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Document 52014HB0014

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2014 , relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l’assistenza delle banche centrali nazionali (BCE/2014/14)

OJ C 186, 18.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2014

relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l’assistenza delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/14)

2014/C 186/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare gli articoli 8, 8 bis e 8 ter,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE//1998/NP28 (2), detta le regole comuni e le norme minime di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 che assicurano un minimo livello di tutela delle informazioni statistiche riservate raccolte dalla Banca centrale europea (BCE) con l’assistenza delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema.

(2)

Al riguardo, mentre si riconosce che le informazioni statistiche necessarie ad assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE in relazione agli Stati membri la cui moneta è l’euro differiscono da quelle relative agli Stati membri con deroga, l’articolo 5 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica a tutti gli Stati membri mentre tale circostanza, in combinazione con l’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, implica un obbligo di concepire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri considerano adeguate per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e alla tempestiva preparazione in campo statistico per consentire l’adozione dell’euro da parte degli Stati membri con deroga (3).

(3)

È cresciuta la necessità che i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) si scambino informazioni statistiche riservate per l’esercizio dei compiti del SEBC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

Applicazione dell’Indirizzo BCE/1998/NP28

I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero applicare le disposizioni dettate dall’Indirizzo BCE/1998/NP28 in relazione a informazioni statistiche riservate ricevute da un altro membro del SEBC e dovrebbero darne conferma mediante la stipula di un accordo con gli altri membri del SEBC.

II.

Disposizioni finali

1.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono destinatarie della presente raccomandazione, in quanto applicabile e nella misura in cui tali banche centrali nazionali partecipano alla trasmissione di informazioni statistiche riservate nell’ambito del SEBC.

2.

Il presente indirizzo si applica a partire dal 1o aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Indirizzo BCE/1998/NP28 del 22 dicembre 1998 relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l’assistenza delle banche centrali nazionali (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 72).

(3)  Cfr. il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98.


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