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Document 32008D0003

2008/402/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 15 maggio 2008 , sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro (BCE/2008/3)

OJ L 140, 30.5.2008, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 52 - 60

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; abrogato da 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/402/oj

30.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2008

sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro

(BCE/2008/3)

(2008/402/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno della Comunità. Tale diritto include la competenza nell’adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

Al fine di preservare la fiducia del pubblico nelle banconote in euro quali mezzi di pagamento, è necessario specificare le norme di sicurezza minima per la produzione, elaborazione, custodia e trasporto delle banconote in euro e delle loro componenti e dei relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o delle loro componenti. Tutti i soggetti coinvolti in tali attività sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza, il cui contenuto può tuttavia variare a seconda del tipo di attività.

(3)

È necessario stabilire una procedura di accreditamento di sicurezza che controlli che i fabbricanti rispettino le norme di sicurezza così come procedure che assicurino il rispetto costante di tali norme ed anche che prevedano diversi tipi di conseguenze nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza. Tali conseguenze variano dall’avvertimento alla revoca dell’accreditamento di sicurezza e devono essere proporzionate alla natura del caso di mancato rispetto identificato.

(4)

La BCE è responsabile per la messa a punto ed il mantenimento di un sistema che assicuri che gli elementi di sicurezza dell’euro siano consegnati esclusivamente alle banche centrali nazionali dell’area dell’euro, alle banche centrali nazionali degli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l'euro (soggetto ad una decisione del Consiglio direttivo), ad altri fabbricanti accreditati e/o alla BCE.

(5)

È necessario, di conseguenza, modificare l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (1),

DECIDE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;

b)

per «futura BCN dell’Eurosistema» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro ma ha rispettato le condizioni stabilite per l'adozione dell'euro e in relazione alla quale è stata presa una decisione sulla abrogazione della deroga (ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato);

c)

per «elementi di sicurezza dell’euro» si intende la prima serie delle banconote in euro e le loro componenti, i relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto, o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o delle loro componenti;

d)

per «norme di sicurezza» si intendono le norme sostanziali relative all’acquisizione degli elementi di sicurezza dell’euro e di qualsiasi altra attività di sicurezza dell’euro, come stabilite periodicamente dalla BCE con distinte norme;

e)

per «acquirente» si intende una società, organizzazione, o banca centrale nazionale che è coinvolta in qualche modo nella contrattazione in qualità di acquirente per la produzione, elaborazione, o custodia degli elementi di sicurezza dell’euro;

f)

per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque luogo utilizzato dal fabbricante, o che esso desideri utilizzare, per la produzione, elaborazione (inclusa la distruzione) o il deposito degli elementi di sicurezza dell’euro, che precedono il loro trasporto all’acquirente o, se applicabile, ad uno stabilimento per distruzioni speciali;

g)

per «attività di sicurezza dell’euro» si intende ciascuna delle seguenti: produzione, elaborazione (inclusa la distruzione), custodia o trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro;

h)

per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia, o desideri essere, coinvolto in un’attività di sicurezza dell’euro, esclusi i soggetti che sono solo, o solo desiderino essere, coinvolti nel trasporto o distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro; e per «fabbricante accreditato» un fabbricante cui è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno;

i)

per «accreditamento di sicurezza pieno» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’articolo 3 concesso dalla BCE ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro;

j)

per «mancato rispetto» si intende l’ipotesi in cui una delle seguenti situazioni non rispetti le parti pertinenti delle norme di sicurezza: i) gli accordi di sicurezza stabiliti da un fabbricante conformemente alla presente decisione, ii) le azioni intraprese da un fabbricante accreditato che conduce attività di sicurezza dell’euro; o iii) azioni intraprese da un fabbricante con accreditamento di sicurezza temporaneo che si prepara ad intraprendere attività di sicurezza dell’euro;

k)

per «ispezione di sicurezza» si intende un’ispezione di un’attività di sicurezza dell’euro ai fini di valutare se gli accordi di sicurezza presso un luogo di fabbricazione rispettino le norme di sicurezza; e

l)

per «accreditamento di sicurezza temporaneo» si intende lo stato, lo scopo stabilito nell’articolo 4 concesso dalla BCE ad un fabbricante che conferma la sua potenziale preparazione ad intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro.

