EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013O0025
2013/458/EU: Guideline of the European Central Bank of 30 July 2013 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2013/25)
2013/458/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2013/25)
2013/458/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2013/25)
OJ L 247, 18.9.2013, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/38 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 luglio 2013
che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne
(BCE/2013/25)
(2013/458/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 4 ed 8,
visto l’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (2),
viste le opinioni del Comitato Statistico del Sistema europeo delle Banche centrali,
considerando quanto segue:
(1) |
In alcuni casi una rigorosa applicazione dell’attuale metodo standard di valutazione per titoli delle imprese di investimento diretto non quotate, come stabilito nell’allegato III dell’Indirizzo BCE/2011/23, potrebbe produrre distorsioni nella posizione netta sull’estero. In tali casi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare uno degli ulteriori metodi di valutazioni stabiliti nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero del FMI e pertanto l’Indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere di conseguenza modificato. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2011/23, il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell’Indirizzo BCE/2011/23 a condizione che essi non modifichino l’assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti degli Stati membri. |
(3) |
Le modifiche agli allegati previste nel presente indirizzo sono modifiche di natura tecnica che non alterano la disposizione concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati né influiscono sugli oneri di segnalazione degli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati II e III dell’Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Il presente indirizzo diviene efficace il giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2011/23, questo indirizzo si applica a partire dal 1o giugno 2014.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2013
Per il Comitato esecutivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati II e III sono modificati come segue:
1. |
Nell’allegato II, le parti II e III della tabella 3 sono sosituite dalla seguente:
|
2. |
La Sezione 6.1 dell’allegato III è sostituita dal testo seguente: «6.1. Gli investimenti diretti sono associati ad un soggetto residente in un’economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull’amministrazione di un’impresa residente in un’altra economia. Secondo gli standard internazionali (BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un’impresa residente in un’economia da parte di un investitore residente in un’altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un’impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all’impresa d’investimento diretto. Una volta stabilito l’investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti. Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all’investitore diretto e registrati alla voce "redditi da capitale" (cfr. 3.2.3). Gli investimenti diretti in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell’investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto:
Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:
Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le transazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono iscritte come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo. Per incrementare la coerenza nella valutazione di attività e passività, le azioni e partecipazioni di capitale in imprese d’investimento non quotate possono alternativamente essere valutate secondo uno degli ulteriori metodi di valutazioni descritti nel paragrafo 7.16 del BPM6, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:
Se si applica un metodo alternativo per la valutazione delle azioni e delle partecipazioni di capitale in imprese di investimento diretto non quotate, il compilatore della posizione patrimoniale sull’estero — PPE è esortato ad informare il compilatore del paese controparte del metodo alternativo e a cooperare con tale compilatore per minimizzare il rischio di registrazione bilaterale asimmetrica. Tale informazione dovrebbe essere trasmessa nel SEBC nell’ambito degli accordi esistenti, nonché pubblicati nella pubblicazione della BCE dal titolo «Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero dell’Unione europea», che è usata per monitorare i concetti, le definizioni e i metodi di compilazione applicati dagli Stati membri dell’area dell’euro (come descritto nell’allegato V). Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri dovrebbero compilare investimenti esteri diretti e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all’estero da raccogliere almeno una volta l’anno (1). |
(1) Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BdP per la compilazione delle consistenze.»