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Document 32011O0013

2011/525/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (BCE/2011/13)

OJ L 228, 3.9.2011, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 146 - 149

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. impl. da 32014O0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/525/oj

3.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/37


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2011

che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari

(BCE/2011/13)

(2011/525/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (3), ha privato gli istituti di moneta elettronica del loro status di enti creditizi.

(2)

Conseguentemente è necessario modificare l’ambito, la frequenza e la scadenza delle segnalazioni effettuate dagli istituti di moneta elettronica al fine di assicurare l’adeguata raccolta delle informazioni statistiche sulla moneta elettronica. In particolare, le segnalazioni dovrebbero consentire un controllo esaustivo di tutti gli emittenti di moneta elettronica che non sono enti creditizi, a prescindere dal fatto che ricadano o meno nella definzione di «istituzioni finanziarie monetarie». Inoltre, il glossario dell’indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4), dovrebbe essere adeguato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2007/9 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Statistiche sulla moneta elettronica

La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra, su base annua, le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nell’UE, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse. Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulla moneta elettronica emessa da tutte le IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), in conformità all’elenco di voci contenuto nell’allegato III, parte 2, tabella 1, del presente indirizzo.

I dati mensili o trimestrali devono essere segnalati alla BCE almeno due volte l’anno, entro l’ultimo giorno lavorativo di aprile (dati fino alla fine di marzo) e di ottobre (dati fino alla fine di settembre). Le BCN possono trasmettere i dati, laddove disponibili, con una maggior frequenza, mensile o trimestrale, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile.

Questa segnalazione riguarda gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che ricadono quindi nella definizione delle IFM, e gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale non consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che pertanto non ricadono nella definizione delle IFM. Questa segnalazione comprende altresì la segnalazione da parte delle IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal fatto che siano o meno enti creditizi.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche conformemente all’elenco di voci contenuto nell’allegato III, parte 2, tabella 2, del presente indirizzo. I dati degli emittenti di moneta elettronica che non ricadono nella definizione delle IFM e che quindi non sono soggetti a regolari obblighi di segnalazione statistica sono segnalati nella misura in cui le BCN possono ottenerli dalle rispettive autorità di vigilanza o da altre fonti adeguate.

Le serie sono segnalate annualmente alla BCE, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile.»;

2)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente indirizzo;

3)

il glossario è modificato conformemente all’allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(3)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(4)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

La parte 2 dell’allegato III è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 2

Statistiche sulla moneta elettronica

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

Tabella 1

Obblighi di segnalazione statistica mensili e trimestrali delle IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti degli altri Stati membri partecipanti

C.

RdM

D.

Non altrimenti classificato

PASSIVO

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

 

 

9e

Depositi — euro

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

di cui monetra elettronica

 

 

 

 

9.1.1e

Moneta elettronica basata su hardware

 

 

 

 

9.1.2e

Moneta elettronica basata su software

 

 

 

 

9x

Depositi — valute estere

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

di cui monetra elettronica

 

 

 

 

9.1.1x

Moneta elettronica basata su hardware

 

 

 

 

9.1.2x

Moneta elettronica basata su software

 

 

 

 

Totale moneta elettronica

 

 

 

 


Tabella 2

Obblighi di segnalazione statistica annuali sulla moneta elettronica emessa da tutti gli istituti di moneta elettronica che non sono enti creditizi

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti degli altri Stati membri partecipanti

C.

RdM

D.

Non altrimenti classificato

Totale attivo/passivo

 

 

 

 

di cui depositi di moneta elettronica (tutte le valute)»

 

 

 

 


ALLEGATO II

Il glossario è modificato come segue:

1)

la definizione di «moneta elettronica» è sostituita da quella seguente:

«Moneta elettronica: significa un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa la forma magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica.»;

2)

la definizione di «istituto di moneta elettronica» è sostituita da quella seguente:

«Istituto di moneta elettronica: è qualsiasi persona giuridica cui è stata concessa l’autorizzazione ad emettere moneta elettronica.»;

3)

la definizione di «Fondi» è sostituita da quella seguente:

«Fondi: significa contante, moneta scritturale e moneta elettronica.»;

4)

la definizione di «Fondi di mercato monetario (FMM)» è sostituita da quella seguente:

«Fondi di mercato monetario (FMM): sono definiti nell’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).»


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