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Document 32009D0002(01)

2009/154/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 gennaio 2009 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2009/2)

OJ L 51, 24.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2016; abrog. impl. da 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/154(1)/oj

24.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/10


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 gennaio 2009

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2009/2)

(2009/154/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto l’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare, l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state cambiate dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(2)

Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza, in particolare per gli appalti al di sotto delle soglie stabilite nella decisione BCE/2007/5, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (4) la BCE intende istituire liste di fornitori idonei che possono essere invitati a presentare un’offerta per appalti al di sotto delle soglie o a partecipare a gare d’appalto pubbliche. Gli elenchi saranno istituiti in seguito alla pubblicazione degli inviti a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

Al fine di prevenire irregolarità, contrastare frodi e corruzione e promuovere una gestione affidabile ed efficiente, i candidati o gli offerenti che sono responsabili di simili condotte o hanno conflitti di interesse devono essere esclusi dalle future procedure d’asta eseguite dalla BCE. Le regole di tale esclusione necessitano di essere specificate nella decisione BCE/2007/5.

(4)

Ai fini di chiarezza, alcune delle regole definite nella decisione BCE/2007/5 devono essere ulteriormente precisate,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:

«p)

“invito a manifestare interesse” è una procedura volta a costituire un elenco di fornitori idonei che possono essere invitati a partecipare nelle procedure di appalto.»;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

le procedure di appalto in cui la BCE partecipa, che siano organizzate da uno dei seguenti soggetti: i) istituzioni e organi comunitari; ii) organizzazioni internazionali; o iii) amministrazioni centrali, a condizione che le norme che regolano tali procedure di appalto siano in linea con i principi generali della normativa comunitaria in materia di appalti;»;

b)

nel paragrafo 3 la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

gli accordi con altre istituzioni e organi della Comunità, organizzazioni internazionali o amministrazioni centrali che la BCE conclude nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;»;

3)

l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

206 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 150 000 EUR per gli appalti di lavori.»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE può anche ricorrere a procedura negoziata laddove non sia stata ottenuta alcuna offerta accettabile in risposta ad una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se include nella procedura negoziata esclusivamente tutti gli offerenti che hanno preso parte alla precedente procedura, hanno soddisfatto i criteri di selezione e hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. Se non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta che soddisfi i requisiti formali di gara, la BCE può anche iniziare una procedura negoziata senza bando conformemente all’articolo 29. In ogni caso le condizioni iniziali dell’appalto non sono sostanzialmente modificate.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le offerte di questi in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:

a)

con l’offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest’ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l’offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o

b)

simultaneamente con diversi offerenti che meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione. Il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell’applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell’invito ad offrire.

Prima dell’inizio delle negoziazioni, la BCE informa tutti gli offerenti idonei alle negoziazioni relativamente alle modalità secondo le quali queste verranno condotte.»;

5)

nell’articolo 15, è aggiunta la frase seguente alla fine del paragrafo 4:

«L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, si applica conseguentemente.»;

6)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Invito a manifestare interesse

1.   La BCE può utilizzare l’invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo o simili oggetti. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano la procedura ristretta.

2.   Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea specificando come minimo l’oggetto degli appalti da aggiudicare, i criteri per l’idoneità e la selezione e il termine per il ricevimento delle domande da doversi prendere in considerazione per il primo uso di un elenco di fornitori idonei (di seguito “l’elenco”).

3.   L’elenco è valido per non più di quattro anni dalla data in cui il bando di gara è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Un fornitore può inviare una domanda per essere incluso nell’elenco in ogni momento durante il periodo di validità dell’elenco, ad eccezione degli ultimi tre mesi di tale periodo. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. Per essere presi in esame al primo uso dell’elenco, i fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara.

4.   In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nella lista tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e di idoneità. La BCE informa gli offerenti al più presto in merito alla loro ammissione o meno nell’elenco.

5.   I fornitori inclusi nell’elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni cambio sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l’appalto. Inoltre, I fornitori inclusi nell’elenco possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o aggiuntiva, se lo ritengono necessario.

6.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 4, paragrafo 3, invita almeno tre o cinque fornitori inclusi nella lista, se disponibili, a inviare un’offerta in conformità della procedura stabilita nell’articolo 29. La BCE invita i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare.

