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Document 32007O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2007/6)

OJ L 196, 28.7.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2008; abrog. impl. da 32008O0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/536/oj

28.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/46


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 luglio 2007

che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività

(BCE/2007/6)

(2007/536/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, l’articolo 3.1, terzo trattino, e gli articoli 12.1 e 30.6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 30.1 dello statuto, alla Banca centrale europea (BCE) vengono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro, che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.

(2)

Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto, la BCE può effettuare attraverso le BCN taluni compiti ad essa attribuiti nonché avvalersi delle stesse per effettuare determinate operazioni. La BCE ritiene che le BCN debbano di conseguenza gestire, in qualità di suoi rappresentanti, le riserve in valuta ad essa conferite.

(3)

Ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/28, del 21 dicembre 2006, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1), ciascuna BCN di uno Stato membro partecipante è tenuto ad effettuare operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, in qualità di suoi rappresentanti, utilizzando la documentazione legale specificata in tale indirizzo.

(4)

La definizione di «giurisdizioni europee» contenuta nell’indirizzo BCE/2006/28 dovrebbe essere modificata al fine di ricomprendervi l’ingresso in futuro degli Stati membri dell’UME.

(5)

Nell’intento di includere nella lista degli strumenti idonei un nuovo strumento relativo agli swap sui tassi di interesse che sono considerati come operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, in cui una esposizione al di là di certe soglie è coperta da garanzia, l’indirizzo BCE/2006/28 dovrebbe essere modificato ulteriormente per poter regolare gli swap sui tassi di interesse come operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2006/28 è modificato come segue:

1)

il testo dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini del presente indirizzo:

per “giurisdizioni europee” si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato l’euro conformemente al trattato, nonché la Danimarca, Svezia, Svizzera e il Regno unito (esclusivamente Inghilterra e Galles),

per “BCN partecipanti” s'intendono le BCN di uno Stato membro che ha adottato l’euro.»;

2)

all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Tutte le operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE sono eseguite utilizzando la documentazione legale prevista nel presente articolo. Tuttavia, il comitato esecutivo può decidere di utilizzare un contratto standard contenuto nell’allegato I, punto 1, lettera c), o punto 2, lettera c), piuttosto che quello contenuto nell’allegato I, punto 1, lettera a), o punto 2, lettera a), del presente indirizzo, con riguardo ad uno Stato membro al momento dell’adozione dell’euro, se una valutazione giuridica nella forma e nella sostanza che sia accettabile per la BCE non è disponibile per quanto concerne l’uso del contratto standard indicato in quello Stato membro. Il comitato esecutivo informa prontamente il consiglio direttivo di qualunque decisione presa secondo tale disposizione.

2.   Le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, comprese le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di pronti contro termine con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e quelle con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego e tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE devono essere regolate secondo i contratti standard elencati nell’allegato I, nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE.»;

3)

all’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE (ivi inclusi gli swap sui tassi di interesse in cui l’esposizione è garantita da un collaterale) devono essere regolate utilizzando i seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE:

a)

il Contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) (“FBE Master Agreement for Financial Transactions”) per le operazioni con le controparti organizzate o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee;

b)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), per le operazioni con le controparti organizzate o riconosciute secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c)

Il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese)” per le operazioni con le controparti organizzate o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui ai sottoparagrafi a) o b).»

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il 27 luglio 2007.

Articolo 3

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 luglio 2007.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU C 17 del 28.1.2007, pag. 5.


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