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Document 32013O0025

2013/458/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2013/25)

OJ L 247, 18.9.2013, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/458/oj

18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/38


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 luglio 2013

che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne

(BCE/2013/25)

(2013/458/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 4 ed 8,

visto l’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (2),

viste le opinioni del Comitato Statistico del Sistema europeo delle Banche centrali,

considerando quanto segue:

(1)

In alcuni casi una rigorosa applicazione dell’attuale metodo standard di valutazione per titoli delle imprese di investimento diretto non quotate, come stabilito nell’allegato III dell’Indirizzo BCE/2011/23, potrebbe produrre distorsioni nella posizione netta sull’estero. In tali casi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare uno degli ulteriori metodi di valutazioni stabiliti nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero del FMI e pertanto l’Indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere di conseguenza modificato.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2011/23, il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell’Indirizzo BCE/2011/23 a condizione che essi non modifichino l’assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti degli Stati membri.

(3)

Le modifiche agli allegati previste nel presente indirizzo sono modifiche di natura tecnica che non alterano la disposizione concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati né influiscono sugli oneri di segnalazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati II e III dell’Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente indirizzo diviene efficace il giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2011/23, questo indirizzo si applica a partire dal 1o giugno 2014.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2013

Per il Comitato esecutivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati II e III sono modificati come segue:

1.

Nell’allegato II, le parti II e III della tabella 3 sono sosituite dalla seguente:

«II.   Esborsi netti a breve termine predeterminati a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)

 

Durata residua

 

Fino a 1 mese

Oltre 1 mese e fino a 3 mesi

Oltre 3 mesi e fino a 1 anno

Tutte le scadenze

Prestiti, titoli e depositi in valuta estera

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Uscite (–)

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Geo 0

Geo 0

 

Capitale

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Geo 0

Geo 0

 

Interessi

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Geo 0

Geo 0

 

Entrate (+)

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Geo 0

Geo 0

 

Capitale

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Interessi

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Posizioni aggregate corte e lunghe in contratti forward e future in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente forward dei contratti swap su valute)

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Geo 0

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Posizioni corte (–)

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Geo 0

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Posizioni lunghe (+)

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Altro

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Geo 0

 

Deflussi collegati a operazioni pronti contro termine passive (–)

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Geo 0

 

Afflussi collegati a operazioni pronti contro termine attive (+)

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Geo 0

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Crediti commerciali (–)

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Geo 0

Geo 0

 

Crediti commerciali (+)

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Geo 0

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Altri saldi da pagare (–)

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Geo 0

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Altri saldi da incassare (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

III.   Esborsi netti a breve termine a valere sulle attività in valuta estera

Passività potenziali in valuta estera

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Garanzie collaterali sui debiti con scadenza fino a 1 anno

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Geo 0

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Altre passività potenziali

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Geo 0

Geo 0

 

Titoli in valuta estera con opzioni incorporate (obbligazioni con opzione di richiesta di rimborso anticipato)

 

 

 

Geo 0

Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse da:

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali

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Geo 0

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Altre autorità monetarie nazionali (+)

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BRI (+)

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FMI (+)

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Altre organizzazioni internazionali (+)

Geo 0

Geo 0

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Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (+)

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Geo 0

Geo 0

 

Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse a:

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Altre autorità monetarie nazionali (–)

Geo 0

Geo 0

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BRI (–)

Geo 0

Geo 0

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FMI (–)

Geo 0

Geo 0

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Altre organizzazioni internazionali (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro la valuta nazionale

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Posizioni corte

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Opzioni put acquistate

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Geo 0

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Opzioni call sottoscritte

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Posizioni lunghe

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Geo 0

Geo 0

 

Opzioni call acquistate

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Opzioni put sottoscritte

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

PER MEMORIA: opzioni a valore intrinseco positivo

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

ai tassi di cambio correnti

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Geo 0

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posizione corta

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Geo 0

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posizione lunga

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Geo 0

Geo 0

 

+ 5 % (deprezzamento del 5 %)

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Geo 0

Geo 0

 

posizione corta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione lunga

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

– 5 % (apprezzamento del 5 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione corta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione lunga

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

+ 10 % (deprezzamento del 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione corta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione lunga

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

– 10 % (apprezzamento del 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione corta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione lunga

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

Altro

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Geo 0

Geo 0

 

posizione corta

Geo 0

Geo 0

Geo 0

 

posizione lunga

Geo 0

Geo 0

Geo 0»

 

2.

La Sezione 6.1 dell’allegato III è sostituita dal testo seguente:

«6.1.   Investimenti diretti

Gli investimenti diretti sono associati ad un soggetto residente in un’economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull’amministrazione di un’impresa residente in un’altra economia. Secondo gli standard internazionali (BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un’impresa residente in un’economia da parte di un investitore residente in un’altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un’impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all’impresa d’investimento diretto. Una volta stabilito l’investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti.

Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all’investitore diretto e registrati alla voce "redditi da capitale" (cfr. 3.2.3).

Gli investimenti diretti in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell’investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto:

a)

investimenti diretti degli investitori in imprese di investimento diretto. Tale categoria include flussi di investimento (e fondi) dall’investitore diretto alle proprie imprese di investimento diretto (a prescindere dal fatto che esse siano direttamente o indirettamente controllate o influenzate);

b)

partecipazioni incrociate. Tale tipo di relazione copre flussi d’investimento (e fondi) dalle imprese di investimento diretto all’investitore diretto;

c)

fra imprese "sorelle" Esso copre flussi (e fondi) tra imprese che non si controllano o influenzano vicendevolmente, ma che sono entrambe sotto il controllo o l’influenza del medesimo investitore diretto.

Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

a)

capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);

b)

tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie);

c)

profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all’anno in corso).

Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le transazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono iscritte come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Per incrementare la coerenza nella valutazione di attività e passività, le azioni e partecipazioni di capitale in imprese d’investimento non quotate possono alternativamente essere valutate secondo uno degli ulteriori metodi di valutazioni descritti nel paragrafo 7.16 del BPM6, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:

a)

almeno un’impresa in una catena di investimento diretto è quotata in un mercato regolamentato, mentre almeno una non lo è e ciò produce una distorsione significativa nel PPE netto di una società nella catena; in tal caso il prezzo di mercato della società quotata può essere utilizzato come riferimento nella valutazione delle società non quotate collegate; o

b)

se si manifestano differenze nell’iscrizione a bilancio dell’avviamento acquisito lungo una catena di imprese di investimento diretto, producendo così una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui la società che si colloca a metà della catena risiede; o

c)

se i conti delle imprese in una catena di investimento diretto sono denominati in valute diverse e le fluttuazioni del tasso di cambio producono una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui risiede la società che si colloca a metà della catena.

Se si applica un metodo alternativo per la valutazione delle azioni e delle partecipazioni di capitale in imprese di investimento diretto non quotate, il compilatore della posizione patrimoniale sull’estero — PPE è esortato ad informare il compilatore del paese controparte del metodo alternativo e a cooperare con tale compilatore per minimizzare il rischio di registrazione bilaterale asimmetrica. Tale informazione dovrebbe essere trasmessa nel SEBC nell’ambito degli accordi esistenti, nonché pubblicati nella pubblicazione della BCE dal titolo «Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero dell’Unione europea», che è usata per monitorare i concetti, le definizioni e i metodi di compilazione applicati dagli Stati membri dell’area dell’euro (come descritto nell’allegato V).

Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri dovrebbero compilare investimenti esteri diretti e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all’estero da raccogliere almeno una volta l’anno (1).


(1)  Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BdP per la compilazione delle consistenze.»


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