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Document 32006O0009

Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 luglio 2006 , in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2006/9)

OJ L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 21 - 28

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/39


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 luglio 2006

in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro

(BCE/2006/9)

(2006/525/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,

visti gli articoli 16 e 26, paragrafo 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), stabilisce che «con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti».

(2)

Al fine di consentire una regolare introduzione dell’euro nei futuri Stati partecipanti, deve essere definito un quadro giuridico di riferimento che consenta alle banche centrali nazionali (BCN) di questi Stati membri di prendere a prestito le banconote e le monete in euro dall’Eurosistema con il proposito di effettuare ad esse la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima della data di sostituzione del contante, tenendo in considerazione diversi possibili scenari per quest’ultima.

(3)

La consegna anticipata di banconote e monete in euro a controparti autorizzate e la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti contribuirebbe ad una regolare sostituzione del contante, alleggerirebbe l’onere logistico dovuto all’adozione dell’euro e contribuirebbe a ridurre i costi associati alla circolazione della doppia moneta.

(4)

La consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro non deve implicare la messa in circolazione di tali banconote e monete in euro, dal momento che esse non hanno corso legale nei futuri Stati membri partecipanti prima della data di sostituzione del contante; di conseguenza, gli accordi contrattuali per i prestiti di banconote e monete in euro deve prevedere l'impegno a imporre talune restrizioni alle controparti autorizzate ed ai terzi professionisti al fine di evitare che ciò accada.

(5)

La consegna anticipata a controparti autorizzate e la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti può avere luogo solo se le disposizioni di legge dei futuri Stati membri partecipanti prevedono sufficiente tutela oppure se vengono presi accordi contrattuali tra le parti coinvolte in relazione a: i) i prestiti di banconote e monete in euro per consegna anticipata; ii) consegna anticipata e iii) consegna anticipata di seconda istanza.

(6)

Questo indirizzo si propone di: i) definire le regole da applicare per il quadro contrattuale e per le condizioni per la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza; ii) predisporre i requisiti di segnalazione contabile e finanziaria da osservarsi in relazione alla consegna anticipata ed alla consegna anticipata di seconda istanza e iii) prevedere accordi adeguati ad assicurare la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro.

(7)

Sebbene la decisione riguardante il regime per l’emissione delle monete metalliche in euro competa in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN che parteciperanno all’Eurosistema svolgono un ruolo essenziale nella distribuzione delle monete in euro. Pertanto, le disposizioni di questo indirizzo relative alle monete in euro dovrebbero essere interpretate come una raccomandazione affinché esse vengano applicate dalle BCN nel quadro dell’emissione di monete in euro che deve essere definito dalle competenti autorità nazionali dei futuri Stati membri partecipanti.

(8)

Fornire alle BCN che in futuro faranno parte dell’Eurosistema banconote e monete in euro per la consegna anticipata implica alcuni rischi finanziari. Per fare fronte a tale rischi, le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovrebbero impegnarsi a ripagare le banconote in euro prese in prestito dall’Eurosistema che vengono loro assegnate attraverso gli obblighi di futura produzione di banconote. Inoltre, la consegna anticipata dovrebbe essere consentita solo se le controparti autorizzate forniscono alle corrispettive BCN che parteciperanno all’Eurosistema sufficienti idonee garanzie.

(9)

La BCN facente parte dell’Eurosistema che fornisce banconote e monete in euro per la consegna anticipata e le BCN che parteciperanno in futuro all'Eurosistema dovrebbero concludere specifici accordi contrattuali al fine di aderire alle regole ed alle procedure definite in questo indirizzo.

(10)

A meno che le disposizioni nazionali di legge in vigore nei futuri Stati membri partecipanti non garantiscano l'applicazione di norme e procedure equivalenti, le condizioni definite in questo indirizzo per la consegna anticipata e la successiva consegna anticipata di seconda istanza devono diventare parte degli accordi contrattuali tra le BCN che parteciperanno all’Eurosistema, le controparti autorizzate ed terzi professionisti.

