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Document 32002O0005

Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2002, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2002/5)

OJ L 220, 15.8.2002, p. 67–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2003; abrogato da 32003O0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/656/oj

32002O0005

Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2002, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2002/5)

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 15/08/2002 pag. 0067 - 0071


Indirizzo della Banca centrale europea

del 30 luglio 2002

relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie

(BCE/2002/5)

(2002/656/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "Statuto"), in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento BCE/1998/16, del 1o dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), come modificato dal regolamento BCE/2000/8(2), prevede che, ai fini della regolare compilazione del bilancio consolidato, le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) soggette agli obblighi di segnalazione comunichino le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nel quale sono residenti. È quindi necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN sono tenute a seguire per segnalare alla Banca centrale europea (BCE) le informazioni statistiche raccolte dai soggetti segnalanti e dai propri bilanci, conformemente al regolamento BCE/1998/16. Ai fini della segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati analoghi a quelli che le BCN ricavano dai propri bilanci. Gli aggregati monetari calcolati dalla BCE possono includere depositi e altri strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, emessi dalle amministrazioni centrali. È altresì necessario definire tali schemi e procedure per il regolare calcolo delle statistiche di flusso ricavate dal bilancio consolidato del settore delle IFM e dalle informazioni supplementari che devono essere fornite dalle BCN.

(2) In seguito all'adozione dell'indirizzo BCE/2000/13, del 13 novembre 2000, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel campo delle statistiche monetarie e bancarie(3), lo scambio di informazioni statistiche nell'ambito dell'Eurosistema si è intensificato in modo significativo. Pertanto, è opportuno aggiornare gli allegati dell'indirizzo BCE/2000/13 alla luce del presente indirizzo.

(3) Il regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(4), come rettificato dal regolamento BCE/2002/4(5), e il regolamento BCE/2001/18, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore(6), definiscono nuovi obblighi di segnalazione statistica. La prima segnalazione di dati mensili in virtù di tali nuovi obblighi riguarda i dati relativi al mese di gennaio 2003. Pertanto, il presente indirizzo dovrà essere sostituito da un nuovo indirizzo a decorrere dal 1o gennaio 2003. Ciò nonostante, nell'interesse della certezza del diritto e della stabilità delle operazioni nell'ambito dell'Eurosistema, si considera opportuno adottare il presente indirizzo. Nell'ambito della politica di trasparenza perseguita dalla BCE e data la natura transitoria del presente indirizzo, è opportuno pubblicarne gli allegati solo sul sito Internet della BCE. Il presente indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee senza gli allegati. La BCE pubblicherà il nuovo indirizzo completo di allegati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(4) La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nella UE, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

(5) Al fine di realizzare analisi macroprudenziali a livello europeo è necessario disporre di dati supplementari relativi al bilancio degli enti creditizi.

(6) Per completare il quadro statistico dell'area dell'euro sono necessari dati supplementari relativi ad "altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione". Infatti, le attività intraprese dagli altri intermediari finanziari sono simili e complementari a quelle intraprese dalle IFM. È quindi particolarmente importante raccogliere i dati di bilancio sugli altri intermediari finanziari interamente o parzialmente posseduti dalle IFM, poiché ai fini statistici della BCE essi non sono contemplati nei bilanci delle IFM. In tale contesto la BCE, secondo un'ottica di breve termine, compila le statistiche avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale.

(7) Sono inoltre necessari dati supplementari sulla vendita/sul trasferimento dei crediti delle IFM a terzi (cartolarizzazione) per poter osservare il loro possibile impatto sui crediti concessi da enti creditizi ai settori "altri residenti". La vendita/il trasferimento dei crediti delle IFM a terzi può ridurre gli importi segnalati dalle IFM senza di fatto influire sul finanziamento dei settori altri residenti.

(8) Fermi restando gli obblighi di legge delle BCN nei confronti del Fondo monetario internazionale (FMI), la BCE può fungere da punto di raccolta per le BCN degli Stati membri partecipanti ai fini della trasmissione all'FMI di informazioni statistiche supplementari relative al settore monetario e bancario.

(9) Occorre stabilire determinate regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative al bilancio consolidato del settore delle IFM onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave rilevanti per il mercato.

