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Document 32012D0011(01)
2012/359/EU: Decision of the European Central Bank of 28 June 2012 amending Decision ECB/2011/25 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2012/11)
2012/359/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 28 giugno 2012 , che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/11)
2012/359/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 28 giugno 2012 , che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/11)
OJ L 175, 5.7.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2012; abrogato da 32012D0017(01)
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/17 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 giugno 2012
che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie
(BCE/2012/11)
(2012/359/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1). |
(2) |
Il Consiglio direttivo ritiene che, al fine di migliorare la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, sia opportuno ampliare i criteri per determinare l’idoneità degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a essere utilizzati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(3) |
Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consenta l’applicazione del quadro generale dell’Eurosistema per le operazioni di politica monetaria. |
(4) |
Pertanto, la Decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 3 della Decisione BCE/2011/25 è sostituito come segue:
«Articolo 3
Ammissione di alcuni ulteriori strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione
1. Oltre agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (3). Essi devono altresì soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono appartenere a una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing e credito al consumo; |
b) |
non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa; |
c) |
le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non comprendono alcun prestito che sia:
|
d) |
i documenti dell’operazione in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione contengono disposizioni sulla continuità dei servizi. |
2. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola A (4), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16%.
3. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; b) tutti gli altri strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.
4. Una controparte non può presentare uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che sia idoneo quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione allo strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.
5. Ai fini del presente articolo i termini «piccola impresa» e «media impresa» hanno il significato attribuito loro dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (5).
6. Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2012.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 giugno 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.
(3) Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB-» di Fitch o Standard & Poor’s, ovvero a un rating «BBB» di DBRS.
(4) Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, ad «A-» di Fitch o Standard & Poor’s, ovvero a un rating «AL» di DBRS.
(5) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»