(11)

La BCE in qualità di coordinatore dell’attività di consegna anticipata dovrebbe essere informata in anticipo di richieste relative alla stessa, così come le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovrebbero informare la BCE di qualsiasi decisione relativa alla consegna anticipata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «consegna anticipata» si intende la consegna materiale delle banconote e monete in euro da parte di una BCN che parteciperà all’Eurosistema a controparti autorizzate nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata e consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza,

per «periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza» si intende il periodo durante il quale la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza hanno luogo, che comincia non prima di quattro mesi prima della data di sostituzione del contante e termina alle ore 00.00 (ora locale) del giorno in cui avviene la sostituzione del denaro,

per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la fornitura di banconote e monete in euro date in consegna anticipata da una controparte autorizzata a terzi professionisti, nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza,

per «area dell’euro» si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,

per «data di sostituzione del contante» si intende la data in cui le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in un dato futuro Stato membro partecipante,

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha adempiuto le condizioni stabilite per l’adozione dell’euro ed in relazione al quale è stata presa una decisione relativamente all’abrogazione della deroga (secondo quanto stabilito dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato),

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,

per «Eurosistema» si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti e la BCE,

per «controparte autorizzata» si intende un’entità come definita nell’articolo 5 che adempie ai requisiti richiesti per ricevere banconote e monete in euro come consegna anticipata,

per «terzi professionisti» si intendono taluni gruppi commerciali determinati, quali i dettaglianti, le imprese che gestiscono distributori automatici e le società di servizi e trasporto valori situati nel medesimo futuro Stato membro partecipante come controparte autorizzata e che, ad avviso di quest'ultima, abbia un legittimo bisogno che sia effettuata ad esso una consegna anticipata di seconda istanza e che sia in grado di soddisfarne i requisiti necessari,

per «società di servizi e trasporto valori» si intende una società che fornisce servizi di trasporto, di immagazzinamento e di gestione di banconote e monete per gli enti creditizi,

per «BCN dell’Eurosistema» si intende la BCN di uno Stato membro partecipante,

per «BCN che parteciperà all’Eurosistema» si intende la BCN di un futuro Stato membro partecipante,

per «adeguata garanzia» si intende una garanzia come definita nell’articolo 8,

per «BCN dell’Eurosistema fornitrice» si intende una BCN dell’Eurosistema che fornisce le banconote e le monete in euro per la consegna anticipata ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema indipendentemente da quale BCN dell’Eurosistema sia proprietaria di tali banconote e monete,

per «necessità legate all’introduzione» si intende la quantità di banconote e monete in euro che si prevede un futuro Stato membro partecipante necessiti alla data di sostituzione del contante per far fronte alla richiesta per un periodo di un anno,

per «giorno lavorativo dell’Eurosistema» si intende un giorno in cui la BCE oppure una o più BCN sono operanti, in cui TARGET o il sistema che sostituisce TARGET è aperto e che sia un giorno di regolamento di operazioni sul mercato monetario in euro e di operazioni in cambi che coinvolgano l’euro,

per «TARGET» si intende il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale,

per «ente creditizio» si intende un ente come definito dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2),

per «valuta nazionale» indica l’unità di valuta nazionale di un futuro Stato membro partecipante prima della data di sostituzione del contante.

Articolo 2

Applicabilità delle disposizioni del presente indirizzo

1.   Le regole e le procedure relative alla consegna anticipata ed alla consegna anticipata di seconda istanza definite in questo indirizzo si applicano agli accordi di consegna anticipata e consegna anticipata di seconda istanza indipendentemente dal fatto che una BCN che parteciperà all’Eurosistema: i) prenda in prestito le banconote e le monete per la consegna anticipata; o ii) le produca o le procuri.

2.   Il presente indirizzo non si applica alla consegna materiale di banconote e monete in euro dalle BCN dell'Eurosistema alle BCN di Stati membri non partecipanti fino a che queste ultime avranno acquisito lo status di BCN che parteciperanno all’Eurosistema.

CAPITOLO II

PRESTITI DI BANCONOTE E MONETE IN EURO PER LA CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 3

Consegna materiale

1.   Una o più BCN dell’Eurosistema, a seconda del caso, può fornire banconote e monete ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata e per soddisfare le necessità legate all’introduzione.