Articolo 2

Principi generali

1.   Le norme di sicurezza adottate dalla BCE sono norme minime. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard più stringenti, ma la BCE valuta solo il rispetto delle proprie norme di sicurezza.

2.   Nonostante eventuali disposizioni stabilite dalla BCE che applicano la presente decisione a specifiche procedure riguardanti le banconote in euro, questa decisione non si applica alla produzione e al deposito delle banconote in euro che sono registrate presso una BCN poiché esse sono state prodotte ma non emesse.

3.   Un fabbricante accreditato può fornire elementi di sicurezza dell’euro solamente ai seguenti soggetti:

a)

un altro fabbricante accreditato;

b)

una BCN;

c)

soggetta a una decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; o

d)

la BCE.

4.   Il Comitato esecutivo sentito il parere del comitato per le banconote, adotta tutte le decisioni relative all’accreditamento di sicurezza dei fabbricanti. Inoltre sarà competente a concedere qualsiasi consenso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6.

5.   Tutti i costi e le perdite collegate che un fabbricante sostiene in connessione con l’attuazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.

Articolo 3

Accreditamento di sicurezza pieno

1.   Un fabbricante accreditato può intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro solo se la BCE gli ha concesso l’accreditamento di sicurezza pieno per quell’attività di sicurezza dell’euro.

2.   L’accreditamento di sicurezza pieno può essere concesso ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro a condizione che:

a)

gli accordi di sicurezza che esso ha messo a punto in un particolare luogo per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano conformi alle parti rilevanti delle norme di sicurezza;

b)

tutte le stamperie coinvolte nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano fisicamente situate in uno Stato membro; e

c)

tutti i luoghi di fabbricazione, diversi dalle stamperie, coinvolti nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata siano fisicamente situati in uno Stato membro o in uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio.

3.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote, può modificare lo scopo del requisito dell’ubicazione determinato ai sensi del paragrafo 2, lettera c). Ogni decisione a riguardo è notificata subito al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si attiene a qualsiasi decisione del Consiglio direttivo sulla materia.

4.   L’accreditamento di sicurezza pieno è concesso ad un fabbricante per un periodo indeterminato, ma il suo status può risentirne o può essere revocato da una decisione presa ai sensi degli articoli da 13 a 15.

5.   Un fabbricante accreditato può condurre un’attività di sicurezza dell’euro solo presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato concesso l’accreditamento e con riguardo a determinati elementi di sicurezza specificati per quel luogo di fabbricazione. Un fabbricante accreditato può organizzare il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro all’acquirente e, se necessario, organizzare che la distruzione avvenga per suo conto (incluso il relativo trasporto) presso uno stabilimento per distruzioni speciali conformemente alle parti pertinenti delle norme di sicurezza. Tutti i casi di mancato rispetto delle parti sopra menzionate delle norme di sicurezza verificatisi durante tale distruzione o trasporto sono trattati come casi di mancato rispetto da parte del fabbricante accreditato.

6.   Un fabbricante accreditato non può, senza il previo consenso scritto della BCE, esternalizzare o trasferire ad un altro luogo di fabbricazione o a terzi (incluse le sue società controllate e consociate) la produzione, l’elaborazione (inclusa la distruzione) o la custodia degli elementi di sicurezza dell’euro.

Articolo 4

Accreditamento di sicurezza temporaneo

1.   Ad un fabbricante cui non è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno, può essere concesso un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro per un periodo di tempo che non sia superiore ad un anno. Se il fabbricante fa un’offerta per o è commissionato con un’attività di sicurezza dell’euro entro tale periodo, il suo accreditamento di sicurezza temporaneo può essere esteso fino a che la BCE non ha deciso se concedergli l’accreditamento di sicurezza pieno.

2.   L’accreditamento di sicurezza temporaneo può essere concesso ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro a condizione che:

a)

gli accordi di sicurezza stabiliti in un particolare luogo di fabbricazione per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata, ad eccezione del processo di controllo e delle procedure per la gestione del materiale sensibile per la produzione, elaborazione e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si richiede l’accreditamento, siano conformi alle parti pertinenti delle norme di sicurezza;

b)

il fabbricante sia in grado di dimostrare che è capace di sviluppare e avviare tale processo di controllo e le procedure per la gestione del materiale sensibile come descritto nella lettera a) che sarà conforme alle norme di sicurezza;

c)

tutte le stamperie coinvolte nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano fisicamente situate in uno Stato membro; e

d)

tutti i luoghi di fabbricazione diversi dalle stamperie coinvolti nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata siano fisicamente situati in uno Stato membro o in uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio.

