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Document 32013D0006(01)

2013/169/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2013 , sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (BCE/2013/6)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 80 - 80

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; abrogato da 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/169(1)/oj

5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/22


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2013

sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

(BCE/2013/6)

(2013/169/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni regolari ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

È opportuno che sia completamente escluso l’uso diretto quali garanzie per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale, nonché l’uso indiretto di tali obbligazioni, laddove siano incluse in un pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa controaprte che ha emesso le obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale o da enti aventi stretti legami con tale controparte, a partire dal 1o marzo 2015. In casi eccezionali il Consiglio direttivo può concedere delle deroghe a tale divieto in favore delle controparti partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

È opportuno che le condizioni di tale esclusione siano definite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

1.   A decorrere dal 1o marzo 2015, le obbligazioni bancarie emesse da una controparte che le usa o da entità che hanno stretti legami con la controparte, e che sono interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico dello Spazio economico europeo (SEE) che godano del diritto di imposizione fiscale, non possono più essere utilizzate da tali controparti quali garanzie per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, sia a) direttamente; che b) indirettamente, laddove siano incluse in un pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa controparte che ha emesso le obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale o da enti aventi stretti legami con tale controparte.

2.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere in merito alla concessione di deroghe a tale divieto, di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni. Le richieste di deroga sono accompagnate da un piano di finanziamento che indica come la controparte richiedente abbandonerà progressivamente l’uso di obbligazioni bancarie con la sola garanzia dello Stato entro tre anni dalla concessione della deroga.

3.   In caso di discrepanze tra la presente decisione, l’Indirizzo BCE/2011/14 e l’Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2), comunque attuato a livello nazionale dalle BCN, la presente decisione prevale.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 22 marzo 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.


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