2.   Una BCN dell’Eurosistema fornitrice non deve richiedere garanzie da parte di una BCN che parteciperà all’Eurosistema ricevente.

3.   La fornitura di banconote e monete in euro da una BCN dell’Eurosistema ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve avere luogo prima che la BCN dell’Eurosistema fornitrice e la BCN che parteciperà all’Eurosistema ricevente abbiano concluso accordi contrattuali nei quali si stabilisce che le condizioni definite in questo indirizzo si applicano al prestito di banconote e monete in euro alle BCN che parteciperanno all’Eurosistema e, quindi, verranno applicate nella definizione degli accordi relativi alla consegna ed alla consegna anticipata di seconda istanza.

4.   La fornitura di banconote e monete in euro non deve avere inizio prima che una decisione sull’abrogazione della deroga di uno Stato membro non partecipante sia adottata in base all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

5.   Dopo avere consultato la BCN dell’Eurosistema fornitrice, la BCE specifica con chiarezza sia le consistenze dalle quali verranno prese le banconote e le monete in euro da fornire sia quale debba essere la BCN dell'Eurosistema fornitrice. La BCN dell’eurosistema fornitrice garantisce che sia presa una decisione relativamente al riapprovigionamento di tali consistenze.

Articolo 4

Condizioni applicabili ad un prestito di banconote e monete in euro

1.   Le condizioni definite in questo articolo devono essere specificate negli accordi contrattuali di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

2.   Devono essere specificati in ogni accordo contrattuale, il volume esatto, disaggregato in base al taglio delle banconote e delle monete in euro che devono essere fornite ed il momento della fornitura.

3.   Le banconote e le monete in euro devono essere trasportate verso una BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata e per l’adempimento dei requisiti relativi all’introduzione, in accordo con le regole del settore mobiliare e assicurativo che si applicano normalmente alla maggior parte dei trasferimenti di banconote e monete in euro tra BCN. Il rischio di distruzione, perdita, furto e rapina delle banconote e monete in euro fornite passa alla BCN che parteciperà all’Eurosistema dal momento in cui le banconote e le monete in euro lasciano le casse della BCN dell'Eurosistema fornitrice.

4.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema sopporta i costi del trasporto delle banconote e delle monete da una BCN dell'Eurosistema presso di sé. La BCN dell’Eurosistema fornitrice garantisce che il trasporto sia effettuato in maniera efficiente.

5.   Se una BCN che parteciperà all’Eurosistema necessita una gran parte del trasferimento di banconote e monete in euro dall’Eurosistema entro dodici mesi dalla data di sostituzione del contante, questi requisiti saranno considerati come parte dei requisiti per l’introduzione e, in relazione al rimborso, devono essere trattati come le banconote e le monete da consegnare anticipatamente, come previsto nei paragrafi da 6 ad 8. Sotto ogni altro aspetto, l’adempimento di tali requisiti deve essere trattato come la gran parte dei trasferimenti.

6.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve osservare i seguenti obblighi di rendicontazione contabile e finanziaria in relazione alla(e) BCN dell’Eurosistema fornitrici.

a)

Durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza, la BCN che parteciperà all’Eurosistema iscrive fuori bilancio al proprio valore nominale l’importo di banconote e monete fornite per la consegna anticipata (e per le necessità legate all’introduzione).

b)

La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve riferire alla(e) BCN dell’Eurosistema fornitrice l’importo delle banconote e monete in euro in consegna anticipata ed in consegna anticipata di seconda istanza.

c)

La BCN che parteciperà all’Eurosistema è tenuta a riferire l’importo totale (disaggregato in base al taglio) di tutte le banconote e monete consegnate o consegnate anticipatamente in seconda istanza che entrano in circolazione prima della data di sostituzione del contante, così come la data alla quale è portato a conoscenza il fatto che le banconote siano entrate in circolazione.