3.   Un fabbricante con un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro può ricevere chiarimenti confidenziali per la produzione delle banconote in euro e prepararsi per intraprendere quell’attività di sicurezza dell’euro.

4.   Un fabbricante con un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro non può intraprendere quell’attività di sicurezza dell’euro o qualsiasi altra attività di sicurezza dell’euro per la quale non ha ricevuto ancora l’accreditamento di sicurezza, e non può trasferire o assegnare il suo accreditamento di sicurezza temporaneo a terzi (incluse le sue eventuali società controllate e consociate).

5.   Fatto salvo il termine massimo per la scadenza dell’accreditamento temporaneo e l’eventuale estensione come stipulato nell’articolo 4, paragrafo 1, l’accreditamento di sicurezza temporaneo scade automaticamente alla data specificata dalla BCE ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), a meno che: a) il fabbricante abbia ricevuto l’accreditamento di sicurezza pieno per l’attività di sicurezza dell’euro in relazione all’elemento di sicurezza dell’euro prima di tale data, nel qual caso l’accreditamento di sicurezza temporaneo si intende scaduto nella data nella quale è concesso l’accreditamento di sicurezza pieno; o b) sia revocata da una decisione presa ai sensi dell’articolo 14.

6.   Anche una decisione presa ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 15 può influire sull’accreditamento di sicurezza temporaneo.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI SICUREZZA

Articolo 5

Richiesta di avvio e nomina del team per l’ispezione di sicurezza

1.   Un fabbricante che desideri condurre un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad uno o più elementi di sicurezza dell’euro fa richiesta scritta alla BCE di avvio della procedura di accreditamento di sicurezza. Tale richiesta deve:

a)

specificare l’/gli elemento/i di sicurezza dell’euro, il luogo di fabbricazione e la loro ubicazione e l’attività di sicurezza dell’euro per la quale il fabbricante richiede l’accreditamento di sicurezza;

b)

fornire le informazioni che mostrano che l’attrezzatura produttiva è in grado di produrre l’/gli elemento/i di sicurezza dell’euro per il quale si è richiesto l’accreditamento;

c)

fornire informazioni riguardanti gli accorgimenti di sicurezza fisica presso il luogo di fabbricazione;

d)

includere un impegno scritto del fabbricante a rispettare tutte le disposizioni applicabili della presente decisione e sue successive possibili modifiche e una dichiarazione che esso terrà riservato il contenuto delle norme di sicurezza;

e)

se il fabbricante intende utilizzare uno stabilimento per distruzioni speciali, includere informazioni sulle ragioni che spingono il fabbricante a tale utilizzo e informazioni sugli accorgimenti riguardanti tale stabilimento. In particolare il fabbricante fornisce informazioni sugli accordi conclusi per il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro verso e da uno stabilimento per distruzioni speciali e sui mezzi di monitoraggio di distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro pianificati presso tale stabilimento; e

f)

indicare chiaramente se il fabbricante sta facendo richiesta per accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro.

2.   La BCE controlla la richiesta di avvio alla luce degli obblighi contenuti nel paragrafo 1 ed informa il fabbricante del risultato di tale controllo entro 20 giorni lavorativi della BCE dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità delle procedure contenute nei paragrafi 3 e 4. Tale scadenza potrebbe essere estesa una volta dalla BCE ma ne deve dare un preavviso scritto al fabbricante. Durante il periodo nel quale la BCE effettua tale controllo, essa può richiedere ulteriori informazioni al fabbricante in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito del controllo entro 20 giorni lavorativi della BCE dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive.

3.   La BCE rigetta la richiesta di avvio e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro e non oltre il termine specificato nel paragrafo 2 se:

a)

il fabbricante non è in grado di fornire l’informazione o di rispettare l’impegno scritto richiesto ai sensi del paragrafo 1;

b)

il fabbricante non fornisce una qualunque delle ulteriori informazioni richieste dalla BCE sulla base del paragrafo 2;

c)

al fabbricante è stato revocato il suo accreditamento di sicurezza ed il periodo specificato nella decisione di revoca in cui gli è proibito di effettuare una nuova richiesta non è trascorso; o

d)

le ubicazioni di qualsiasi stamperia coinvolta e i luoghi di fabbricazione non soddisfano i requisiti stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), laddove si applica l’accreditamento di sicurezza pieno, o nell'articolo 4, paragrafo 2 lettera c) e lettera d) laddove si applica l’accreditamento di sicurezza temporaneo.

