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Document 32011D0020

2011/789/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 novembre 2011 , recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2011/20)

OJ L 319, 2.12.2011, p. 117–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 123 - 129

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/789/oj

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/117


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2011

recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (1), in particolare l’articolo 10,

visto l’indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 15,

vista la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (3),

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 stabilisce i criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli (CSD) all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (T2S).

(2)

È necessario stabilire le procedure di domanda da parte dei CSD all’accesso ai servizi di T2S nonché le procedure per la richiesta da parte dei CSD di deroga al criterio di accesso n. 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «rapporto di valutazione» si intende la documentazione scritta contenente: a) un rapporto redatto dalla pertinente autorità competente che valuta la conformità del CSD al criterio di accesso n. 2; e b) un’auto-valutazione del CSD sulla propria conformità ai criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5;

2)

per «banca centrale (BC)» si intendono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito «banca centrale SEE»), e qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente di un paese non appartenente al SEE (di seguito «altra banca centrale»), laddove la valuta di tale BCN non appartenente all’area dell’euro, banca centrale SEE o altra banca centrale sia considerata idonea in conformità all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/2;

3)

per «criterio di accesso n. 1» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

4)

per «criterio di accesso n. 2» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli (di seguito le «raccomandazioni SEBC/CESR») (4);

5)

per «criterio di accesso n. 3» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico;

6)

per «criterio di accesso per i CSD n. 4» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

7)

per «criterio di accesso n. 5» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S;

8)

per «autorità competenti pertinenti» si intendono le BC e le autorità competenti in materia di sorveglianza e/o vigilanza su un CSD specifico e responsabili della valutazione dei CSD rispetto a standard riconosciuti e applicabili;

9)

per «parte con connessione diretta» si intende una parte di T2S dotata di un dispositivo tecnico che consenta di accedere a T2S e usare i suoi servizi di regolamento titoli senza necessità di un CSD che funga da interfaccia tecnica;

10)

per «parte di T2S» si intende una persona giuridica o, in taluni mercati, un individuo che ha un rapporto contrattuale con un CSD in T2S per l’elaborazione delle sue attività collegate al regolamento in T2S e che non detiene necessariamente un conto titoli presso il CSD;

11)

per «comitato per il programma T2S» si intende l’organo di gestione dell’Eurosistema, istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6, così come definito nell’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2010/2, o il suo successore;

12)

per «gruppo consultivo T2S (AG)» si intende il gruppo definito nell’articolo 7 dell’indirizzo BCE/2010/2;

13)

per «accordo di partecipazione di valuta (CPA)» si intende un accordo stipulato tra l’Eurosistema e una BCN non appartenente all’area dell’euro, o un’autorità responsabile di una valuta diversa dall’euro, allo scopo di regolare operazioni in titoli con moneta di banca centrale in valute diverse dall’euro.

Articolo 2

Oggetto e campo d’applicazione

1.   Ai cinque criteri che determinano l’idoneità dei CSD ad accedere ai servizi T2S stabiliti all’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 (di seguito «cinque criteri di accesso») è data attuazione conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 3 a 5 della presente decisione e alle regole contenute nell’allegato.

2.   La presente decisione non si applica alle parti con connessione diretta aventi un rapporto giuridico con i CSD.

Articolo 3

Procedura di domanda

1.   Ai fini dell’accesso ai servizi di T2S, un CSD è tenuto a presentare a) una richiesta al consiglio direttivo; e b) al momento della sua migrazione a T2S, un rapporto di valutazione.

2.   Il rapporto di valutazione fornisce la prova della conformità del CSD ai cinque criteri di accesso al momento della sua migrazione a T2S, attesta il livello di attuazione di ciascun criterio di accesso secondo le seguenti categorie: conforme, parzialmente conforme e non applicabile, e inoltre espone le motivazioni e spiegazioni del CSD e gli elementi di prova pertinenti.

3.   Il comitato per il programma T2S presenta al consiglio direttivo una proposta, basata su detta documentazione, in merito alla domanda del CSD di accesso ai servizi T2S. Per predisporre la propria proposta, il comitato per il programma T2S può richiedere chiarimenti o rivolgere delle domande al CSD richiedente.

4.   A seguito della presentazione della proposta da parte del comitato per il programma T2S, il consiglio direttivo adotta una decisione sulla richiesta del CSD e la comunica per iscritto allo stesso entro i due mesi successivi alla: a) data di ricezione della richiesta; o b) data di ricezione della risposta a qualunque richiesta di chiarimenti o formulazione di domande da parte del comitato per il programma T2S, ai sensi del paragrafo 3. Laddove il consiglio direttivo respinga una richiesta, fornisce i motivi del rigetto.