7.   A partire dalla data di sostituzione del contante, una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve osservare i seguenti obblighi relativi alla contabilità ed all’informazione finanziaria.

a)

A meno che esse non siano già state registrate a norma del paragrafo 10, le banconote fornite in consegna anticipata devono essere iscritte come voci di bilancio alla data di sostituzione del contante.

b)

L’importo totale delle banconote in euro date in consegna anticipata, eccetto le banconote che entrano in circolazione prima della data della sostituzione del denaro di cui al paragrafo 6, lettera c), deve essere iscritta nel bilancio della BCN che parteciperà all’Eurosistema come parte dell’ammontare delle «banconote in circolazione».

c)

La differenza tra l’ammontare totale delle banconote in euro date in consegna anticipata e l’ammontare delle banconote in euro date in consegna anticipata che sono state addebitate sui conti delle controparti autorizzate detenuti presso una BCN che parteciperà all’Eurosistema in base alla disposizione dell’articolo 15, deve essere considerata come un prestito garantito non remunerato concesso alle controparti autorizzate, che deve essere restituito da quest’ultime in base all’articolo 15.

8.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema rimborsa le banconote in euro fornitele per la consegna anticipata, dando un ammontare di banconote in euro equivalente in numero e qualità da essa prodotte o che essa si procura come risultato dell’assegnazione di tale ammontare nella produzione delle banconote in euro per uno o più anni consecutivi immediatamente successivi all’anno in cui la sostituzione del contante ha luogo, aggiuntivamente alla normale quota dell’assegnazione della produzione di banconote per il relativo anno. Il calcolo dell’ammontare delle banconote equivalenti nel numero e nella qualità da ripagare sarà deciso dal Consiglio direttivo. L’ammontare di banconote equivalenti nel numero e nella qualità che devono essere rimborsate per la seconda serie di euro sarà calcolata secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo a tempo debito.

9.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve effettuare la consegna anticipata in conformità delle condizioni stabilite nei capitolo III e IV. La consegna non deve avere luogo prima che la BCN che parteciperà all’Eurosistema ed una controparte autorizzata abbiano concluso accordi contrattuali che includano tali condizioni, a meno che le disposizioni nazionali di legge sulla consegna anticipata non garantiscano l’applicazione alle controparti autorizzate di condizioni equivalenti a quelle definite nei capitoli III e IV.

10.   Se le banconote in euro consegnate anticipatamente entrano in vigore prima della data di sostituzione del contante, una BCN dell’Eurosistema fornitrice deve registrale come emesse e poste in circolazione. La BCN dell’Eurosistema fornitrice deve registrare un credito verso la BCN che parteciperà all’eurosistema che ammonta al valore nominale delle banconote in euro che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve pagare alla BCN dell’Eurosistema fornitrice la remunerazione relativa a tale credito. La remunerazione deve poter essere pagata a partire dalla data in cui la BCN che parteciperà all’Eurosistema sarà informata del fatto che queste banconote in euro sono entrate in circolazione fino al primo giorno lavorativo dell’Eurosistema successivo alla data di sostituzione del contante. A quella data, la responsabilità della BCN che parteciperà all’Eurosistema e la relativa remunerazione deve essere regolata con una transazione TARGET o un sistema che sostituisce TARGET. Il «tasso di riferimento »per la remunerazione è l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del paragrafo 3.1.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (3). Nel caso in cui più di una BCN dell’Eurosistema fornisca banconote in euro alla BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata, l’accordo contrattuale di cui all’articolo 3, paragrafo 3 deve indicare la BCN fornitrice che deve registrare le banconote in circolazione ed il credito verso la BCN che parteciperà all’Eurositema.

11.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve riportare alla BCE ciò che segue:

a)

l’ammontare totale finale delle banconote in euro consegnate e consegnate in seconda istanza anticipatamente (disaggregate in base al taglio); e

b)

l’ammontare totale finale delle monete in euro consegnate e consegnate in seconda istanza anticipatamente (disaggregate in base al taglio).

CAPITOLO III

CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 5

Controparti autorizzate

Gli enti creditizi situati in un futuro Stato membro partecipante (incluse le filiali di enti creditizi stranieri situate nel futuro Stato membro partecipante) e uffici postali nazionali che hanno un conto presso la propria BCN che parteciperà all'Eurosistema devono essere considerati autorizzati a ricevere banconote e monete per la consegna anticipata una volta che gli accordi contrattuali previsti nell’articolo 4, paragrafo 9, siano stati definiti.

