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Document 32013O0014
2013/234/EU: Guideline of the European Central Bank of 15 May 2013 amending Guideline ECB/2006/4 on the Eurosystem’s provision of reserve management services in euro to central banks and countries located outside the euro area and to international organisations (ECB/2013/14)
2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)
2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)
OJ L 138, 24.5.2013, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 89 - 89
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014
24.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/19 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 maggio 2013
che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali
(BCE/2013/14)
(2013/234/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,
Considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) dovrebbe affrontare la questione delle controparti soggette a misure restrittive in materia di anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2006/4, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
All’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2006/4 è aggiunta la seguente lettera f):
«f) |
dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.» |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN»).
2. Le BCN si conformano al presente Indirizzo a partire da sei settimane dopo l’avvenuta notifica.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.