EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Decisione della Banca centrale europea, del 14 maggio 2010 , che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/8


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 maggio 2010

che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari

(BCE/2010/5)

(2010/281/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC»), in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, l’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto SEBC, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN dell’area dell’euro») e la Banca centrale europea (BCE) (di seguito congiuntamente denominate «banche centrali dell’Eurosistema») possono operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

Il 9 maggio 2010 il Consiglio direttivo ha deciso e annunciato pubblicamente che, alla luce delle attuali circostanze eccezionali prevalenti sui mercati finanziari, caratterizzate da gravi tensioni in taluni segmenti del mercato, che pregiudicano il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, e così l’efficace conduzione di una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi nel medio periodo, debba essere istituito un programma temporaneo per il mercato dei titoli finanziari (di seguito «programma»). Sulla base del programma, le BCN dell’area dell’euro, secondo le quote percentuali rispettivamente detenute nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE e la BCE, in diretto contatto con le controparti, possono operare interventi nei mercati dei titoli di debito privati e pubblici dell’aerea dell’euro.

(3)

Il programma fa parte della politica unica dell’Eurosistema e troverà applicazione solo temporaneamente. L’obiettivo del programma è far fronte al malfunzionamento del mercato dei titoli e ripristinare un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

(4)

Il Consiglio direttivo deciderà sulla portata degli interventi. Il Consiglio direttivo ha preso nota della dichiarazione dei governi degli Stati membri dell’area dell’euro secondo cui essi «adotteranno tutte le misure necessarie a soddisfare gli obiettivi fiscali nell’anno in corso e negli anni a seguire, in linea con le procedure per i disavanzi eccessivi» e degli impegni aggiuntivi precisi assunti da taluni governi di Stati membri dell’area dell’euro diretti ad accelerare il consolidamento fiscale ed assicurare la sostenibilità delle loro finanze pubbliche.

(5)

In quanto parte della politica monetaria unica dell’Eurosistema, l’acquisto a titolo definitivo di titoli di debito idonei negoziabili da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del programma dovrebbe essere attuato conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma per il mercato dei titoli finanziari

Conformemente ai termini della presente decisione, le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare: a) sul mercato secondario, titoli di debito idonei negoziabili emessi dai governi centrali o da enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l’euro; e b) sul mercato primario e secondario, titoli di debito idonei negoziabili emessi da soggetti privati costituiti nell’area dell’euro.

Articolo 2

Criteri di idoneità per i titoli di debito

I titoli di debito negoziabili sono idonei per l’acquisto a titolo definitivo ai sensi del programma qualora soddisfino tutte le condizioni che seguono: a) siano denominati in euro; e b): i) siano emessi da governi centrali o enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l’euro; o ii) siano emessi da altri soggetti costituiti nell’area dell’euro e soddisfino i criteri di idoneità per le attività di cui al capitolo 6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedute di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee ai fini del programma: a) controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7; e b) ogni altra controparte utilizzata da una banca centrale dell’Eurosistema per l’investimento del proprio portafoglio investimenti in euro.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 maggio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


Top