Articolo 6

Fornitura per la consegna anticipata

1.   Una futura BCN partecipante non può cominciare a fornire banconote e monete in anticipo prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

2.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema può consegnare anticipatamente le banconote e monete in euro conformemente alle disposizioni di questo indirizzo. La consegna anticipata delle banconote e monete in euro non deve cominciare prima che la BCN che parteciperà all’Eurosistema e le controparti autorizzate che la ricevono abbiano concluso accordi contrattuali che includano le condizioni definite in questo capitolo e nel capitolo IV (a meno che equivalenti regole e procedure siano state definite attraverso disposizioni di legge nel futuro Stato membro partecipante in questione).

Articolo 7

Disposizione di garanzie

1.   Le controparti autorizzate alle quali verrà effettuata la consegna anticipata devono fornire alla propria BCN che parteciperà all'Eurosistema adeguate garanzie, così come definite nell’articolo 8, al fine di:

a)

coprire l’intero valore nominale delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente; e

b)

assicurare l’adempimento delle obbligazioni definite nell’articolo 10 da inserirsi negli accordi contrattuali stipulati tra la BCN che parteciperà all’Eurosistema e la controparte autorizzata.

2.   Se la garanzia è realizzata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 10, la controparte autorizzata deve fornire alla BCN che parteciperà all’Eurosistema ulteriori garanzie al fine di coprire l’intero valore nominale delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente, come richiesto in base al paragrafo 1, lettera a).

3.   La garanzia deve essere fornita alla BCN che parteciperà all’Eurosistema prima che questa inizi la consegna anticipata di banconote e monete in euro e deve coprire i rischi derivanti dall’inizio della consegna anticipata.

4.   La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che la garanzia sia esigibile. A tal fine essa deve mobilizzare le garanzie adeguate attraverso appropriate procedure di costituzione in garanzia come previsto dall’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7.

5.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve attuare adeguate misure di controllo del rischio per sostenere il rischio legato alla consegna anticipata. La stessa deve consultare la BCE in relazione alle misure di controllo del rischio indicate in questo articolo prima della consegna anticipata. Se il valore di mercato delle adeguate garanzie è corretto in modo da tenere conto delle misure di controllo del rischio applicate, l’importo della garanzia deve essere adeguato di conseguenza, così che esso copra sempre il pieno valore nominale delle banconote e delle monete in euro consegnate anticipatamente che non siano state addebitate sui conti delle controparti autorizzate con la BCN che parteciperà all’Eurosistema che fornisce le banconote e monete in euro per la consegna anticipata.

6.   Gli accordi contrattuali da concludersi prima della consegna anticipata devono prevedere che una controparte autorizzata conferisca alla BCN che parteciperà all’Eurosistema il diritto di realizzare la garanzia se la controparte autorizzata alla quale è stata fornita la consegna anticipata violi un qualsiasi obbligo di cui al presente indirizzo che sia presupposto alla consegna anticipata e sul quale vi sia statao specifico accordo tra la controparte autorizzata e la BCN che parteciperà all’Eurosistema e se la controparte autorizzata alla quale è stata effettuata la consegna non paga la penale contrattuale prevista dall’articolo 10.

Articolo 8

Adeguata garanzia

1.   Tutte le attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema come definite nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 devono essere considerate come garanzia idonea ai fini della consegna anticipata.

2.   Le attività denominate nella moneta nazionale dei futuri Stati membri partecipanti oppure in euro, che adempiono ai criteri uniformi definiti nell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 e sono adeguate per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema (ad eccezione dei criteri che regolano il luogo in cui avviene il regolamento titoli e la moneta di denominazione), devono essere considerate adeguate garanzie per la consegna anticipata. Le attività sono tenute (regolate) nell’area dell’euro o nel futuro Stato membro partecipante, con un sistema di regolamento titoli nazionale valutato alla luce degli «Standards per l’utilizzo di sistemi di regolamento dei titoli dell’Unione europea nelle operazioni di rifinanziamento del SEBC» della BCE.