(10) Il regolamento BCE/1998/16 stabilisce che le informazioni statistiche fornite dagli enti creditizi in linea con i propri principi vengono utilizzate per calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità del regolamento BCE/1998/15, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(7), come modificato da ultimo dal regolamento BCE/2002/3(8). A fini analitici, la BCE è tenuta a produrre regolarmente statistiche mensili sulla disaggregazione, per tipo di passività, dell'aggregato soggetto a riserva nel suo complesso.

(11) Il regolamento BCE/1998/16 assegna altresì alla BCE il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle IFM a fini statistici, tenendo conto dei requisiti in termini di frequenza e tempestività derivanti dal suo uso nel contesto del sistema di riserve minime del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). È pertanto necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN debbono seguire per segnalare alla BCE le informazioni necessarie per l'espletamento di tale compito.

(12) Al fine di migliorare la qualità delle statistiche di bilancio nel settore delle IFM dell'area dell'euro, è utile fissare norme comuni per estrapolare i dati relativi alle IFM di piccole dimensioni, esentate dagli obblighi di segnalazione integrale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento BCE/1998/16.

(13) Le informazioni relative alle emissioni di titoli integrano le statistiche relative al settore delle IFM, dato che i mutuatari vedono nelle emissioni di titoli un'alternativa al "finanziamento bancario" e i detentori di attività finanziarie possono considerare i titoli emessi da "operatori non bancari" come parziali sostituti dei depositi bancari e dei titoli negoziabili emessi dalle banche. La disaggregazione per settore dell'attività di emissione evidenzia il peso relativo della domanda dei settori pubblico e privato sui mercati dei capitali ed è di ausilio nella rilevazione dell'andamento dei tassi d'interesse di mercato, segnatamente per le scadenze a medio e lungo termine. Le informazioni sulle emissioni di titoli in euro possono essere utilizzate per determinare il ruolo dell'euro sui mercati finanziari internazionali. A tal fine sono necessarie statistiche sulle emissioni di titoli riguardanti tutte le emissioni effettuate dai residenti nell'area dell'euro in una qualunque valuta nonché tutte le emissioni in euro nel resto del mondo, sul mercato sia nazionale che internazionale. In tale contesto la BCE, secondo un'ottica di breve periodo, compila le statistiche in materia di titoli emessi avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale e internazionale.

(14) La BCE inoltre ritiene necessario controllare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria legata alle variazioni dei tassi d'interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC, per meglio comprendere la struttura ed il funzionamento del meccanismo di trasmissione dei prezzi per gli aggregati monetari e nei mercati finanziari, oltre che per valutare le condizioni finanziarie a livello settoriale. A tal fine è indispensabile disporre di informazioni statistiche sull'evoluzione dei tassi d'interesse al dettaglio. In relazione a tali tassi, la BCE segue fino all'anno 2003 un approccio di breve periodo che consiste nel raccogliere, avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale e senza imporre un ulteriore onere sugli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, un numero limitato di tassi d'interesse aggregati al dettaglio che coprono l'area dell'euro, considerata come un unico territorio economico. Per un'analisi più approfondita dei tassi d'interesse al dettaglio la BCE intende basarsi in particolare sui tassi nazionali di riferimento, ossia quei tassi d'interesse considerati essere i principali indicatori della situazione dei mercati finanziari al dettaglio negli Stati membri interessati, che sono normalmente monitorati dagli utenti.

(15) È utile altresì stabilire una procedura efficiente per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, sempre che tali modifiche non siano tali da variare il sottostante assetto concettuale né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura è necessario tenere conto del parere del comitato per le statistiche del SEBC tramite il quale le BCN possono proporre modifiche tecniche agli allegati del presente indirizzo.

(16) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1) I termini "Stati membri partecipanti" e "residente" hanno il significato loro assegnato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(9).

2) Per "area dell'euro" si intende il territorio degli Stati membri partecipanti.

3) Per "Eurosistema" si intende la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti.

4) Il termine "ente creditizio" ha il significato assegnatogli nell'allegato I del regolamento BCE/1998/16, parte 1, sezione I.2.