7.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato superi le soglie stabilite nell’articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo il campo di applicazione di tale specifico contratto. I fornitori interessati che non sono stati previamente inclusi nell’elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell’elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando è inviato. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell’elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare. L’articolo 12, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente.

8.   Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di selezione e di idoneità.»;

7)

l’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se i candidati o gli offerenti considerano che le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, gli inviti ad offrire o la documentazione di supporto sono incomplete, incoerenti o illegali, o che la BCE o un altro candidato/offerente ha violato le regole d’appalto applicabili, essi comunicano per iscritto le proprie riserve alla BCE, senza ingiustificato ritardo. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui essi siano venuti o possano essere ragionevolmente venuti a conoscenza delle irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o rimediare alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone le ragioni. Le eccezioni che non siano state comunicate alla BCE senza ingiustificato ritardo non possono essere proposte in una fase più avanzata.»;

8)

l’articolo 24 è modificato come segue:

a)

i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I candidati e gli offerenti inviano solo una domanda o un’offerta. La BCE può escludere dalla partecipazione ogni candidato/offerente che invii una domanda o offerta distinta e che:

a)

sia membro dello stesso gruppo di imprese collegate di un altro candidato/offerente;

b)

sia membro di un raggruppamento temporaneo con altri candidati/offerenti;

o

c)

offra che una parte sostanziale dell’appalto sia aggiudicata a un altro candidato/offerente come subappaltatore;

se sussistono indicazioni relativamente al fatto che abbia ricevuto informazioni riguardanti la domanda o l’offerta predisposta da un altro candidato/offerente o se l’invio di domande/offerte distinte distorce altrimenti la libera concorrenza tra candidati/offerenti.

4.   La BCE esclude candidati o offerenti dalla partecipazione se questi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, riciclaggio dei proventi di attività illecite, coinvolgimento in un’organizzazione criminale o in qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, della BCE o delle BCN.

5.   La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:

a)

si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali;

b)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale;

c)

siano stati ritenuti responsabili di un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;

d)

non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, dell’amministrazione aggiudicatrice o nel quale l’appalto deve essere eseguito;

e)

siano stati dichiarati responsabili da un giudice o da un tribunale arbitrale di seria violazione contrattuale per inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nell’ambito di un’altra procedura di appalto;

f)

i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in conflitto di interessi;

g)

siano responsabili di gravi false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE;

h)

contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 7:

«6.   I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate ai paragrafi 4 e 5 e/o fornire le prove indicate nel bando di gara o nell’invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato/offerente interessato informa la BCE senza ingiustificato ritardo.

7.   La BCE può escludere dalla partecipazione ad ogni futura procedura d’asta, per un periodo di tempo ragionevole, un fornitore che sia in una delle situazioni descritte nei paragrafi 4 e 5. La BCE decide sull’esclusione e determina il periodo della sua durata applicando il principio della proporzionalità, tenendo in conto in particolare la gravità dell’infrazione, il tempo trascorso dalla sua commissione, la sua durata e ricorrenza, il dolo o il grado di colpa del fornitore interessato e le misure intraprese dallo stesso per evitare simili infrazioni in futuro. Il periodo di esclusione non eccede i 10 anni. Prima di prendere la decisione di escludere un fornitore, la BCE dà allo stesso l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista a meno che i fatti che giustificano l’esclusione siano stati accertati in una sentenza che ha forza di cosa giudicata. La BCE comunica ai fornitori per iscritto la propria decisione e le principali motivazioni della stessa.»;

9)

l’articolo 28, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La comunicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.»;

10)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto in conseguenza ad un invito a manifestare interesse oppure, ove non sia istituito un tale elenco, sulla base di un’adeguata analisi di mercato. Nell’ultimo caso, la preselezione di fornitori idonei è a discrezione della sola BCE.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le offerte ricevute vengono valutate in base ai criteri stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può intraprendere negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità era prevista nella richiesta di offerta. Le negoziazioni possono avere luogo in maniera consecutiva in base all’ordine della graduatoria degli offerenti oppure come negoziazioni parallele con i vari offerenti che meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2009.

2.   Le procedure d’asta iniziate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono completate in conformità delle disposizioni originali della decisione BCE/2007/5. Ai fini della presente disposizione una procedura d’asta è da ritenersi essere iniziata nel giorno in cui il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o, nei casi in cui tale bando non è richiesto, nel giorno in cui la BCE ha invitato uno o più fornitori a inviare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 gennaio 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34.

(4)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.


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