3.   Possono essere ulteriormente forniti come garanzie adeguate: a) i depositi in contante denominati nella valuta nazionale; b) i depositi in contante in euro su un conto apposito, remunerati allo stesso tasso applicato alle riserve obbligatorie; c) i depositi denominati in una valuta nazionale o in euro e in una forma diversa che la BCN che parteciperà all’Eurosistema considera adeguata.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1.   Una controparte autorizzata è tenuta ad indicare alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema:

a)

l’ammontare totale finale delle banconote in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio); e

b)

l’ammontare totale finale delle monete in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio).

2.   Immediatamente al momento della consegna anticipata di seconda istanza, una controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna deve fornire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema informazioni relative all’identità dei terzi professionisti che hanno ricevuto la consegna anticipata di seconda istanza, nonché l’importo delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza per ciascun cliente. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve trattare tali informazioni come riservate e deve farne uso esclusivamente per osservare in quale modo i terzi professionisti adempiono alle proprie obbligazioni che impongono di evitare la prematura circolazione delle banconote e monete in euro e per obblighi di informazione secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 11.

3.   Una controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata, deve informare immediatamente la BCN che parteciperà all’Eurosistema che ha effettuato la consegna anticipata (la quale deve informare in proposito la BCE) riguardo:

a)

al caso in cui vi sia una qualsiasi ragione di credere che banconote o monete in euro consegnate anticipatamente siano entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante; e

b)

all’importo totale (disaggregato in base alla denominazione) delle banconote consegnate anticipatamente, se ve ne sono, che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante.

Articolo 10

Impegni di una controparte autorizzata relativamente alla consegna anticipata di seconda istanza

Prima che la consegna anticipata di seconda istanza abbia luogo, le controparti autorizzate che hanno ricevuto la consegna anticipata devono adoperarsi per effettuarla esclusivamente in base alle regole ed alla procedure previste da questo indirizzo, le quali devono essere concordate tra le stesse ed i terzi professionisti che devono riceverla. In particolare, devono essere concordate le seguenti condizioni prima che la controparte autorizzata possa procedere alla consegna anticipata di seconda istanza.

a)

La controparte autorizzata deve garantire che le banconote e monete in euro che vengono consegnate in seconda istanza anticipatamente rimangano presso i terzi professionisti che hanno ricevuto la consegna anticipata, mentre queste devono essere conservate separatamente da tutte le altre banconote e monete in euro, altra valuta e altra proprietà per evitare che esse entrino in circolazione prima della data della sostituzione del contante. Tale prematura circolazione dovrebbe essere soggetta al pagamento di adeguate penali contrattuali.

b)

La controparte autorizzata deve accordarsi con il terzo professionista al quale effettuare la consegna anticipata affinchè quest’ultimo autorizzi la BCN che parteciperà all’Eurosistema a porre in essere verifiche ed ispezioni presso il terzo professionista che riceve la consegna anticipata di seconda istanza al fine di accertare la presenza delle banconote e monete consegnate anticipatamente in seconda istanza.

c)

La controparte autorizzata deve pagare alla BCN che parteciperà all’Eurosistema penalità contrattuali per un importo proporzionale a qualsiasi danno sofferto, e comunque non inferiore al 10 % dell’importo dato in consegna anticipata se: i) alla BCN che parteciperà all’Eurosistema non è dato accesso per condurre le verifiche e le ispezioni di cui al paragrafo b); oppure ii) se le banconote e le monete date in consegna anticipata di seconda istanza non sono conservate presso il terzo professionista al quale è stata fatta la consegna anticipata di seconda istanza come indicato in questo articolo. Una BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali: i) se il futuro Stato membro partecipante di appartenenza ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente; ii) nella misura in cui un terzo professionista al quale è stata effettuata la consegna anticipata di seconda istanza ha già pagato le penali previste dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 11

Aspetti statistici

Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (4), una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che le istituzioni finanziarie monetarie nel proprio Stato membro non inseriscano nel proprio bilancio voci e transazioni relative alle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

Articolo 12

Distribuzione alle filiali

Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve consentire alle controparti autorizzate di distribuire banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata solo alle proprie filiali all’interno del futuro Stato membro partecipante di appartenenza.

