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Document 32007D0021(01)

2008/121/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007 , che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2007/21)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/121(1)/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/83


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2007/21)

(2008/121/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l’articolo 26.2,

Considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea (1) (BCE) non contiene norme specifiche sulla capitalizzazione delle spese correlate all’acquisizione delle attività immateriali. È auspicabile per motivi di chiarezza inserire una norma che ne specifichi il trattamento normalmente utilizzato.

(2)

L’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2) dispone che il sistema TARGET2 sostituirà l’attuale sistema TARGET. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l’euro si connetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» nella Decisione BCE/2006/17,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

1.

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Strumenti sintetici

Il trattamento contabile degli strumenti sintetici dovrà conformarsi alle disposizioni previste nell’articolo 9a dell’indirizzo BCE/2006/16.»

2.

L’allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato in conformità dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38.

(2)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato come segue:

1.

Nella tavola intitolata «Attivo», con riguardo alla voce di bilancio 11.2 («Immobilizzazioni materiali e immateriali»), è aggiunta la frase seguente alla fine della colonna intitolata «Criterio per la valutazione»:

«Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto.»

2.

La parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nelle seguenti disposizioni:

a)

nella tavola intitolata «Attivo», con riferimento alla voce di bilancio 9.3; e

b)

nella tavola intitolata «Passivo», con riferimento alle voci di bilancio 6 e 10.2.


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