4.   Se il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e fornisce qualunque informazione aggiuntiva eventualmente richiesta ai sensi del paragrafo 2, la BCE notifica al fabbricante la data dell’ispezione iniziale di sicurezza non oltre il termine specificato nel paragrafo 2. La BCE fornisce allo stesso tempo al fabbricante:

a)

un elenco riservato di tutti gli elementi sicuri dell’euro, facendo parte tale elenco delle norme di sicurezza; e

b)

una copia di quelle parti delle norme di sicurezza che riguardano la produzione, elaborazione (inclusa la distruzione) e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro nei confronti dei quali il fabbricante richiede l’accreditamento di sicurezza. La BCE fornisce al fabbricante tutti gli eventuali aggiornamenti di tali norme emessi durante la procedura di accreditamento di sicurezza.

5.   La BCE nomina un team per l’ispezione di sicurezza composto da esperti della BCE e delle BCN. Tali nomine devono rispettare il principio di evitare conflitti d’interesse. Se si verifica un conflitto d’interesse in seguito alla nomina, la BCE sostituisce immediatamente il membro in questione con un esperto che non abbia alcun conflitto d’interesse.

Articolo 6

Ispezione iniziale di sicurezza

1.   L’ispezione iniziale di sicurezza ha inizio non oltre 20 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento da parte del fabbricante della notifica della BCE di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Laddove il fabbricante faccia domanda per l’accreditamento di sicurezza pieno, durante l’ispezione iniziale di sicurezza, il relativo team ispeziona l’adempimento degli accordi per l’attività di sicurezza dell’euro pianificata e visita il luogo di fabbricazione, nei confronti del quale il fabbricante ha richiesto l’accreditamento di sicurezza pieno, così come valuta qualunque accorgimento nei riguardi di uno stabilimento per distruzioni speciali.

2.   Il team per le ispezioni di sicurezza valuta se gli accordi di sicurezza che il fabbricante ha messo a punto, o che si propone di mettere a punto, per tutti gli aspetti dell’attività di sicurezza dell’euro, rispettano le parti rilevanti delle norme di sicurezza. Nel caso in cui il fabbricante proponga di mettere a punto taluni accordi di sicurezza o miglioramenti, al fine di rispettare le parti rilevanti delle norme di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza pieno non sarà accordato fino a che tali accordi o miglioramenti non saranno realizzati. Il team per le ispezioni di sicurezza può condurre un’ulteriore ispezione per verificare se tali accordi o miglioramenti proposti rispettano le norme di sicurezza prima che la relazione di cui al paragrafo 5, sia presentata al fabbricante.

3.   Laddove un fabbricante faccia domanda solo per l’accreditamento di sicurezza temporaneo, il team per le ispezioni di sicurezza visita il luogo di fabbricazione per il quale il fabbricante ha richiesto l’accreditamento di sicurezza temporaneo e valuta se gli accordi di sicurezza che il fabbricante ha posto in essere rispettano le parti rilevanti delle norme di sicurezza, con l’eccezione del processo di controllo e delle procedure per la gestione del materiale sensibile sulla produzione, elaborazione e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si è chiesto l’accreditamento di sicurezza temporaneo. Il team per l’ispezione di sicurezza valuta anche se il fabbricante dimostra che è capace di sviluppare e avviare il processo di controllo e le procedure per la gestione del materiale sensibile al fine di conformarsi con le norme di sicurezza.

4.   Al completamento dell’ispezione iniziale di sicurezza (o, se applicabile, dell’ulteriore ispezione) e prima di lasciare il luogo di fabbricazione, il team per le ispezioni di sicurezza fornisce al fabbricante preliminarmente un sunto informale e orale delle risultanze oggettive. Se il team per l'ispezione di sicurezza riscontra che ci sono delle divergenze rispetto alle norme di sicurezza, la BCE entro 10 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data di completamento dell’ispezione di sicurezza iniziale (o, ove applicabile, dall’ulteriore ispezione di sicurezza), scrive al fabbricante specificando tali difformità. Il fabbricante ha 10 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della lettera per comunicare alla BCE i commenti scritti sul contenuto della lettera e qualunque accordo di sicurezza o miglioramento da esso proposto.