Articolo 13

Divieto di prematura circolazione

1.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve vietare alle controparti autorizzate di disporre delle banconote e monete in euro loro fornite prima delle 00.00 (ora locale) del giorno di sostituzione del contante, a meno che diversamente disposto da questo indirizzo. In particolare, la BCN che parteciperà all’Eurosistema deve richiedere che le controparti autorizzate conservino le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata nelle proprie casse distinte dalle altre banconote e monete in euro, altre valute o altra proprietà, in maniera sicura, tale da evitare la loro distruzione, furto, rapina od ogni altra causa di prematura circolazione.

2.   Le controparti autorizzate devono garantire che non ci sia circolazione di nessuna banconota o moneta in euro fornita in consegna anticipata prima della data di sostituzione del contante.

3.   Le controparti autorizzate devono conferire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema il diritto di effettuare revisioni contabili e ispezioni intese a verificare la presenza di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata e di accordi in base ai quali le controparti autorizzate effettuano la consegna anticipata.

4.   Le controparti autorizzate devono pagare le penali alla BCN che parteciperà all’Eurosistema, nel caso in cui la controparte autorizzata violi gli obblighi relativi alla consegna anticipata che includono ma non sono limitati al mettere in circolazione le banconote fornite in consegna anticipata prima della data di sostituzione del contante, o agire in maniera tale da agevolare tale condotta oppure rifiutare il consenso alle revisioni contabili o alle ispezioni. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che tali violazioni siano soggette a penali contrattuali o stabilite per legge, come più opportuno, pagabili in un importo proporzionale ad ogni danno sofferto. La BCN che parteciperà all’eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali se il futuro Stato membro partecipante in questione ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente.

Articolo 14

Rischio di distruzione, perdita, furto o rapina

Le controparti autorizzate devono sopportare il rischio di distruzione, perdita, furto e danneggiamento delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata dal momento in cui tali banconote e monete lasciano le casse della BCN che parteciperà all’Eurosistema. Una BCN che parteciperà all’Eurositema può richiedere alle controparti autorizzate di fare fronte a tali rischi attraverso un’adeguata assicurazione o qualsiasi altro mezzo idoneo. Tuttavia, la BCN che parteciperà all’Eurosistema e la controparte autorizzata devono accordarsi affinché, indipendentemente da tale assicurazione, si applichino le disposizioni dell’articolo 15 relative all’addebito immediato delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata che entrano prematuramente in circolazione ed ai relativi pagamenti a fini remunerativi. Senza pregiudizio per quanto sopra, una BCN che parteciperà all’Eurosistema ed una controparte autorizzata possono accordarsi affinché la BCN che parteciperà all’Eurosistema si occupi degli aspetti pratici legati al trasporto delle banconote e monete in euro per la consegna anticipata per conto e con rischio a carico della controparte autorizzata o a carico della BCN che parteciperà all’Eurosistema, se questa così sceglie.

Articolo 15

Operazioni di addebito e di accredito

1.   Le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate devono essere addebitate sui conti di tali controparti presso la loro BCN che parteciperà all’Eurosistema al loro valore nominale, in conformità del seguente «modello generale di addebito»: l’importo totale di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata deve essere addebitato in tre quote uguali, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione principale di rifinanziamento dell’Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante.

2.   Se non vi sono sufficienti fondi disponibili sul conto della controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata presso la BCN che parteciperà all’Eurosistema che ha effettuato la consegna anticipata al fine dell’addebito sul conto di cui al paragrafo 1, allora si deve ritenere che la controparte autorizzata abbia violato i propri obblighi in merito al pagamento delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata.

3.   Banconote e monete in euro fornite alle controparti autorizzate alla data di sostituzione del contante o successivamente ad essa devono essere addebitate sui loro rispettivi conti presso le BCN che parteciperanno all’Eurosistema in maniera conforme alla prassi corrente nell'Eurosistema. Le banconote e monete in euro restituite dalle controparti autorizzate alla data di sostituzione del contante o successivamente ad essa dovrebbero ugualmente essere accreditate sui loro corrispettivi conti presso le BCN che parteciperanno all’Eurosistema.

4.   Banconote e monete denominate in una valuta nazionale e restituite dalle controparti autorizzate devono essere accreditate sui loro rispettivi conti presso la BCN che parteciperà all’Eurosistema in maniera conforme con la prassi corrente dell’Eurosistema.

