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Document 32013D0036(01)

2013/646/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013 , relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/36)

OJ L 301, 12.11.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2014; abrogato da 32014D0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/646/oj

12.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/13


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2013

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2013/36)

(2013/646/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, e 18.2,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) e la Decisione BCE/2013/6 del 20 marzo 2013 sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (2),

visto l’Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (3) e la Decisione BCE/2013/22 del 5 luglio 2013 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (4)

Considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni ordinarie in presenza delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14, che è stato modificato, in riferimento alle regole sull’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie emesse per uso proprio con la sola garanzia statale, dalla Decisione BCE/2013/6.

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

L’Indirizzo BCE/2013/4 e la Decisione BCE/2013/22 hanno stabilito misure temporanee relative all’idoneità delle garanzie per operazioni di credito dell’Eurosistema.

(4)

Il 17 luglio 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi, modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua attuazione pratica. Alcune di queste decisioni incidono sulle misure temporanee supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e all’idoneità delle garanzie stabilite nell’Indirizzo BCE/2013/4, in particolare gli scarti di garanzia e le disposizioni sulla continuità del servizio del debito applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione accettati ai sensi di tale Indirizzo.

(5)

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare i requisiti di idoneità applicati ai crediti aggiuntivi ai sensi della disciplina temporanea delle garanzie dell’Eurosistema.

(6)

È opportuno che le decisioni menzionate nei considerando 4 e 5 siano inserite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche a talune disposizioni dell’Indirizzo BCE/2013/4

1.   Le regole di condotta per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente ad altri atti giuridici dell’Eurosistema relativi agli strumenti e alle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema e, in particolare, all’Indirizzo BCE/2013/4.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente Decisione e l’Indirizzo BCE/2013/4 e/o le relative misure di attuazione a livello nazionale, prevale la presente decisione. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2013/4 senza variazioni, salvo che sia altrimenti disposto nella presente Decisione.

Articolo 2

Scarti di garanzia per titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione idonei ai sensi della disciplina temporanea

1.   I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 dell’Indirizzo BCE/2013/4 sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia:

a)

10 % se hanno due rating pari almeno alla «singola A» (5)

b)

22 % se non hanno due rating pari almeno alla «singola A»

2.   I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5 dell’Indirizzo BCE/2013/4 sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 %.

Articolo 3

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

1.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 6 dell’Indirizzo BCE/2013/4, «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» ha il significato specificato nel paragrafo 2, che segue.

2.   Per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell’ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento rilevante deve essere nominato un facilitatore responsabile dell’individuazione di un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’attuale gestore, fondati o meno sui rating.

3.   I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione con disposizioni sulla continuità del servizio del debito conformi all’Indirizzo BCE/2013/4 che erano inclusi nell’elenco di attività idonee prima dell’entrata in vigore della presente decisione continuano ad essere idonei per un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Modifica delle regole per l’ammissione di crediti aggiuntivi

Qualora ricorrano le circostanze eccezionali di cui all’articolo 4, paragrafo 3 dell’Indirizzo BCE/2013/4, le BCN, possono, dietro approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:

a)

in applicazione dei criteri di idoneità e delle misure per il controllo dei rischi stabiliti da un’altra BCN in conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell’Indirizzo BCE/2013/4;

b)

disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante;

c)

che sono inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell’UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2013.

L’articolo 4 si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

(3)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.

(4)  GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27.

(5)  Un rating «singola A» corrisponde almeno ai rating «A3» di Moody’s, «A-» di Fitch o Standard & Poor’s o «AL» di DBRS.


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