Articolo 4

Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5

1.   Un CSD può presentare una richiesta di deroga al criterio di accesso n. 5 in base alla propria specifica situazione operativa o tecnica.

2.   Per far sì che una richiesta di deroga sia valutata, il CSD presenta una richiesta al comitato per il programma T2S e fornisce la prova di quanto segue:

a)

la deroga riguarda un ammontare molto limitato del volume dei regolamenti in proporzione al totale medio giornaliero delle istruzioni di consegna contro pagamento (delivery-versus-payment) ricevute nell’arco di un mese presso il CSD e il costo per il regolamento di tali operazioni in T2S sarebbe eccessivo per il CSD;

b)

il CSD ha adottato misure di salvaguardia tecniche e operative tali da assicurare che la deroga rimarrà entro la soglia fissata al punto a);

c)

il CSD ha compiuto ogni sforzo per soddisfare il criterio di accesso n. 5.

3.   A seguito della ricevimento di tale richiesta di deroga:

a)

il comitato di gestione T2S presenta la richiesta del CSD e una propria valutazione preliminare al gruppo consultivo T2S;

b)

il gruppo consultivo T2S fornisce al comitato per il programma T2S un parere in merito alla richiesta senza indugio ed entro il tempo necessario perché questa sia valutata;

c)

a seguito della ricezione del parere del gruppo consultivo T2S, il comitato per il programma T2S predispone una valutazione finale e la sottopone, unitamente alla documentazione completa, al consiglio direttivo;

d)

il consiglio direttivo emette una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga;

e)

il comitato per il programma T2S informa il CSD e il gruppo consultivo T2S per iscritto della decisione motivata del consiglio direttivo.

4.   Un CSD designato da una BC che abbia sottoscritto un CPA e che abbia optato per un regolamento delle operazioni inerenti alla propria politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S, presenta una richiesta di deroga al fine di poter regolare tali operazioni di politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S. In tal caso, una deroga è accordata a condizione che: a) l’Eurosistema abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento tecnico di tale regolamento; e b) tale regolamento non richieda modifiche alla funzionalità di T2S né si ripercuota negativamente sulla stessa. La BC designante dovrebbe essere invitata a fornire il proprio parere su tale richiesta di deroga.

5.   Un CSD beneficiario di una deroga presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile nella quale dimostri di continuare a osservare la deroga, inclusa la soglia concordata e fissata al paragrafo 2, lettera a). Un CSD beneficiario di una deroga ai sensi del paragrafo 4 presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile sulla situazione.

6.   Laddove un CSD con deroga superi costantemente la soglia concordata di cui al paragrafo 2, lettera a), nell’arco di un periodo di sei mesi, il consiglio direttivo revoca la deroga per inosservanza del criterio di accesso n. 5 e il comitato per il programma T2S ne dà conseguentemente notifica al CSD.

7.   A seguito della revoca di una deroga, un CSD può presentare una nuova richiesta di deroga conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

8.   Laddove si presenti una situazione di crisi suscettibile di compromettere la stabilità finanziaria di un paese o il compito della relativa BC di tutelare l’integrità della propria valuta e che abbia condotto la BC del paese interessato a procedere a una modalità di regolamento di emergenza come parte del proprio piano di gestione della crisi, un CSD designato da tale BC presenta al comitato per il programma T2S una richiesta di deroga temporanea al criterio di accesso n. 5 e può temporaneamente effettuare regolamenti in altro modo. Il consiglio direttivo adotta una decisione motivata in merito a tale richiesta, tenuto conto del parere della BC interessata sulla situazione che ha dato luogo alla deroga temporanea al criterio di accesso n. 5. La BC interessata presenta al comitato per il programma T2S una relazione per lo meno mensile sulla propria valutazione della situazione.

Articolo 5

Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD

1.   Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:

a)

assicura, in particolare, attraverso un’auto-valutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua osservanza dei criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5. L’auto-valutazione è accompagnata dalla valutazione più recente compiuta dalle autorità competenti pertinenti sulla conformità del CSD al criterio n. 2;

b)

fornisce prontamente al comitato per il programma T2S la valutazione, periodica o ad hoc, effettuata dalle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2;

c)

richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2 nell’eventualità di modifiche materiali al sistema del CSD;

d)

notifica al comitato per il programma T2S qualora una valutazione della autorità competente pertinente o un’auto-valutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;

e)

a seguito di una richiesta del comitato per il programma T2S, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.

