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Document 32010D0014

2010/597/EU: Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010 , relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14)

OJ L 267, 9.10.2010, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 71 - 90

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/1


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 settembre 2010

relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

(BCE/2010/14)

(2010/597/EU)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

Per proteggere l’integrità delle banconote in euro e consentire un’adeguata identificazione dei falsi, le banconote in euro in circolazione devono essere mantenute in buone condizioni in modo tale da assicurare che esse siano sottoposte ad un controllo di autenticità da effettuarsi con facilità e in maniera affidabile, e di conseguenza le banconote in euro devono essere sottoposte al controllo di idoneità. Inoltre, le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti.

(3)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che stabilisce le misure necessarie per la protezione delle banconote in euro contro la contraffazione (1), originariamente obbligava gli enti creditizi e le altre istituzioni competenti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote in euro da loro ricevute e che sanno o sospettano essere contraffatte.

(4)

Al fine di fissare i requisiti armonizzati per il ricircolo delle banconote in euro, nel 2005 la BCE ha pubblicato il quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote, che ha stabilito le regole e procedure comuni del controllo sull’autenticità e sull’idoneità delle banconote in euro (2), includendo i requisiti operativi per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Successivamente, la BCE ha adottato procedure comuni affinché le BCN effettuino dei test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

(5)

Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 è stato modificato (3) in maniera tale da rendere la portata dei propri destinatari più ampia, da fare in modo che essi siano ora obbligati ad assicurare che le banconote in euro ricevute e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte a un controllo di autenticità e da identificare le contraffazioni. A tale riguardo il Regolamento (CE) n. 1338/2001 stabilisce che per le banconote in euro tale controllo debba essere effettuato in linea con le procedure definite dalla BCE. È pertanto opportuno stabilire tali procedure in un atto legale.

(6)

Fatta salva la competenza degli Stati membri di irrogare sanzioni in capo alle istituzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 che non adempiano agli obblighi in esso fissati, l’Eurosistema deve essere in grado di adottare le misure amministrative adeguate ad assicurare che le procedure definite dalla BCE siano osservate e che le regole e procedure di cui alla presente decisione non siano aggirate con il conseguente rischio che banconote contraffatte e non idonee non vengano individuate o vengano rimesse in circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione detta le regole e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità e delle banconote in euro al loro ricircolo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro.

2.

per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001.

3.

per «ricircolo» si intende l’azione intrapresa dai soggetti che operano con il contante, di rimessa in circolo, direttamente o indirettamente, delle banconote in euro che essi hanno ricevuto dal pubblico come pagamento, o come deposito presso un conto bancario, o da un altro soggetto che opera con il contante.

4.

per «apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o un dispositivo riservato al personale, come definiti nell’allegato I.

5.

per «tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che può essere distinta da altre apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote, come descritto nell’allegato I.

6.

per «procedure comuni per i test» si intendono le procedure per i test, come specificato dalla BCE, che le BCN utilizzano per effettuare i test sui tipi di apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote.

7.

per «personale addestrato» si intendono i dipendenti dei soggetti che operano con il contante che hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e la capacità di controllarle; e b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell’allegato IIIb e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri.

8.

per «banconote in euro contraffatte» si intendono le banconote come definite all’articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1338/2001.

9.

per «cassa prelievo contanti» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario, come un distributore automatico di contante (ATM). Sono anche considerati casse prelievo contanti i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti.

10.

per «autorità nazionali competenti» si intendono le autorità come definite all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

11.

per «banconote in euro non idonee alla circolazione» si intendono le banconote in euro che sono ritenute non idonee al ricircolo in seguito al controllo di idoneità di cui all’articolo 6.

12.

per «ente creditizio» si intende un ente come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4).

Articolo 3

Principi generali

1.   L’obbligo per i soggetti che operano con il contante di sottoporre le banconote in euro a controllo di autenticità e idoneità è adempiuto nell’osservanza delle procedure stabilite nella presente decisione.

2.   Qualora due o più soggetti che operano con il contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà designato in linea con le norme nazionali o, in mancanza, sarà identificato in accordi contrattuali tra i soggetti che operano con il contante pertinenti.

