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Document 32007R1489

Regolamento (CE) n. 1489/2007 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2007/18)

OJ L 330, 15.12.2007, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. impl. da 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1489/oj

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2007/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2), impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione a cadenza trimestrale di dati statistici disaggregati per paese e per valuta. Esso necessita di essere modificato al fine di prendere in considerazione l’adesione all’Unione europea di nuovi Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) impone anche l’obbligo di segnalare dati trimestrali sulle posizioni nei confronti delle controparti residenti nei territori degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Esso necessita di essere modificato, al fine di prendere in considerazione l’adozione dell’euro da parte di altri Stati membri.

(3)

Alle banche centrali nazionali (BCN) è consentito, su base non discriminatoria e in determinate situazioni, concedere deroghe agli obblighi di segnalazione a singoli istituti di moneta elettronica. Nel caso in cui gli istituti di moneta elettronica soddisfino determinate condizioni, l’obiettivo sottolineato dalla raccolta di dati statistici tramite il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), può essere raggiunto senza l’imposizione a queste istituzioni degli obblighi statistici. La Banca centrale europea (BCE) si adopera per assicurare un’applicazione non discriminatoria monitorando la concessione di tali deroghe.

(4)

È necessario chiarire le condizioni alle quali le azioni emesse dalle IFM devono essere classificate come depositi invece che come capitale e riserve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

nell’articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo alla fine:

«Ai fini del presente regolamento, i termini “istituto di moneta elettronica” e “moneta elettronica” hanno lo stesso significato dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (3).

2)

nell’articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatta salva la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (4) e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (5), le BCN, alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 4 dell’allegato III, possono concedere deroghe a singoli istituti di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni riportate nel paragrafo 2 dell’allegato III siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE.

3)

l’allegato I è modificato in conformità degli allegati I e II del presente regolamento;

4)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

5)

l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 4/2007 (BCE/2006/20) (GU L 2 del 5.1.2007, pag. 3).

(3)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.»;

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»;


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

La parte 1 è modificata come segue:

a)

la sezione I è modificata come segue:

i)

alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:

«Questi criteri per la fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività.»;

ii)

la prima frase del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:

«Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi di cui al precedente paragrafo sia di classificare le passività come depositi:»;

b)

la sezione IV è modificata come segue:

i)

il paragrafo 6a è sostituito dal seguente:

«6a.

Nel caso in cui un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti delle controparti residenti in quel nuovo Stato membro, secondo la tabella 3 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in un qualsiasi Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di non ritenere necessaria la segnalazione delle posizioni nei confronti di quello Stato membro. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.»;

ii)

il paragrafo 7a è sostituito dal seguente:

«7a.

Qualora un qualunque Stato membro adotti l’euro dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di tale nuovo Stato membro partecipante secondo la tabella 4 della parte 2.

In tal caso, la colonna nella tabella 4 della parte 2 corrispondente alla valuta utilizzata precedentemente dal nuovo Stato membro partecipante non è più applicabile.

Qualora un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di quel nuovo Stato membro secondo la tabella 4 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di esentare tale Stato membro dalla segnalazione. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.»;

iii)

il paragrafo 9a è sostituito dal seguente:

«9a.

Qualora le posizioni relative alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro non siano significative, ma siano comunque raccolte dalle BCN, le posizioni possono essere trasmesse dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui esse si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»;

2)

la parte 2 è modificata come segue:

le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle tabelle di cui all’allegato II del presente regolamento;

3)

la parte 3 è modificata come segue:

a)

nella categoria dell’attivo 2 (crediti), il secondo trattino dopo il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«—

depositi, come definiti nella categoria del passivo 9 (depositi)»;

b)

nella categoria del passivo 9 (depositi):

i)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nel paragrafo 5 della sezione I della parte 1, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FMM.»;

ii)

sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo finale:

«Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: a) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e b) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un eventuale periodo di preavviso non è considerato restrizione significativa.

Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un “valore determinato”, ossia in normali circostanze esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale, e

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni (ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto) né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti“depositi”. Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come “deposito a scadenza prestabilita” o “depositi rimborsabili con preavviso”, a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi invece che come capitale e riserve, devono essere classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.»