2.   Ad eccezione del criterio di accesso n. 2, il comitato per il programma T2S può effettuare la propria valutazione e controllare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni al CSD. Laddove il comitato per il programma T2S decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/2.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(2)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(3)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.

(4)  Disponibili sul sito Internet dell’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) all’indirizzo www.esma.europa.eu


ALLEGATO

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE PER L’APPLICAZIONE DEI CINQUE CRITERI DI ACCESSO PER I DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Ai fini del presente allegato: —

per «servizi basilari di custodia» si intendono la conservazione e gestione di titoli e di altri strumenti finanziari di proprietà di un terzo da parte di un soggetto cui siano affidati tali compiti. Detti servizi includono la custodia dei titoli, la distribuzione di interessi e dividendi sui titoli in custodia e lo svolgimento di operazioni societarie (corporate actions) su tali titoli;

per «CSD investitore» si intende, nell’ambito dei legami tra depositari centrali di titoli (CSD), un CSD che apre un conto presso un altro CSD (CSD emittente) per consentire il regolamento reciproco di operazioni sui titoli;

per «CSD emittente» si intende il CSD presso il quale sono stati emessi e distribuiti i titoli per conto dell’emittente. Il CSD emittente è responsabile per lo svolgimento di operazioni societarie in nome dell’emittente. Il CSD emittente mantiene nei propri libri contabili i conti in nome dei CSD investitori ai fini del trasferimento dei titoli a quest’ultimi;

per «emittente tecnico CSD» si intende un CSD investitore che detiene titoli presso un CSD emittente non partecipante a T2S ed è considerato un CSD emittente ai fini del funzionamento di T2S rispetto a tali titoli;

per «quote di fondi di investimento» si intendono porzioni di proprietà delle attività nette di un fondo di investimento che gli investitori ricevono come corrispettivo dei propri investimenti di capitale.

I.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 1

Per poter ricevere una valutazione positiva rispetto a tale criterio:

a)

per un CSD situato in un paese appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), il CSD deve essere incluso nella lista dei sistemi designati tenuta in conformità all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE; e

b)

per un CSD situato in un paese non appartenente al SEE, deve essere presentato un parere legale, aggiornato di volta in volta in occasione di modifiche materiali che possano avere effetti sul parere legale stesso o quando richiesto dal comitato per il programma T2S, emesso da uno studio legale approvato dal comitato per il programma T2S, in cui si confermi che il CSD opera secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione.

II.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 2

Laddove un CSD non sia pienamente conforme a tutte le raccomandazioni SEBC/CESR, il rispettivo CSD informerà il comitato per il programma T2S dei relativi dettagli e fornirà spiegazioni e elementi di prova riguardo alle raccomandazioni SEBC/CESR rispetto alle quali non è conforme. Il CSD fornirà inoltre al comitato per il programma T2S le conclusioni delle autorità competenti pertinenti nel rapporto di valutazione. Le conclusioni della valutazione saranno elaborate in conformità alle relative procedure di adesione per l’accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD. Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD il comitato per il programma T2S avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.

Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:

a)

per un CSD situato in un paese appartenente al SEE, le autorità competenti pertinenti abbiano dato una valutazione positiva di tale CSD rispetto alle raccomandazioni SEBC/CESR; e

b)

per un CSD situato in un paese non appartenente al SEE, le autorità competenti pertinenti abbiano dato una valutazione positiva di tale CSD rispetto alle raccomandazioni SEBC/CESR o a standard equivalenti, quali gli standard propri dell’autorità competente pertinente o le raccomandazioni CPSS/IOSCO (1). In tale ultimo caso, al comitato per il programma T2S o al consiglio direttivo, rispettivamente, deve essere fornita la prova che il CSD è stato valutato rispetto a standard di livello e natura analoghi.

Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità.

III.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 3

Un CSD avente accesso ai servizi di T2S non è obbligato a detenere tutti i propri conti e saldi in T2S per ogni codice/ISIN che emette o per il quale funga da emittente tecnico CSD. Tuttavia, deve rendere disponibile un codice/ISIN senza costi aggiuntivi, senza indugio e con un contratto che non imponga condizioni irragionevoli, su richiesta da parte degli utilizzatori del CSD investitore in T2S. Talune quote di fondi di investimento possono non essere automaticamente disponibili per un CSD investitore che apra un conto presso il CSD emittente, a causa di restrizioni legali sulle distribuzioni transfrontaliere applicabili agli emittenti di quote di fondi di investimento.