5.   Il team per le ispezioni di sicurezza illustra le conclusioni in una bozza di relazione, prendendo in considerazione eventuali commenti ricevuti dal fabbricante ai sensi del paragrafo 4. Tale bozza di relazione contiene in particolare dettagli su:

a)

gli accordi di sicurezza stabiliti nel luogo di fabbricazione che si conformano alle norme di sicurezza;

b)

eventuali casi di non adempimento delle norme di sicurezza che il team ha identificato;

c)

eventuale azione intrapresa dal fabbricante durante l’ispezione;

d)

eventuali accordi di sicurezza o miglioramenti proposti dal fabbricante e, nel caso in cui sia effettuata un’ulteriore ispezione di sicurezza, la valutazione del team per le ispezioni di sicurezza se tali accordi o miglioramenti sono stati effettuati; e

e)

la valutazione del team per le ispezioni di sicurezza se debba essere concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o quello temporaneo in conformità dei requisiti previsti negli articoli 3 e 4.

6.   La bozza di relazione è trasmessa al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data di completamento dell’ispezione iniziale di sicurezza (o dove applicabile, dell’ulteriore ispezione di sicurezza). Il fabbricante ha 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della bozza di relazione per fornire i suoi commenti su tale relazione. La BCE finalizza la bozza di relazione tenendo in considerazione i commenti del fabbricante, prima di prendere una decisione ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 7

Decisione sull’accreditamento di sicurezza

1.   La BCE notifica il fabbricante per iscritto la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di sicurezza da parte del fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione, o entro la scadenza del termine per fornire tali commenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6. Tale decisione individua chiaramente:

a)

i motivi della decisione;

b)

il fabbricante;

c)

l’attività di sicurezza dell’euro per cui l'accreditamento di sicurezza è concesso nel luogo di fabbricazione;

d)

se è stato concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo e, nel caso di accreditamento di sicurezza temporaneo, la data della sua scadenza;

e)

gli accorgimenti per la distruzione presso uno stabilimento per distruzioni speciali, se è previsto che tale distruzione possa avere luogo;

f)

gli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si concede l’accreditamento; e

g)

qualunque condizione specifica sui punti di cui dalla lettera a) alla lettera f) di cui sopra.

La decisione si basa sulle informazioni previste nella relazione finale di cui all’articolo 6, paragrafo 6, che deve essere allegata alla decisione. La decisione sulla concessione dell’accreditamento include anche una copia della parte delle norme di sicurezza che riguardano il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si concede l’accreditamento.

2.   Nel caso in cui la richiesta di accreditamento di sicurezza venga rigettata o il fabbricante richieda l’accreditamento di sicurezza pieno e gli sia concesso solo l’accreditamento di sicurezza temporaneo, il fabbricante può dare inizio alla procedura di revisione stabilita all’articolo 17.

SEZIONE III

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 8

Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati con la BCE

1.   Un fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza ritardo ingiustificato di quanto segue:

a)

inizio di qualunque procedura di liquidazione o riorganizzazione del fabbricante, o altra procedura analoga;

b)

nomina di un commissario liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o funzionario con compiti di simile natura, con riguardo al fabbricante;

c)

eventuale intenzione di subappaltare o interessare terzi nelle attività di sicurezza dell’euro per le quali è stato concesso l’accreditamento al fabbricante;

d)

qualunque modifica effettuata dopo la concessione dell’accreditamento di sicurezza che pregiudichi o possa pregiudicare, gli accordi di sicurezza coperti dall’accreditamento di sicurezza; o

e)

qualunque modifica nel controllo del fabbricante accreditato dovuta ad una modifica nell’assetto proprietario o per qualsiasi altra ragione.

2.   La BCE informa i fabbricanti accreditati di ogni aggiornamento delle norme di sicurezza che riguardano l’attività di sicurezza dell’euro per le quali è stato concesso l’accreditamento di sicurezza.

SEZIONE IV

ULTERIORI ISPEZIONI DI SICUREZZA

Articolo 9

Procedura per le ulteriori ispezioni di sicurezza

1.   La BCE conduce ulteriori ispezioni di sicurezza di luoghi di fabbricazione accreditati dopo la concessione ad un fabbricante dell’accreditamento di sicurezza pieno o dell’accreditamento di sicurezza temporaneo.