3.   Il controllo sull’autenticità e idoneità è effettuato da un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente da una BCN, o manualmente da personale addestrato.

4.   Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, o tramite casse prelievo contanti esclusivamente se sono state sottoposte a controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN, e sono state classificate come autentiche e idonee. Tuttavia, tale requisito non si applica alle banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un soggetto che opera con il contante da una BCN o da un altro soggetto che opera con il contante che abbia già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera.

5.   I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo di autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2. Le apparecchiature sono utilizzate secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano state verificate positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.

6.   Le banconote in euro che sono state sottoposte al controllo di autenticità e idoneità e classificate come autentiche e idonee da parte del personale addestrato, ma senza l’ausilio di un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN possono essere rimesse in circolo soltanto nel mercato ristretto.

7.   La presente decisione non si applica al controllo di autenticità e idoneità delle banconote in euro eseguito dalle BCN.

Articolo 4

Classificazione e trattamento delle banconote in euro mediante apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

1.   Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela sono classificate e trattate conformemente all’allegato IIa.

2.   Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente all’allegato IIb.

Articolo 5

Individuazione delle banconote in euro contraffatte

I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.

Articolo 6

Individuazione delle banconote in euro non idonee

1.   I controlli di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti negli allegati IIIa e IIIb.

2.   Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro.

3.   Le banconote non idonee sono consegnate ad una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.

Articolo 7

Eccezioni

1.   Le BCN possono concedere l’autorizzazione a filiali di enti creditizi ubicate in località remote aventi un modesto volume di operazioni di cassa, a che il personale addestrato conduca controlli manuali di idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti, a condizione che il controllo di autenticità sia effettuato da un tipo di apparecchiatura di selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN. Per richiedere tale autorizzazione, gli enti creditizi forniscono alla BCN del proprio Stato membro prova dell’ubicazione remota della filiale in questione e del modesto volume di operazioni di cassa. Ciascuna BCN assicura che il volume delle banconote in euro controllate manualmente con tale modalità non ecceda il tetto massimo del 5 % del volume complessivo di banconote in euro distribuite annualmente mediante dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti. Le BCN decidono se il tetto del 5 % sia da applicarsi a livello di ciascun ente creditizio o per tutti gli enti creditizi a livello nazionale.

2.   Laddove si verifichi una circostanza eccezionale in conseguenza della quale la fornitura di banconote in euro in uno Stato membro sia pregiudicata in maniera significativa, il personale addestrato dei soggetti che operano con il contante può, su base temporanea, e fatto salvo il consenso della BCN in questione circa l’eccezionalità della circostanza, condurre manualmente controlli di autenticità e idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti.

Articolo 8

Impegni dell’Eurosistema

1.   Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza verificabili meccanicamente sono fornite ai fabbricanti dall’Eurosistema prima dell’emissione delle nuove serie di banconote così da poter consentire loro in seguito di fabbricare apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote che siano in grado di superare le procedure di test comuni e adattarsi ai nuovi requisiti.

2.   Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza pubbliche sono fornite dall’Eurosistema ai soggetti che operano con il contante prima dell’emissione di una nuova serie di banconote così da consentire in seguito al loro personale di poter usufruire della formazione necessaria.

3.   L’Eurosistema offre sostegno alla formazione offerta dai soggetti che operano con il contante al proprio personale al fine di assicurare che questo acquisti le competenze atte ad effettuare i controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro.

4.   I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi incluso il divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote interessati.

5.   I fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno.

Articolo 9

Procedure di verifica comuni dell’Eurosistema per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

1.   Le BCN devono verificare i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote conformemente alle procedure di test comuni.

2.   Tutti i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente sono elencati sul sito Internet della BCE durante il periodo di validità dei risultati dei relativi test, come indicato nel paragrafo 3. Un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che non sia più in grado, durante tale periodo, di individuare tutte le banconote in euro contraffatte conosciute all’Eurosistema è rimosso dall’elenco secondo una procedura specificata dalla BCE.

3.   Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese della loro pubblicazione sul sito Internet della BCE, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo.

4.   L’Eurosistema non è tenuto responsabile se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente non è in grado di classificare e trattare le banconote in euro ai sensi degli allegati IIa o IIb.

