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Document 32012D0011(01)

2012/359/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 28 giugno 2012 , che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/11)

OJ L 175, 5.7.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2012; abrogato da 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/359/oj

5.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 giugno 2012

che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/11)

(2012/359/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Il Consiglio direttivo ritiene che, al fine di migliorare la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, sia opportuno ampliare i criteri per determinare l’idoneità degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a essere utilizzati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consenta l’applicazione del quadro generale dell’Eurosistema per le operazioni di politica monetaria.

(4)

Pertanto, la Decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 3 della Decisione BCE/2011/25 è sostituito come segue:

«Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

1.   Oltre agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (3). Essi devono altresì soddisfare i seguenti requisiti:

a)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono appartenere a una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing e credito al consumo;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non comprendono alcun prestito che sia:

i)

in sofferenza al momento dell’emissione degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;

ii)

in sofferenza quando l’inclusione in uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell’operazione in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola A (4), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16%.

3.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; b) tutti gli altri strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4.   Una controparte non può presentare uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che sia idoneo quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione allo strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

5.   Ai fini del presente articolo i termini «piccola impresa» e «media impresa» hanno il significato attribuito loro dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (5).

6.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 giugno 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(3)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB-» di Fitch o Standard & Poor’s, ovvero a un rating «BBB» di DBRS.

(4)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, ad «A-» di Fitch o Standard & Poor’s, ovvero a un rating «AL» di DBRS.

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36


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