2.   Tali ispezioni successive possono essere condotte con o senza preavviso. Esse sono condotte in giorni lavorativi tra le ore 08.00 e 18.00 ora locale, a meno che non sia stata concordata un’ora diversa con il fabbricante. In caso di ispezioni con preavviso, la BCE notifica al fabbricante l’orario dell’ispezione e gli sottomette un questionario preispettivo almeno 30 giorni lavorativi della BCE prima dell’ispezione. Il fabbricante compila e restituisce tale questionario alla BCE almeno 10 giorni lavorativi della BCE prima dell’ispezione.

3.   L’articolo 6, dal paragrafo 2 al paragrafo 4 e tutto l’articolo 6, paragrafo 5, eccetto la lettera e), si applica, mutatis mutandis a tali ulteriori ispezioni di sicurezza. Inoltre, la relazione del team per le ispezioni di sicurezza contiene dettagli sul la valutazione da parte del team per le ispezioni di sicurezza se dover continuare ad applicare l’accreditamento di sicurezza pieno oppure quello temporaneo, o la valutazione se la BCE debba prendere qualunque delle decisioni previste negli articoli dal 12 al 14. Se il team per le ispezioni di sicurezza ritiene che si debba applicare l'articolo 15, la sua relazione ne contiene i motivi come la lettera della BCE a cui fa riferimento l’articolo 6, paragrafo 4. Le proposte del team in relazione a tali misure sono proporzionate alla gravità del caso di mancato rispetto.

4.   Una bozza di relazione è inviata al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data in cui l’ulteriore ispezione di sicurezza si conclude. Il fabbricante ha 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della bozza di relazione per fornire i suoi commenti su tale relazione. La BCE finalizza la relazione prima di informare il fabbricante del risultato dell’ulteriore ispezione di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, tenendo in considerazione i commenti del fabbricante.

Articolo 10

Risultato delle ulteriori ispezioni di sicurezza

1.   Se la relazione prevista nell’articolo 9 conclude che non ci sono casi di mancato rispetto, il team per le ispezioni di sicurezza informa il fabbricante delle conclusioni positive delle ulteriori ispezioni di sicurezza.

2.   Se la relazione prevista nell’articolo 9 individua un caso di mancato rispetto che il team per le ispezioni di sicurezza ritiene di non rappresentare un pericolo immediato e serio per l’integrità delle banconote in euro o delle loro componenti, allora l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo del fabbricante non ne rimane pregiudicato.

3.   Per un caso che ricade sotto il paragrafo 2, il team per le ispezioni di sicurezza informa il fabbricante:

a)

del caso di mancato rispetto;

b)

del fatto che, per il momento, la BCE non intende prendere alcuna delle decisioni previste negli articoli da 12 a 15; e

c)

che si deve rimediare al caso di mancato rispetto entro un termine che è proporzionato alla gravità del caso di mancato rispetto.

4.   Se la relazione di cui all’articolo 9 identifica un caso di mancato rispetto che richiede che la BCE prenda una delle decisioni previste negli articoli da 12 a 15, la BCE prende tale decisione in conformità della procedura e del termine previsto nell'articolo 11.

5.   Con riguardo alle situazioni previste nei paragrafi da 1 a 3, il termine per il team per le ispezioni di sicurezza per informare, per iscritto, il fabbricante del risultato dell’ulteriore ispezione di sicurezza, è di 20 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, o dalla scadenza del termine prevista in quel paragrafo per fornire tali commenti. Il team per le ispezioni di sicurezza allega la relazione finale alla sua comunicazione al fabbricante.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO

Articolo 11

Procedura per il processo decisionale

1.   Nel prendere qualunque delle decisioni di cui agli articoli da 12 a 15, la BCE:

a)

valuta il caso di mancato rispetto, prendendo in considerazione la relazione finale di cui all’articolo 9, paragrafo 4; e

b)

informa per iscritto il fabbricante della decisione presa entro 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, specificando:

i)

il caso di mancato rispetto;

ii)

il luogo di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell'euro e l'attività alla quale la decisione fa riferimento;

iii)

la data in cui la decisione diventerà effettiva; e

iv)

i motivi della decisione.