Articolo 2

Bilancio consolidato del settore delle IFM ed estrazione dei flussi

1. Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati dei sottosettori "banca centrale" e "altre IFM" del rispettivo Stato membro, in conformità del regolamento BCE/1998/16. In particolare, le informazioni statistiche richieste relative al bilancio della "banca centrale" sono ulteriormente definite nelle tavole di raccordo ai fini delle statistiche monetarie e bancarie di cui all'allegato XVII del presente indirizzo. Ai fini della segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati corrispondenti a quelli che le BCN ricavano dai propri bilanci. La BCE e le BCN, in quanto soggetti che compilano i rispettivi bilanci, nella loro regolare attività di monitoraggio della coerenza tra il bilancio aggregato dell'Eurosistema di fine mese a fini statistici e la situazione contabile settimanale dell'Eurosistema, nonché nella loro regolare segnalazione alla BCE degli esiti di tale monitoraggio, seguono la procedura di cui all'allegato XVIII del presente indirizzo. Tali informazioni statistiche sono trasmesse conformemente al calendario di cui all'allegato XIV del presente indirizzo.

2. Nella misura in cui le informazioni statistiche sono disponibili, le BCN segnalano informazioni statistiche supplementari sulla moneta elettronica emessa dalle IFM e da istituzioni diverse dalle IFM, conformemente all'elenco di voci contenuto nell'allegato II del presente indirizzo. I dati mensili devono essere forniti alla BCE almeno due volte l'anno. La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra annualmente le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nella UE, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

3. Per consentire alla BCE di effettuare un'analisi macroprudenziale del settore bancario europeo, le BCN segnalano i dati di bilancio relativi al settore degli enti creditizi secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del presente indirizzo.

4. Ai fini del calcolo degli aggregati monetari, le BCN segnalano informazioni statistiche sui depositi delle amministrazioni pubbliche e sugli strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, secondo quanto indicato nell'allegato IV del presente indirizzo, nonché dati relativi ai titolari di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari, secondo la disaggregazione per residenza di cui all'allegato I del presente indirizzo, ad integrazione e con la stessa frequenza e tempestività delle informazioni statistiche fornite in conformità del regolamento BCE/1998/16.

5. Per consentire alla BCE di ricavare le statistiche di flusso relative agli aggregati monetari e alle loro contropartite, le BCN segnalano informazioni statistiche in linea con il Manuale sulle procedure per la compilazione delle statistiche di flusso, secondo quanto stabilito nell'allegato V del presente indirizzo.

6. Fermi restando gli obblighi di legge delle BCN nei confronti dell'FMI, esse possono decidere di utilizzare la BCE come tramite per l'invio all'FMI di informazioni statistiche supplementari nel settore monetario e bancario. La descrizione di tali informazioni supplementari e delle relative istruzioni di segnalazione è riportata nell'allegato VI del presente indirizzo.

7. Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle stime migliori, e nella misura in cui l'attività in questione è significativa dal punto di vista monetario, le BCN segnalano ulteriori informazioni statistiche in linea con l'elenco di voci per memoria di cui all'allegato XIX del presente indirizzo. La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

8. Le BCN non pubblicano i contributi nazionali al calcolo degli aggregati monetari mensili dell'area dell'euro prima della loro pubblicazione da parte della BCE. Qualora le BCN decidano di pubblicare tali dati, essi devono corrispondere a quelli forniti per il calcolo degli aggregati dell'area dell'euro pubblicati più di recente. In caso di pubblicazione da parte delle BCN degli aggregati dell'area dell'euro già pubblicati dalla BCE, questi devono essere riprodotti fedelmente.

9. Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle stime migliori, le BCN segnalano dati sulla vendita/sul trasferimento dei crediti delle IFM a terzi (cartolarizzazione) secondo quanto disposto nell'allegato XVI del presente indirizzo.

Articolo 3

Statistiche relative all'aggregato soggetto a riserva e alle deduzioni forfettarie dall'aggregato soggetto a riserva

1. Per consentire la regolare produzione di statistiche sull'aggregato soggetto a riserva, le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche secondo quanto indicato nell'allegato VII del presente indirizzo.