Articolo 10

Attività di monitoraggio dell’Eurosistema e misure correttive

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate i) a condurre ispezioni sul luogo, incluse quelle senza preavviso, presso le sedi dei soggetti che operano con il contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d’essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche; e ii) a verificare le procedure che disciplinano l’operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.

2.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate a prelevare campioni di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella propria sede.

3.   Quando nel corso di un’ispezione sul luogo una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione, può richiedere che il soggetto che opera con il contante adotti misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   Se un soggetto che opera con il contante non collabora con una BCN in relazione a un’ispezione, tale comportamento costituisce inosservanza.

Articolo 11

Obblighi di segnalazione

Perché la BCE e le BCN monitorino l’osservanza della presente decisione da parte dei soggetti che operano con il contante e per vigilare sugli sviluppi del ciclo del contante, le BCN: i) sono informate dai soggetti che operano con il contante in forma scritta, da intendersi anchestrumenti elettronici, prima che un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote sia resa operativa; e ii) ricevono le informazioni di cui all’allegato IV da parte dei soggetti che operano con il contante.

Articolo 12

Costi

1.   L’Eurosistema non rimborsa ai soggetti che operano con il contante i costi da essi sostenuti in esecuzione della presente decisione.

2.   L’Eurosistema non indennizza per gli ulteriori costi sostenuti dai soggetti che operano con il contante a seguito dell’emissione delle banconote in euro con caratteristiche di sicurezza nuove o modificate.

Articolo 13

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2011. Ciascuna BCN può decidere di accordare ai soggetti che operano con il contante nel rispettivo Stato membro un periodo transitorio per la segnalazione di dati statistici ai sensi dell’allegato IV. L’allegato IV si applica al più tardi a partire dal 1o gennaio 2012.

2.   I soggetti che operano con il contante degli Stati membri che adottano l’euro il 1o gennaio 2011, o dopo tale data, godono di un periodo di tempo transitorio di un anno a partire dalla data di adozione dell’euro ai fini dell’applicazione della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(2)  Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l’identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante.

(3)  Dal regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1.   Requisiti tecnici generali

1.1.   Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un’apparecchiatura deve essere in grado di trattare le mazzette di banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l’intervento dell’operatore, fatto salvo quanto previsto dall’allegato IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l’affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2.   Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell’identificazione delle nuove contraffazioni. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2.   Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tavola 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A.   Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.

Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)

I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali

2.

Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

3.

Dispositivi di cash in combinati (CCM)

I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all’interno di essi

B.   Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4.

Dispositivi di cash-out (COM)

I COM sono casse prelievo contanti che effettuano controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I COM utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).


Tavola 2

Dispositivi riservati al personale

1.

Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)

Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro

2.

Apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM)

Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) controllano l’autenticità delle banconote in euro

3.

Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)

Le TARM sono apparecchiature di introito ed esito del contante utilizzate dai soggetti che operano con il contante e che controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

4.

Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)

I TAM sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

Laddove i clienti inseriscano banconote per il deposito in apparecchiature di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o in dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) ovvero ritirino banconote erogate da tali apparecchiature, queste ultime devono essere considerate dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e devono essere classificate e gestite in conformità all’allegato IIa.

3.   Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione di banconote in euro originali; b) l’identificazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’identificazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.


ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra la categoria 4a e la categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciamento del cliente

Categoria

Proprietà

Trattamento

1

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore dell’apparecchiatura nell’alimentazione o nel trasporto

Restituzione al cliente da parte dell’apparecchiatura

2

Banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Ritiro dalla circolazione

Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l’autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura. L’accredito non deve essere effettuato

3

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Ritiro dalla circolazione.

Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura.

Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell’apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alle autorità nazionali competenti. In alternativa, in accordo con le autorità nazionali competenti, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse a tali autorità unitamente alle banconote in euro.

L’accredito potrà essere eventualmente effettuato.

4a

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

La banconota può essere rimessa in circolazione.

L’accredito è effettuato

4b

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN

L’accredito è effettuato

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente da un’apparecchiatura se quest’ultima è abilitata alla cancellazione di un’operazione di deposito. Quando un’operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un’area di custodia temporanea nella macchina.

