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Document 32013O0045
2014/114/EU: Guideline of the European Central Bank of 28 November 2013 amending Guideline ECB/2008/5 on the management of the foreign reserve assets of the European Central Bank by the national central banks and the legal documentation for operations involving such assets (ECB/2013/45)
2014/114/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2013/45)
2014/114/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2013/45)
OJ L 62, 4.3.2014, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/23 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2013
che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività
(BCE/2013/45)
(2014/114/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 30.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire. |
(2) |
Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell’area dell’euro ed avvalersi di una BCN dell’area dell’euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell’area dell’euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti. |
(3) |
L’indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1), stabilisce che ogni BCN dell’area dell’euro può: a) partecipare nella gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE; o b) astenersi da tale gestione o unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell’area dell’euro. Tuttavia, l’indirizzo BCE/2008/5 non prevede espressamente che una BCN dell’area dell’euro possa richiedere alla BCE o a una o più altre BCN dell’area dell’euro di assumere, per suo conto, determinati compiti inerenti a tale gestione. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare l’indirizzo BCE/2008/5. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2008/5 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni BCN dell’area dell’euro ha il diritto di partecipare alla gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Una BCE dell’area dell’euro può decidere di: a) astenersi da tale gestione o b) unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell’area dell’euro. Se una BCN dell’area dell’euro decide di astenersi da tale gestione, le altre BCN dell’area dell’euro gestiscono le attività che altrimenti sarebbero state gestite dalla BCN dell’area dell’euro che si è astenuta. Una BCN dell’area dell’euro ha inoltre facoltà di richiedere alla BCE o a un’altra BCN dell’area dell’euro di assumere determinati compiti inerenti alla gestione delle riserve in valuta trasferite alla BCE, pur continuando ad esercitarne altri. La BCE e la BCN dell’area dell’euro interessata sono libere di accogliere o rigettare tale richiesta.»
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell’area dell’euro.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN dell’area dell’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 192 del 19.7.2008, pag. 63.