2.   In tutti i casi in cui la BCE prende una decisione ai sensi degli articoli da 13 a 15, la decisione è proporzionata alla gravità del caso di mancato rispetto. La BCE può informare le BCN e tutti i fabbricanti accreditati della decisione presa, del suo scopo e della durata e in tali casi specifica che le BCN saranno informate degli ulteriori eventuali cambiamenti nello status del fabbricante.

Articolo 12

Decisione di avvertimento

1.   Se: a) la relazione finale di cui all’articolo 9, paragrafo 4, individua almeno un caso di mancato rispetto del tipo descritto nell’articolo 10, paragrafo 2; e b) questo tipo di mancato rispetto è già stato individuato in due occasioni nel corso delle ultime tre ispezioni di sicurezza condotte nel luogo di fabbricazione (a prescindere dall’ipotesi che tali casi riguardino la stessa disposizione nelle norme di sicurezza), allora la BCE prende una decisione di avvertimento al fabbricante.

2.   L’avvertimento scritto emesso ai sensi del paragrafo 1 indica che nel caso vi siano ulteriori casi di mancato rispetto del tipo di cui all’articolo 10, paragrafo 2 (indipendentemente dal fatto che tali casi riguardino la stessa disposizione delle norme di sicurezza o qualunque dei precedenti casi di mancato rispetto), la BCE prenderà una decisione ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 13

Sospensione dell’accreditamento di sicurezza pieno in relazione a nuovi ordini

Se la relazione finale di cui all’articolo 9, paragrafo 4, identifica un caso di mancato rispetto che il team per le ispezioni di sicurezza ha considerato suscitare immediate e serie preoccupazioni per la sicurezza delle banconote in euro o delle loro componenti ma il fabbricante era in grado di dimostrare durante l’ispezione di sicurezza che non vi sono stati perdita, furto o divulgazione degli elementi di sicurezza dell’euro, la BCE prende una decisione in cui:

a)

fissa un termine ragionevole perché il fabbricante possa rimediare al caso di mancato rispetto;

b)

sospende l’accreditamento di sicurezza pieno del fabbricante con riguardo alla propria capacità di accettare nuovi ordini per l’elemento di sicurezza dell’euro in questione (ivi compresa la partecipazione a gare d’appalto che riguardano quell’elemento di sicurezza dell’euro) fino allo scadere del termine previsto nella lettera a); e

c)

specifica che l’accreditamento di sicurezza pieno sarà automaticamente revocato quando il termine previsto nella lettera a) scade senza che il fabbricante dimostri alla BCE prima della scadenza del termine che al caso di mancato rispetto sia stato posto rimedio.

Articolo 14

Revoca dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo

1.   La BCE prende la decisione di revocare l’accreditamento di sicurezza pieno nei casi seguenti:

a)

laddove la relazione finale di cui all’articolo 9, paragrafo 4 individui un caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza che:

i)

è ritenuto rappresentare un pericolo immediato e serio per la sicurezza delle banconote in euro o dei loro componenti, e il fabbricante non ha potuto dimostrare durante l’ispezione di sicurezza che non vi è stata perdita, furto o divulgazione degli elementi di sicurezza dell’euro;

ii)

indica al team per le ispezioni di sicurezza che ad un caso di mancato rispetto che ha indotto la BCE a prendere una decisione ai sensi dell’articolo 13 non è stato posto rimedio entro il termine indicato in quella decisione della BCE; o

iii)

è del medesimo tipo di un caso di mancato rispetto nei confronti del quale sia stato già emesso un avvertimento ai sensi dell’articolo 12; o

b)

dove:

i)

un fabbricante rifiuti di concedere al team per le ispezioni di sicurezza accesso immediato al luogo di fabbricazione;

ii)

vi è una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3, paragrafo 5, o dell’articolo 3, paragrafo 6; o

iii)

per qualunque altra ragione è ragionevole che la BCE ritenga che la condotta del fabbricante possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

2.   La BCE prende la decisione di revocare l’accreditamento di sicurezza temporaneo dove:

i)

vi è una violazione dell’articolo 4, paragrafo 4; o

ii)

per qualunque altra ragione è ragionevole che la BCE ritenga che la condotta del fabbricante possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

3.   Nella sua decisione di revoca, la BCE specifica la data successiva in cui il fabbricante può richiedere di nuovo l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo ai sensi dell’articolo 5.

