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Document 32002R0993

Regolamento (CE) n. 993/2002 della Banca centrale europea, del 6 giugno 2002, che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/4)

OJ L 151, 11.6.2002, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 88 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 117 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. impl. da 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/993(1)/oj

32002R0993

Regolamento (CE) n. 993/2002 della Banca centrale europea, del 6 giugno 2002, che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/4)

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 11/06/2002 pag. 0011 - 0011


Regolamento (CE) n. 993/2002 della Banca centrale europea

del 6 giugno 2002

che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1)

(BCE/2002/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(3), modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002(4) in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento BCE/2001/13 era destinato a sostituire, a partire dal 1o gennaio 2003, il regolamento BCE/1998/16, del 1o dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(5), modificato dal regolamento BCE/2000/8(6). Ai sensi di tale nuovo regime, la segnalazione dovrebbe avere ad oggetto i dati mensili per il mese di gennaio 2003. Di conseguenza, gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento BCE/1998/16 avrebbero dovuto persistere fino al 1o gennaio 2003. Tuttavia, la data di entrata in vigore del regolamento BCE/2001/13 è stata erroneamente stabilita nel 1o gennaio 2002, facendo sì che il regolamento BCE/1998/16, il quale, in conformità delle disposizioni del regolamento BCE/2001/13, è abrogato alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sia stato abrogato un anno prima del dovuto. Il regolamento BCE/2001/13 deve essere quindi rettificato al fine di fissare nel 1o gennaio 2003 la data della sua entrata in vigore.

(2) I soggetti dichiaranti sono sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti nel regolamento BCE/1998/16 a partire dal 1o gennaio 1999. La continuazione dell'applicazione di quest'ultimo fino al 31 dicembre 2002, in particolare l'obbligo di conformarsi ad esso fin dal 1o gennaio 2002, vale a dire prima della data alla quale il presente regolamento entra in vigore, non sembra costituire violazione di alcun legittimo affidamento dei soggetti dichiaranti, i quali, dopo il 2001, hanno continuato a segnalare le informazioni statistiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento BCE/2001/13 è rettificato come segue:

- L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Il regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2003."

- L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003."

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 giugno 2002.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea (GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1).

(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(4) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

(5) Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea (GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7).

(6) Regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34).

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