Una BCN può concordare con un soggetto che opera con il contante che le banconote in euro della categoria 3 possano anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a e 4b e che in tal caso tutte e tre le categorie di banconote debbano essere trattate come banconote in euro della categoria 3.

Tavola 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria

Proprietà

Trattamento

A

i)

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; o

ii)

banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o

iii)

banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

i)

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore della macchina nell’alimentazione o nel trasporto;

ii)

banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l’immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza;

iii)

banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l’immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Ritiro dalla circolazione

Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l’autenticità, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura

B1

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Possono essere erogate alla clientela

B2

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN


ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DEI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra le categorie B1 e B2.

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi riservati al personale

Categoria

Proprietà

Trattamento

A

i)

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro;

ii)

banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o

iii)

banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

i)

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore dell’apparecchiatura nell’alimentazione o nel trasporto;

ii)

banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l’immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza;

iii)

banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l’immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Le banconote sono riconsegnate dall’apparecchiatura all’operatore per ulteriore valutazione e trattamento

i)

oggetti non riconosciuti come banconote: dopo una valutazione visiva da parte di un membro del personale, sono separati dalle banconote sospettate di contraffazione e dalle banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche;

ii)

banconote di cui si sospetta la contraffazione; e

iii)

banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche: I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura

B1

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

La banconota può essere rimessa in circolazione.

L’accredito è effettuato

B2

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN.

L’accredito è effettuato

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1.   Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A, B1 e B2, come stabilito nell’allegato IIb, per le quali sono necessari almeno tre caselle di ricezione per evitare l’intervento dell’operatore addetto all’apparecchiatura.

2.   Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due caselle di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, ogni banconota in euro della categoria B1 deve essere selezionata e collocata in una casella di ricezione fissa, mentre sia le banconote della categoria A che quelle della categoria B2 devono essere selezionate e collocate in una casella di ricezione fissa separato che non abbia alcun contatto fisico con alcuna banconota in euro della categoria B1;

b)

se una banconota in euro della categoria A è identificata come presente nella seconda casella di ricezione, l’operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti dalla seconda casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro sospettate di essere false devono essere separate dalle banconote in euro della categoria B2 collocandole in un’apposita casella di ricezione.

3.   Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A e B, per le quali sono necessari almeno due appositi raccoglitori d’uscita per evitare l’intervento dell’operatore addetto all’apparecchiatura.

4.   Le apparecchiature per il controllo di autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

ogni volta che viene trattata una banconota in euro della categoria A, l’apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro della categoria A in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

b)

i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro della categoria A;

c)

l’apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro della categoria A quando arresta il trattamento e quest’ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro della categoria A da parte dell’operatore;

d)

ad ogni arresto del trattamento l’operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro della categoria A.


ALLEGATO IIIa

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI AUTOMATICI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

Durante i controlli di idoneità, le banconote in euro con qualsiasi difetto rispetto ai requisiti obbligatori definiti qui di seguito sono considerate non idonee alla circolazione.

Il livello di tolleranza accettabile per i controlli di idoneità da parte delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote in euro è del 5 %. In altre parole, un 5 % al massimo delle banconote in euro che non soddisfano i requisiti di idoneità può essere non correttamente classificato dalle macchine e selezionato come idoneo.

Tavola 1

Elenco dei criteri per la selezione automatica di idoneità

Difetto

Definizione

1.

Sporco

Sporco depositato in maniera diffusa sulla superficie della banconota in euro

2.

Macchia

Concentrazione localizzata di sporco

3.

Graffiti

Immagini aggiunte o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota in euro

4.

Scoloritura

Mancanza di inchiostro su una parte o sull’intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio

5.

Lacerazione

Significato sufficientemente chiaro

6.

Buco

Significato sufficientemente chiaro

7.

Mutilazione

Banconote in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi)

8.

Riparazione

Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo, colla o in altro modo

9.

Grinze

Pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale

10.

Alterazione della consistenza

Deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità

11.

Pieghe

Significato sufficientemente chiaro

12.