2. Per verificare l'esattezza delle attuali deduzioni forfettarie dall'aggregato soggetto a riserva eventualmente applicate dagli enti creditizi alle consistenze in essere dei propri titoli emessi con durata prestabilita fino a due anni, nonché dei propri titoli di mercato monetario, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento BCE/1998/15, la BCE effettua il calcolo su base mensile, utilizzando le informazioni statistiche di fine mese fornite dagli enti creditizi alle BCN, in conformità di quanto disposto nel regolamento BCE/1998/16. Le BCN compilano gli aggregati richiesti conformemente all'allegato VIII del presente indirizzo e li segnalano alla BCE.

Articolo 4

Elenco delle IFM a fini statistici

Affinché l'elenco delle IFM a fini statistici sia sempre esatto e aggiornato, le BCN trasmettono eventuali aggiornamenti in linea con quanto disposto nell'allegato IX del presente indirizzo.

Articolo 5

Procedura di estrapolazione

Nel caso in cui le BCN concedano deroghe alle IFM in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento BCE/1998/16, al fine di garantire la qualità delle statistiche relative al bilancio delle IFM dell'area dell'euro, le BCN, in conformità dell'allegato X del presente indirizzo, estrapolano i dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM segnalati alla BCE in modo da ottenere, per le IFM esentate dall'obbligo di segnalazione integrale, una copertura del 100 %.

Articolo 6

Dati di bilancio su altri intermediari finanziari

Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sull'attività degli altri intermediari finanziari residenti, le BCN segnalano le informazioni statistiche, se disponibili, in conformità dell'allegato XV del presente indirizzo.

Articolo 7

Emissioni di titoli

Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sulle emissioni di titoli che coprano tutti i titoli emessi in una qualunque valuta dai residenti nell'area dell'euro nonché tutti i titoli emessi in euro in qualunque parte del mondo, sul mercato sia nazionale sia internazionale, le BCN segnalano le informazioni statistiche, per quanto disponibili, entro cinque settimane dalla fine del mese di riferimento, in conformità dell'allegato XI del presente indirizzo.

Articolo 8

Statistiche relative ai tassi d'interesse al dettaglio

1. Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sui tassi d'interesse aggregati praticati al pubblico nell'area dell'euro, le BCN segnalano le informazioni statistiche entro 18 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento, secondo quanto stabilito nell'allegato XIII del presente indirizzo. Il calendario è riportato nell'allegato XIV del presente indirizzo.

2. Le BCN segnalano regolarmente alla BCE i tassi d'interesse di riferimento praticati al pubblico, ossia quei tassi d'interesse considerati essere gli indicatori principali della situazione dei mercati finanziari al dettaglio negli Stati membri interessati, che sono normalmente monitorati dagli utenti.

Articolo 9

Qualità delle informazioni statistiche

1. Fermi restando i diritti della BCE in materia di verifica di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e di cui al regolamento BCE/1998/16, le BCN sorvegliano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche fornite alla BCE.

2. Qualora necessario, le BCN inviano revisioni alla BCE conformemente alle indicazioni di cui all'allegato XII del presente indirizzo.

Articolo 10

Criteri di trasmissione

1. Le informazioni statistiche richieste devono essere segnalate alla BCE conformemente ai criteri indicati nell'allegato XII del presente indirizzo. Esso indica inoltre in che forma la BCE rinvia le informazioni statistiche alle BCN.

2. Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazioni "ESCB-Net". Il formato del messaggio messo a punto per questo scambio elettronico d'informazioni statistiche è il "Gesmes/CB". Come soluzione di ripiego possono tuttavia essere utilizzate altre modalità di trasmissione precedentemente concordate.

Articolo 11

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche tecniche agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l'impianto concettuale né da incidere sugli oneri di segnalazione.

Articolo 12

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l'indirizzo BCE/2000/NP12, del 13 novembre 2000, relativo a taluni requisiti di segnalazione di informazioni statistiche della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali relative al proprio bilancio. Esso abroga altresì l'indirizzo BCE/2000/13.

Articolo 13

Disposizioni finali

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Il presente indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee senza gli allegati. Gli allegati del presente indirizzo saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2002.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

(2) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(5) GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 11.

(6) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(7) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

(8) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.

(9) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

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