli specifici, possono inoltrare le loro richieste di previa approvazione in tarda giornata nel pomeriggio inoltrato.

4.   Le richieste di previa approvazione di una BCN sono riscontrate dalla BCE non appena possibile; le richieste di previa approvazione in tarda giornata sono riscontrate dalla BCE immediatamente. Per le operazioni da regolare alla data di contrattazione o nel giorno lavorativo successivo, la BCE risponde entro le 10:15 della data di contrattazione prevista. Per operazioni diverse, la BCE risponde entro le 13:00 della data di contrattazione prevista. Se una BCN non riceve una risposta entro il termine indicato, dopo aver verificato la ricezione della richiesta da parte della BCE e la mancata risposta, essa presume a partire dalle 13:15 la concessione dell'approvazione.

5.   La BCE prende in considerazione tutte le richieste in modo da assicurare coerenza rispetto alla politica monetaria unica dell'Eurosistema, tenuto conto sia dell'effetto delle operazioni delle singole BCN sia dell'effetto aggregato di tali operazioni negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Fatto salvo quanto precede, la BCE cerca di soddisfare le richieste delle BCN.

Articolo 9

Verifica

1.   Con cadenza annuale il Comitato esecutivo presenta al Consiglio direttivo una relazione sull'attuazione e sull'applicazione del presente Indirizzo. Tale relazione fornisce informazioni su:

a)

l'applicazione della procedura di previa approvazione;

b)

le prassi di gestione delle attività e delle passività nazionali da parte delle BCN;

c)

l'osservanza del presente Indirizzo.

2.   In caso di dubbi relativi all'osservanza dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, la BCE può richiedere informazioni alle BCN.

Articolo 10

Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati scambiati nel contesto delle procedure sopra descritte, inclusa la relazione di verifica di cui all'articolo 9, sono riservati.

Articolo 11

Disposizione transitoria

I depositi delle amministrazioni pubbliche a tempo determinato presso le BCN sono soggette all'articolo 5, paragrafo 1, ma sono conteggiati esclusivamente ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1.   Il presente Indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente Indirizzo entro il 1o dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione collegati a tali misure entro e non oltre il 31 ottobre 2014.

Articolo 13

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 febbraio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2003/12, del 23 ottobre 2003, relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(4)  Tutti i riferimenti di orario del presente Indirizzo si riferiscono all'ora dell'Europa centrale (CET), che tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.


ALLEGATO I

SOGLIE PER LE OPERAZIONI DELLE BCN IN ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NAZIONALI EFFETTUATE IN UN SOLO GIORNO

Soglia applicabile

Effetto alla data di regolamento

(aggregato netto delle operazioni) (1)

200 milioni di EUR


(1)  L'impatto di liquidità netto delle operazioni programmate nella giornata da regolare in un solo giorno coincidente con la data di contrattazione o a una data successiva.


ALLEGATO II

RELAZIONE MENSILE A POSTERIORI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NAZIONALI

 

Categoria di operazioni

 

Operazioni di investimento

Gestione di fondi pensione

Attività di agenzia

 

Prestiti titoli

Operazioni di pronti contro termine

 

Schemi di credito e deposito

 

Obblighi verso terzi

Trasferimenti e contributi

Modalità di effettuazione dell'operazione

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

Numero di operazioni

nnnnnn

Tipo di operazione

xxxxx

xxxxx

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Concessione in prestito di titoli

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Erogazione di credito

EUR (XX) mln

Modalità di effettuazione dell'operazione

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

Acquisto

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Presa in prestito di titoli

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Depositi

EUR (XX) mln

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

Vendita

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

 

 

 

 

 

Importo

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Rimborso

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

FORMATO DEL MESSAGGIO PER LA RICHIESTA DI PREVIA APPROVAZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO ELEVATO

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Codifica

Campo obbligatorio

Codice di identificazione

Identificativo unico per un gruppo di operazioni (operazioni in titoli o transazioni diverse) aventi la stessa data di contrattazione e di regolamento, consistente in una numerazione sequenziale preceduta dai due caratteri del codice paese ISO.

ISnn

Generato automaticamente dall'applicazione

Data di contrattazione

Data di contrattazione del gruppo di operazioni programmato.

aaaa/mm/gg

Data di regolamento

Data di regolamento (o data di inizio in caso di operazioni a termine) di un gruppo di operazioni programmato.

aaaa/mm/gg

Acquisto e concessione in prestito

In caso di acquisto di titoli o strumenti diversi o di concessione di prestiti su titoli, deve essere riportato l'importo complessivo.

[YY] milioni di EUR

No

(da non compilare ove siano esclusivamente programmate operazioni di vendita)

Vendita e deposito

In caso di vendita di titoli o altri strumenti o depositi deve essere riportato l'importo complessivo.

[XX] milioni di EUR

No

(da non compilare ove siano esclusivamente programmate operazioni di acquisto)

Impatto sulle proiezioni di liquidità

Indicazione dell'impatto sulle proiezioni di liquidità per la data di regolamento in caso di accettazione della richiesta, in rapporto all'ultima previsione di liquidità giornaliera presentata alla BCE alle ore 8.00. In caso di rigetto, tale campo agevola l'identificazione da parte della BCE dell'impatto di segno contrario sulle proiezioni di liquidità.

[ZZ] milioni di EUR

(se l'impatto totale sulle proiezioni di liquidità è già stato comunicato alla BCE, in questa casella è inserito uno zero)

Tipo di operazione

Indicazione del tipo di operazione:

1.

Operazione in titoli

2.

Operazione diversa.

Il tipo di operazione è selezionato dalla casella di riepilogo fornita dal sistema.

(l'utente deve indicare il tipo di operazione)

Modalità prevista di effettuazione dell'operazione

Descrizione della modalità prevista di effettuazione delle operazioni, in relazione alle seguenti voci:

1.

Operazione a bilancio

2.

Operazione fuori bilancio.

La modalità prevista di effettuazione dell'operazione è selezionata dalla casella di riepilogo fornita dal sistema.

No

(l'utente ha facoltà di indicare la modalità prevista di effettuazione dell'operazione)

Testo libero

Qualsiasi informazione che agevoli la funzione di gestione della liquidità della BCE nella verifica dell'impatto di liquidità netta nell'ambito del periodo di analisi della liquidità interessato e della previsione di liquidità più recente. Ad esempio se l'impatto sulle proiezioni di liquidità non è permanente, ma è destinato a invertirsi nel prossimo futuro, l'utente inserisce nel campo di testo libero un commento sull'impatto di liquidità successivamente alla data di regolamento. L'utente potrebbe fornire altresì ulteriori dettagli su ogni singola operazione, come la tipologia, la dimensione e lo scopo.

Qualsiasi combinazione di lettere e numeri nell'ambito del set di caratteri predefinito H1&H2 (1).

No


(1)  I simboli di cui è ammesso l'uso nel campo di testo libero sono specificati nella sezione 1.1.4.7 dell'allegato 4 al documento H1&H2 System Design del 22 agosto 1997.


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