Angolo piegato

Significato sufficientemente chiaro

Ulteriori informazioni sui criteri di selezione

1.   Sporco

Lo sporco aumenta la densità ottica delle banconote. La seguente tavola specifica l’incremento massimo della densità delle banconote campione usate rispetto alle banconote nuove, che le banconote in euro possono presentare per essere classificate come idonee:

Tavola 2:

Livelli di densità ottica

Taglio

Aumento massimo di densità delle banconote campione usate rispetto a banconote nuove

Filtro

EUR 5

0,06

Magenta

EUR 10

0,06

Magenta

EUR 20

0,08

Magenta

EUR 50

0,07

Magenta

EUR 100

0,07

Magenta

EUR 200

0,04

Magenta

EUR 500

0,04

Magenta

Le banconote in euro che non soddisfano tale criteri non sono idonee. Le BCN possiedono campioni di banconote in euro che mostrano il livello di sporco derivante da tali criteri. Le misurazioni densitometriche delle banconote in euro di riferimento si basano sui seguenti criteri:

Norma per la misurazione di densità: ISO 5 parti 3 e 4

Norma per i filtri: DIN 16536

Misurazioni assolute: calibro standard (calibro bianco)

Filtro di polarizzazione: attivato

Apertura: 3 mm

Illuminazione: D65/2

Sfondo: calibro standard (calibro bianco)

L’aumento di densità di una banconota di riferimento è il valore più alto tra la media di almeno quattro punti di misurazione rilevati su ciascuna delle due facce della banconota nell’area non stampata e priva di qualunque modulazione di filigrana.

2.   Macchia

Le banconote che presentino una concentrazione localizzata di sporco che copre una superficie di almeno 9 × 9 mm nell’area non stampata o di almeno 15 × 15 mm nell’area stampata non sono considerate idonee.

3.   Graffiti

Al momento non esistono requisiti obbligatori per la rilevazione dei graffiti.

4.   Scoloritura

La scoloritura delle banconote può essere causata, ad esempio, dal lavaggio o dall’esposizione ad agenti chimici aggressivi. Questa caratteristica potrebbe essere riconosciuta dai sensori UV o di immagine.

5.   Lacerazione

Le banconote in euro che presentano lacerazioni aperte e non coperte parzialmente o integralmente dal dalle cinghie di trasporto dell’apparecchiatura non sono idonee se la dimensione della lacerazione è maggiore rispetto ai seguenti valori:

Tavola 3

Lacerazione

Direzione

Larghezza

Lunghezza

Verticale

4 mm

8 mm

Orizzontale

4 mm

15 mm

Diagonale

4 mm

18 mm (1)

6.   Buco

Le banconote in euro che presentano un buco con superficie superiore a 10 mm2 sono classificate come non idonee purché il buco non rimanga coperto, parzialmente o per intero, dalle cinghie di trasporto dell’apparecchiatura.

7.   Mutilazione

Le banconote in euro con una lunghezza ridotta di 6 mm o più o con una larghezza ridotta di 5 mm o più sono considerate non idonee. Tutte le misurazioni si riferiscono alla divergenza dalla lunghezza e larghezza nominale delle banconote in euro.

8.   Riparazione

Una banconota in euro riparata è costituita da parti di una banconota/di banconote riunita/e, ad esempio, con nastro adesivo o colla. Una banconota in euro con un nastro adesivo che ricopre una superficie superiore a 10 × 40 mm e che è più spesso di 50 µm è considerata non idonea alla circolazione.

9.   Grinze

Le banconote in euro spiegazzate possono essere normalmente individuate dalla riduzione del coefficiente di riflessione o di una minore rigidità della carta. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

10.   Alterazione della consistenza

Per quanto possibile, le banconote in euro con un’alterazione della consistenza molto leggera sono smistate come non idonee. Poiché l’alterazione della consistenza è generalmente correlata allo sporco, le banconote in euro flaccide sono generalmente individuate anche mediante i sensori per la rilevazione dello sporco. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

11.   Pieghe

Poiché la presenza di una piega sulla superficie comporta la riduzione dell’altezza o della lunghezza della banconota in euro, tale caratteristica può essere individuata dai sensori che rilevano queste dimensioni. Anche i sensori di spessore possono, inoltre, fornire un’indicazione al riguardo. Tuttavia, a causa di limiti tecnici, è possibile identificare e considerare non idonee solo le pieghe rilevanti ai fini dei criteri fissati per le mutilazioni, ad esempio, pieghe che comportano una riduzione maggiore di 6 mm nel senso della lunghezza o maggiore di 5 mm in quello dell’altezza.