Un CSD emittente è obbligato a conformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma non può trasferire i costi derivanti dall’applicazione di tale quadro ad altri CSD in T2S. Questo requisito assicura che i costi necessari per uniformarsi al quadro regolamentare nazionale restino a livello locale e che vi sia reciprocità tra i CSD in T2S. Inoltre, il presente requisito favorisce processi di regolamento in T2S quanto più possibile armonizzati.

Un CSD emittente è obbligato a uniformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma deve supportare un CSD investitore che richieda accesso e non può applicare un costo di regolamento aggiuntivo. Qualunque ritardo causato dall’osservanza del quadro regolamentare nazionale deve applicarsi ugualmente a tutte le parti.

Il CSD investitore può richiedere un codice/ISIN che non sia ancora disponibile in T2S al rispettivo CSD emittente o emittente tecnico CSD. Ricevuta tale richiesta, il CSD emittente o emittente tecnico CSD inserisce tutti i dati di riferimento di sicurezza in T2S e li rende accessibili entro il termine definito nel Manuale delle procedure operative che deve essere fornito dall’Eurosistema ai CSD e alle BC.

A condizione che il CSD investitore abbia sottoscritto le disposizioni contrattuali richieste, il CSD emittente apre, senza alcun indebito ritardo, almeno un conto titoli per uno specifico codice/ISIN per il CSD investitore. Il rifiuto da parte di un CSD emittente di aprire un conto titoli e fornire al CSD investitore l’accesso ai titoli del CSD emittente costituisce un’inosservanza del criterio di accesso n. 3.

IL CSD investitore deve riferire al comitato di gestione T2S ogni caso di inosservanza del criterio di accesso n. 3 da parte di un CSD emittente. In base alla natura e le circostanze dell’inosservanza, il comitato per il programma T2S determinerà se il CSD emittente rivela un’inosservanza consistente, nel qual caso si applicherà la procedura prevista nei contratti con i CSD ai sensi dell’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/2.

IV.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 4

Questo criterio di accesso per i CSD è conforme agli orientamenti sull’accesso e sull’interoperabilità (2) secondo cui i CSD investitori hanno accesso ai servizi del CSD emittente in base agli stessi termini e alle stesse condizioni alle quali sono forniti a ogni altro normale partecipante al CSD emittente.

Perché un CSD investitore fornisca servizi di regolamento per titoli emessi da un CSD emittente, il CSD investitore deve anche fornire ai suoi partecipanti servizi basilari di custodia in relazione a tali titoli. T2S offre cassa principale e regolamento titoli in moneta di banca centrale, ove i servizi basilari di custodia siano forniti al di fuori di T2S.

IL CSD emittente deve conformarsi agli standard elaborati dal sottogruppo per le operazioni societarie T2S (T2S Corporate Actions Subgroup Standards) (3) e a tutti gli standard o pratiche di mercato pertinenti.

IL CSD investitore deve essere trattato al pari di ogni altro cliente del CSD emittente. Un CSD emittente non può imporre barriere tecniche o offrire condizioni preferenziali ai CSD investitori per l’accesso ai servizi basilari di custodia.

V.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 5

È essenziale mantenere condizioni di parità tra i mercati della partecipazione diretta e indiretta nell’applicazione del criterio di accesso n. 5. Un CSD del mercato della partecipazione diretta può in linea di principio migrare a T2S integrando tutti i propri conti titoli in T2S oppure usando il modello a vari livelli, con conti del partecipante tecnico in T2S e conti dell’investitore finale che rimangono sulla piattaforma locale del CSD. Il criterio di accesso n. 5 è soddisfatto pienamente laddove un mercato della partecipazione diretta opti per l’integrazione totale e il mantenimento di tutti i suoi conti in titoli in T2S. Tuttavia, laddove un mercato della partecipazione diretta opti per una migrazione a T2S usando il modello a vari livelli, la valutazione da parte del comitato di gestione T2S dei processi associati all’interno e all’esterno di T2S, tenuto conto della ratio del criterio di accesso n. 5, deve indicare se il mercato necessiti di una deroga al criterio di accesso n. 5.


(1)  Raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli del Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) e dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) disponibili sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali www.bis.org

(2)  Gli orientamenti sull’accesso e l’interoperabilità (The Access and Interoperability Guideline) del 28 giugno 2007 definiscono i principi e le condizioni per l’accesso e l’interoperabilità in linea con il Codice di condotta e sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu

(3)  Disponibili sul sito Internet della banca centrale europea all’indirizzo www.ecb.europa.eu


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