4.   Laddove dopo la revoca il possesso da parte del fabbricante di elementi di sicurezza dell'euro possa porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, la BCE può richiedere al fabbricante di prendere provvedimenti quali la consegna alla BCE o ad una BCN degli elementi di sicurezza dell’euro in questione o la loro distruzione, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva.

Articolo 15

Procedura per la sospensione dell’attività di sicurezza dell’euro in circostanze eccezionali

1.   In circostanze eccezionali, laddove il team per le ispezioni di sicurezza identifichi un caso di mancato rispetto che esso consideri talmente grave da poter porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, salvo si agisca immediatamente, il team per le ispezioni di sicurezza può sospendere l’attività pertinente di sicurezza dell’euro con effetto immediato. Ogni sospensione del genere è proporzionata alla gravità del caso di mancato rispetto. Il team per le ispezioni di sicurezza può anche richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’articolo 14, paragrafo 4, per assicurarsi che egli non rimanga in possesso degli elementi di sicurezza in questione durante il periodo di sospensione. Il fabbricante accreditato informa il team per le ispezioni di sicurezza su eventuali altri fabbricanti che, come clienti o come fornitori, possono, indirettamente, rimanere coinvolti dalla sospensione.

2.   Subito dopo la sospensione ai sensi del paragrafo 1, la BCE valuta la misura da adottare e prende una decisione ai sensi degli articoli da 12 a 14, o decide per la revoca della sospensione. Nel prendere tale decisione, la BCE segue la procedura prevista nell’articolo 11.

Articolo 16

Registro dell’accreditamento di sicurezza della BCE

1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti di sicurezza. Il registro:

a)

contiene un elenco dei fabbricanti a cui è stato concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo e dei relativi luoghi di fabbricazione;

b)

indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l’attività di sicurezza dell’euro e gli elementi di sicurezza dell’euro per i quali è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo;

c)

indica qualunque condizione specifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g); e

d)

registra la scadenza di eventuali accreditamenti di sicurezza temporanei.

2.   La BCE rende disponibile le informazioni contenute nel registro a tutte le BCN e ad altri fabbricanti accreditati.

3.   Se la BCN prende una decisione ai sensi dell’articolo 13, registra la durata della misura adottata e tutte le modifiche di status in relazione al nome del fabbricante, al luogo di fabbricazione interessato, e all’elemento di sicurezza dell’euro e/o all’attività di sicurezza dell’euro in questione.

4.   Se la BCE prende una decisione ai sensi dell’articolo 14, rimuove dal registro il nome del fabbricante, il luogo di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro.

5.   Se l’attività di sicurezza dell’euro è sospesa in circostanze eccezionali come ai sensi dell’articolo 15, la BCE informa della sospensione qualunque fabbricante, terza parte, potenzialmente coinvolto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e rende noto che le ulteriori informazioni sullo status del fabbricante con accreditamento sospeso saranno fornite dopo che la BCE ha valutato la sospensione e preso una decisione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Procedura di riesame

1.   Laddove la BCE abbia preso una decisione:

i)

di rigettare una richiesta di dare inizio alla procedura di accreditamento di sicurezza;

ii)

di rifiutare la concessione dell’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo;

iii)

di concedere l’accreditamento di sicurezza temporaneo a seguito di una richiesta di accreditamento pieno; o

iv)

ai sensi degli articoli da 12 a 15,

il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo di riesame della decisione. Il fabbricante include i propri motivi di tale richiesta e tutte le informazioni che la sostengono.

2.   Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta nella richiesta di riesame dandone i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere la richiesta della decisione sottoposta a riesame.

3.   Il Consiglio direttivo rivede la decisione alla luce della richiesta del fabbricante e comunica al fabbricante la propria decisione motivandola per iscritto entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

4.   L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 è attuata senza pregiudicare i diritti tutelati negli articoli 230 e 232 del trattato.

Articolo 18

Modifica conseguente

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) dell’indirizzo BCE/2004/18 è sostituito da quanto segue:

«c)

le stamperie devono ricevere dalla BCE l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo ai sensi della decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro, e devono ricevere conferma di garanzia da parte del Consiglio direttivo, sulla base della valutazione del Comitato esecutivo relativamente al rispetto da parte loro di quanto segue:

i)

dei requisiti EBQR stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;

ii)

dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote; e

iii)

dei requisiti per una produzione delle banconote in euro rispettosa dell’ambiente stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;».

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 2 giugno 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2008.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.


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