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Document 32007O0020

Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2007/20)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 85–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/122/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/85


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2007/20)

(2008/122/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (1) non contiene specifiche disposizioni sulla contabilità degli strumenti sintetici che sono utilizzati sempre più di frequente nei mercati finanziari. L’elaborazione di norme contabili generali per gli strumenti sintetici è appropriata poiché prevede norme chiare che possono soddisfare l’intera gamma di tali strumenti e fornire un chiaro quadro all’Eurosistema per i revisori esterni dei conti.

(2)

L’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2) dispone che il sistema TARGET2 sostituirà il sistema TARGET attuale. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l’euro si connetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» ed i relativi concetti nell’indirizzo BCE/2006/16,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Strumenti sintetici

1.   Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

2.   In deroga all’articolo 3, lettera (b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:

a)

le plusvalenze e minusvalenze di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minuvalenze nette sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

b)

i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze su questi titoli ma fanno parte di una consistenza distinta;

c)

le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi.

3.   Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, concluso o viene esercitato, l’istituzione dichiarante interrompe il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da rivalutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti.

4.   Il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 può essere applicato solo se si verificano le seguenti condizioni:

a)

i singoli strumenti sono gestiti e la loro valutazione viene considerata come un unico strumento combinato sulla base di una strategia di investimento o di gestione del rischio;

b)

sulla base di una rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico;

c)

l’applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente una incoerenza nella valutazione che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento; e

d)

si renda disponibile una documentazione formale che consenta la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).»;

2)

la parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e le seguenti parti dell’allegato IV:

a)

nella tabella intitolata «Attivo», in relazione alla voce di bilancio 9.5; e

b)

nella tabella intitolata «Passivo», in relazione alle voci di bilancio 6 e 10.4;

3)

l’allegato II dell’indirizzo BCE/2006/16 è modificato in conformità dell’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II dell’indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

1)

la definizione di «interlinking» è cancellata;

2)

è aggiunta la seguente definizione dopo « strumenti azionari »:

«Strumento sintetico: uno strumento finanziario creato artificialmente dalla combinazione di due o più strumenti allo scopo di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È effettuato normalmente tramite un intermediaro finanziario.»;

3)

la definizione di «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«TARGET: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2005/16, del 30 dicembre 2005, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (1).

4)

è aggiunta la seguente definizione dopo la definizione di «TARGET»:

«TARGET2: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2).


(1)  GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2006/11 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 17).»;

(2)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1


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