ALLEGATO II

Le tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Disaggregazione per paese

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Ciascun altro Stato membro partecipante (ovvero esclusi i residenti nazionali) e ciascun altro Stato membro dell'UE

Resto del mondo (esclusa UE)

Stato membro

Stato membro

Stato membro

Stato membro

PASSIVO

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

9.   

Depositi

a.

da IFM

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

11.

Titoli di debito emessi

 

12.

Capitale e riserve

 

13.

Altre passività

 

ATTIVO

1.

Cassa

 

2.   

Crediti

a.

a IFM

 

 

 

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

3.   

Titoli diversi da azioni

a.

emessi da IFM

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

6.

Capitale fisso

 

7.

Altre attività

 


Tabella 4 (1)

Disaggregazione per valuta

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Tutte le valute

Euro

Valute di ciascun altro Stato membro dell'UE

Valute diverse da quelle degli Stati membri UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Totale

USD

JPY

CHF

Tutte le altre valute

PASSIVO

9.   

Depositi

A.   

Residenti nazionali

a.

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

i.

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

oltre un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

11.

Titoli di debito emessi

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

M

 

 

13.

Altre passività

M

 

 

ATTIVO

2.   

Crediti

A.   

Residenti nazionali

a.

a IFM

M

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

a IFM

M

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

i.

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

oltre un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

a banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

a operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Titoli diversi da azioni

A.   

Residenti nazionali

a.

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

a.

emessi da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

A.

Residenti nazionali

M

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

M

 

 

C.

Resto del mondo

M

 

 

5.

Quote ed altre azioni

M

 

 

6.

Immobilizzazioni

M

 

 

7.

Altre attività

M

 

 


(1)  “M” indica requisiti statistici mensili (cfr. tabella 1).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA PER LE IFM DI PICCOLE DIMENSIONI DIVERSE DAGLI ENTI CREDITIZI E PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE PER SINGOLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

1.

Con riguardo alle IFM di piccole dimensioni diverse dagli enti creditizi, le BCN che decidono di esentare tali IFM dagli obblighi di segnalazione integrale, ne informano le istituzioni interessate ma continuano, come minimo, a raccogliere i dati relativi al totale di bilancio con cadenza almeno annuale, in modo che l’effettiva dimensione delle istituzioni esentate possa essere monitorata.

2.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica a singoli istituti di moneta elettronica se sono soddisfatte almeno una o entrambe le seguenti condizioni:

a)

la moneta elettronica che emettono è accettata come mezzo di pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente identificate dalla:

i)

loro ubicazione negli stessi locali o in un’altra zona limitrofa circoscritta; e/o

ii)

loro stretta relazione finanziaria o lavorativa con l’istituto emittente, quale un rapporto di titolarità, commerciale o una struttura distributiva condivisi;

anche quando l’istituzione emittente e l’impresa accettante sono soggetti giuridicamente distinti;

b)

oltre tre quarti del loro bilancio complessivo non è ricollegabile all’emissione o alla gestione della moneta elettronica e le passività collegate alle consistenze in moneta elettronica non superano i 100 milioni di euro.

3.

Se un singolo istituto di moneta elettronica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 non è esente dagli obblighi delle riserve minime, a questo sarà richiesto di segnalare quanto meno i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva di cui all’allegato II. L’istituto può scegliere di segnalare con cadenza mensile un ristretto insieme di dati relativi all’aggregato soggetto a riserva.

4.

Ogniqualvolta ad un istituto di moneta elettronica è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, la BCE, a fini statistici, inserirà l’istituto nella lista delle IFM quale società non finanziaria. L’istituto sarà altresì trattato come una società non finanziaria in situazioni in cui esso sia controparte di una IFM. L’istituto continuerà ad essere trattato come un ente creditizio ai fini degli obblighi di riserva minima dell’eurosistema.»


ALLEGATO IV

L’allegato V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

il paragrafo 1a è sostituito dal seguente:

«1a.

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE.»;

2)

il paragrafo 1b è sostituito dal seguente:

«1b.

Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro (o degli Stati membri) in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell’obbligo di segnalazione.»;

3)

il paragrafo 1c è sostituito dal seguente:

«1c.

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l’euro nella tabella 3 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adozione dell’euro.»;

4)

i paragrafi 1d e 1e sono cancellati.

5)

il paragrafo 2a è sostituito dal seguente:

«2a.

Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, possono essere segnalati alla BCE entro il termine di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»


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