5.   Se le banconote o le monete in euro entrano in circolazione prima della data di sostituzione del contante allora l'importo di tali banconote o monete deve essere immediatamente addebitato alla controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata come un’operazione di cambio. Ciascuna di tali banconote in euro deve essere registrata come «in circolazione» sul conto della BCN dell’Eurosistema che le ha fornite alla BCN che parteciperà all’Eurosistema ai fini della consegna anticipata. La registrazione deve avvenire indipendentemente dalle ragioni per le quali le banconote sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante.

CAPITOLO IV

CONSEGNA ANTICIPATA DI SECONDA ISTANZA

Articolo 16

Condizioni applicabili alla fornitura di banconote e monete in euro per consegna anticipata di seconda istanza

1.   La consegna anticipata di seconda istanza ai terzi professionisti non deve cominciare prima che sia cominciato il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

2.   Prima che possa iniziare qualsiasi consegna anticipata di seconda istanza, la controparte autorizzata ed il terzo professionista devono concludere accordi contrattuali relativi quanto meno ai seguenti aspetti.

a)

La consegna anticipata di seconda istanza deve avere luogo a totale rischio e responsabilità dei terzi professionisti, fatte salve tutte le condizioni concordate in conformità del presente indirizzo.

b)

Il terzo professionista deve informare la BCE attraverso la BCN che parteciperà all’Eurosistema di tutte le banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza.

c)

Il terzo professionista deve conservare le monete e le banconote in euro avute in consegna anticipata di seconda istanza così come previsto dall’articolo 10, lettera a) e non deve disporne prima delle 00:00 (ora locale) del giorno della sostituzione del contante.

d)

Il terzo professionista deve consentire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema di effettuare revisioni contabili ed ispezioni intese a verificare la presenza di banconote e monete fornite in consegna anticipata di seconda istanza.

e)

Il terzo professionista deve informare la BCN che parteciperà all’Eurosistema riguardo all’importo totale (disaggregato in base alla denominazione) delle banconote consegnate anticipatamente in seconda istanza, se ve ne sono, che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante.

f)

Il terzo professionista deve pagare alla BCN che parteciperà all’Eurosistema le penali previste nel caso in cui un terzo professionista violi gli obblighi previsti per la consegna anticipata di seconda istanza comprensivi ma non limitati alla violazione dell’obbligo di cui al paragrafo c) o al rifiuto di consentire revisioni contabili ed ispezioni, come definite nel paragrafo d). Tali violazioni devono essere soggette a penali contrattuali o legali, a seconda dei casi, pagabili in un importo proporzionale a ciascun danno sofferto, comunque non meno del 10 % dell’importo fornito in consegna anticipata di seconda istanza. La BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali se il futuro Stato membro partecipante in questione ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente.

Articolo 17

Esclusione del pubblico

1.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema impone le controparti autorizzate di non effettuare la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete al pubblico.

2.   Il primo paragrafo di questo articolo non impedisce di fornire al pubblico un kit di avvio di monete contenente un piccolo importo di monete in euro di diverse denominazioni, come specificate, a seconda dei casi, dalle autorità nazionali competenti in alcuni dei futuri Stati membri partecipanti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Verifica

Le BCN che parteciperanno all’Eurosistema devono inviare alla BCE copia di ogni strumento e misura giuridica adottata dallo Stato membro di appartenenza in relazione a questo indirizzo a più tardi tre mesi prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza ma, tuttavia, non prima che sia stata presa alcuna decisione sull’abrogazione della deroga in relazione a tale Stato membro.

Articolo 19

Monete metalliche in euro

Se non altrimenti previsto nel quadro regolamentare definito dalle corrispettive competenti autorità nazionali, si raccomanda alle BCN che parteciperanno all’Eurosistema l’applicazione del disposto del presente indirizzo alle monete metalliche in euro.

Articolo 20

Disposizioni finali

1.   Il presente indirizzo entra in vigore il 19 luglio 2006.

2.   Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 luglio 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(3)  GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2005/17 (GU L 30 del 2.2.2006. pag. 26).

(4)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).


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