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Document 32004R2181

Regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21)

OJ L 371, 18.12.2004, p. 42–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M, 5.7.2006, p. 383–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 37 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. impl. da 32013R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2181/oj

18.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/42


REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2004 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2004/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (2), prevede che le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) segnalino, tra le altre cose, le informazioni statistiche mensili relative al proprio bilancio di fine mese al fine di produrre il bilancio consolidato del settore IFM.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) stabilisce che le regole contabili da seguirsi in tale segnalazione sono quelle indicate nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3), e in tutte le altre norme internazionali applicabili. Successivamente all’entrata in vigore del Regolamento BCE/2001/13 sia le legislazioni contabili nazionali sia gli standard internazionali hanno subito alcune modifiche in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La direttiva 86/635/CEE è stata modificata in modo tale che alcuni strumenti finanziari possano essere valutati sulla base del valore equo. Anche gli standard contabili internazionali possono prevedere che alcuni strumenti finanziari vengano valutati sulla base del valore equo.

(3)

Ai fini delle informazioni statistiche di cui la Banca centrale europea (BCE) necessita per adempiere ai propri compiti, i depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale.

(4)

Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario modificare il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), al fine di includere in maniera esplicita il requisito della segnalazione di depositi e crediti al valore nominale.

(5)

Tuttavia, vista l’attuale fase del processo d’armonizzazione in materia di statistiche realizzata in seguito all’attuazione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), sarebbe desiderabile continuare ad applicare ai crediti svalutati e ai crediti acquistati le regole di valutazione finora applicate. Pertanto, le banche centrali nazionali possono consentire che le regole di valutazione esistenti si applichino a tali crediti fino a che la BCE non le aggiorni, al fine di favorire un’ulteriore armonizzazione delle segnalazioni.

(6)

Considerata la possibilità che alcune IFM valutino i titoli di debito emessi al valore equo, è necessario chiarire la portata della segnalazione degli aggiustamenti da «altra rivalutazione» rispetto alla rivalutazione del prezzo dei titoli.

(7)

Di conseguenza è necessario modificare anche il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi d’interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2004.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2003 (BCE/2003/10) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).

(3)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(4)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1.

nella parte 1, la sezione II è sostituita dal testo seguente:

«II   Norme contabili

A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate in termini lordi a fini statistici.»;

2.

nella parte 1, sezione III, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Valutazione statistica dei depositi e crediti

15.

I depositi e crediti sono segnalati, ai fini del presente regolamento, sulla base dell’ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l’importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore.

16.

Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti svalutati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti gli enti segnalanti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il gennaio 2005.»;

3.

nella parte 1, sezione IV, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«Valutazione statistica dei depositi e crediti

10.

I depositi e crediti sono segnalati sulla base delle regole previste per le consistenze mensili nei paragrafi 15 e 16 della sezione III.»;

4.

nella parte 1, sezione V, il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

«11.

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei titoli si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore degli stock dei bilanci di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire guadagni/perdite realizzati.»;

5.

nella parte 1, sezione V, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

«12.

Non è previsto alcun obbligo di segnalazione minima per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi risultano in modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da “altra rivalutazione”.»;

6.

nella parte 3, la tabella dal titolo «Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile del settore delle IFM» è modificata come segue:

a)

il quarto trattino del punto 7 («altre attività») è sostituito dal testo seguente:

«—

interessi esigibili maturati su crediti

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria “altre attività”. Gli interessi maturati sono esclusi dai crediti a cui si riferiscono»;

b)

il quarto trattino del punto 13 («altre passività») è sostituito dal testo seguente:

«—

interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria “altre passività”. Gli interessi maturati sono esclusi dai depositi a cui si riferiscono».


(1)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

nella parte 4, sezione XIII, il paragrafo 42 è sostituito dal testo seguente:

«42.

A meno che non sia diversamente previsto nei paragrafi seguenti, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggregazione per forme tecniche e la definizione delle forme tecniche seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nell’allegato I del Regolamento BCE/2001/13.».


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