12.   Angolo piegato

Una banconota con un angolo piegato che copre una superficie di oltre 130 mm2 e supera i 10 mm di lunghezza sul lato più corto della piega è considerata non idonea.


(1)  La misurazione è effettuata tracciando una linea retta che congiunge l’estremità della lacerazione al lato del biglietto da cui essa ha inizio (proiezione ortogonale), piuttosto che misurando la lunghezza della lacerazione stessa.


ALLEGATO IIIb

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull’idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d’occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull’idoneità sono eseguiti con un’ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l’utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica

Descrizione

1.

Sporco

Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d’occhio

2.

Macchia

Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d’occhio

3.

Graffiti

Immagini aggiunte evidenti a vista d’occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota

4.

Scoloritura

Mancanza di inchiostro evidente a vista d’occhio su una parte o sull’intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio

5.

Lacerazione

Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo

6.

Buco

Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d’occhio

7.

Mutilazione

Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante

8.

Riparazione

Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo

9.

Grinze

Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l’aspetto

10.

Alterazione della consistenza

Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità

11.

Banconota in euro piegata

Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa

12.

Angolo piegato

Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente


ALLEGATO IV

RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1.   Obiettivi

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2.   Principi generali

2.1.   I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono segnalati soltanto quando tali apparecchiature sono utilizzate ai fini del ricircolo.

2.2.   I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali, e

informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.

2.3.   Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,

informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3.   Tipo di dati e requisiti di segnalazione

3.1.   A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

Dati principali

3.2.   I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.3.   I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi I dati specificati nel modello fissato nell’appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.4.   Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.5.   Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate unicamente per trattare banconote distribuite in operazioni di sportello.

3.6.   I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

Dati operativi

3.7.   Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante.

3.8.   Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, dall’obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.

3.9.   I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell’appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.10.   I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

3.11.   I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.

3.12.   Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.13.   Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate unicamente per trattare banconote distribuite in operazioni di sportello.

3.14.   Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi.

3.15.   I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

4.   Riservatezza e pubblicazione dei dati

4.1.   Sia i dati principali che i dati operativi sono trattati come riservati.

4.2.   Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

APPENDICE I

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati principali

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Nome della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante:

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

Ente creditizio

Cambiavalute

Società di servizi e trasporto valori che non costituisce un’istituzione di pagamento

Commerciante (dettagliante)

Casa da gioco

Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di outsourcing (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:

2.   Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Tipo

Fabbricante (1)

Nome dell’apparecchiatura (1)

Identificativo (1)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

CIM

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

TARM (2)

 

 

 

 

TAM (2)

 

 

 

 

3.   Dispositivi riservati al personale

Tipo

Fabbricante (3)

Nome dell’apparecchiatura (3)

Identificativo (3)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

BPM

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

TARM (4)

 

 

 

 

TAM (4)

 

 

 

 

4.   Casse prelievo contanti

Tipo

Numero totale in funzione

ATM

 

SCoTs

 

Altro

 


(1)  Queste voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito della BCE, salvo che quest’ultima renda disponibile un numero identificativo unico.

(2)  Usati come dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.

(3)  Queste voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito della BCE, salvo che quest’ultima renda disponibile un numero identificativo unico.

(4)  Usati esclusivamente come dispositivi riservati al personale.

APPENDICE 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati operativi

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante

 

Periodo di segnalazione

 

2.   Dati

Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote)

 

Numero totale di banconote trattate (1)

di cui smistate come non idonee (1)

di cui rimesse in circolo (2)

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 


Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

Questi dati sono obbligatori per gli enti creditizi.


(1)  Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela sia i dispositivi riservati al personale.

(2)  Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello sono escluse.

APPENDICE 3

FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

1.   Informazioni sull’ente creditizio

Nome dell’ente creditizio

 

Periodo di segnalazione

 

2.   Dati

Nome della filiale ubicata in località remota

Indirizzo

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

 

 


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