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Document 32011R1358

Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26)

OJ L 338, 21.12.2011, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 289 - 289

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1358/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/51


REGOLAMENTO (UE) N. 1358/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

(BCE/2011/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 19.1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che la Banca centrale europea (BCE), nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, possa obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali e che regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possano essere emanati dal consiglio direttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (1) stabilisce, tra l’altro, le categorie di istituzioni soggette all’obbligo di riserva e i coefficienti di riserva applicabili a determinate categorie di passività.

(3)

L’8 dicembre 2011 il consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro. Poiché il sistema di riserve minime dell’Eurosistema non deve essere applicato nella stessa misura che in circostanze normali per controllare le condizioni di mercato, al fine di migliorare la fornitura di liquidità alle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è necessario ridurre il coefficiente di riserva all’1 %. Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) deve pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è sostituito dal testo seguente:

«2.   Un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1 si applica a decorrere dal periodo di mantenimento che ha inizio il 18 gennaio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


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