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Document 32008O0013

Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2008/13)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 31–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/99/oj

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/31


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 ottobre 2008

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2008/13)

(2009/99/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con l’articolo 3.1 primo trattino, l’articolo 18.2 e il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica comporta la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema che è formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), in modo da attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema e le BCN hanno l’obbligo di agire in conformità di tali indirizzi.

(3)

Gli eventi di mercato attuali richiedono taluni cambiamenti nella definizione e nell’attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema. Di conseguenza, si devono effettuare opportune modifiche all’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), in particolare con riferimento ai seguenti punti: i) cambiamenti nelle misure per il controllo dei rischi e nelle regole relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema; ii) l’accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze; iii) la necessità di disposizioni sul trattamento di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure imposte dalla Comunità europea o da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato; e iv) l’armonizzazione con le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione delle riserve minime (BCE/2003/9) (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche degli allegati I e II

L’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I al presente indirizzo.

2)

L’allegato II è modificato in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo al più tardi entro il 30 novembre 2008.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o novembre 2008. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


ALLEGATO I

L’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella tavola degli indici è inserito il titolo del capitolo 6.7 «Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze».

2)

La sezione 1.3.1 è modificata come segue.

a)

Nel primo paragrafo la quarta frase della nota 5 è sostituita dalla seguente:

«Le aste veloci si svolgono normalmente nell’arco di 90 minuti».

b)

La frase finale del primo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di rifinanziamento principali hanno un ruolo centrale nel conseguimento degli obiettivi che l’Eurosistema intende raggiungere attraverso le operazioni di mercato aperto».

3)

Nella sezione 2.2 le prime due frasi del quarto paragrafo sono sostituite dalle seguenti.

«Nelle aste veloci e nelle operazioni bilaterali, le banche centrali nazionali trattano con le controparti che sono state incluse tra quelle autorizzate a partecipare alle operazioni di fine-tuning. Le aste veloci e le operazioni bilaterali possono essere eseguite anche con un insieme più ampio di controparti».

4)

Il titolo della sezione 2.4 è sostituito dal seguente.

5)

Nella sezione 3.1.2 la frase finale del primo paragrafo è cancellata.

6)

Nella sezione 3.1.3 la seconda frase del primo paragrafo è cancellata.

7)

La sezione 4.1 è modificata come segue.

a)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Tutte le istituzioni che soddisfano i criteri generali di idoneità illustrati nella sezione 2.1 hanno accesso al rifinanziamento marginale. Il credito viene erogato attraverso la BCN dello Stato membro in cui ha sede l’istituzione richiedente. L’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 (1)è operativo (2). Nei giorni in cui i sistemi di regolamento dei titoli (SSS) non sono operativi, l’accesso è consentito in base alle attività sottostanti che sono state preventivamente depositate presso le BCN.

b)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» nel terzo paragrafo la nota 4 è sostituita dalla seguente:

«(4)

I giorni di chiusura di TARGET2 sono pubblicati nel sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu), e nei siti Internet dell’Eurosistema (cfr. appendice 5)».

c)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» nel terzo paragrafo è cancellata la nota 5.

8)

Nella sezione 4.2, sotto il titolo «Criteri di accesso» nel secondo paragrafo è cancellata la nota 12.

9)

Nella sezione 5.1.3 la frase finale del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«In un’asta veloce che non è stata annunciata pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare vengono contattate direttamente dalle BCN. In un’asta veloce annunciata pubblicamente la BCN può contattare direttamente le controparti selezionate».

10)

Nella sezione 5.3.3 nel primo paragrafo è cancellata la nota 12.

11)

Il secondo paragrafo della sezione 6.2 è sostituito dal seguente:

«L’Eurosistema fornisce alle controparti pareri sull’idoneità degli strumenti soltanto quando attività negoziabili già emesse o attività non negoziabili in essere sono stanziate a garanzia per le sue operazioni. Pertanto, esso non formula pareri prima dell’emissione di strumenti».

12)

La sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività» è modificata come segue.

a)

La seguente nota 5 è inserita alla lettera a), del primo paragrafo dopo le parole «un capitale incondizionato»:

«(5)

Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee».

b)

Il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazone di uno Stato membro dell’UE;

b)

devono essere acquisite presso il cedente o un intermediaro dalla società veicolo (special-purpose vehicle) che gestisce l’operazone di cartolarizzazione, secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” opponibile a terzi, ed essere al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di insolvenza del cedente; e

c)

non devono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente in titoli il cui rendimento è legato a prestiti (credit-linked notes) o strumenti di credito analoghi, che risultano dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi».

c)

Il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito di un programma di emissione, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avviso di esecuzione (enforcement notice) nessun’altra tranche riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e se tale tranche (o sub-tranche) è pertanto l’ultima tra le diverse tranche del programma di emissione a sopportare le perdite».

13)

Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Luogo di emissione», la prima frase della nota 7 è sostituita dalla seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2007, per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore, emessi attraverso i sistemi di deposito accentrato internazionale (SDAI) Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg devono essere emessi nella forma di New Global Notes, (NGN) ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (Common Safekeeper, CSK), che sia uno SDAI o, se del caso, uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE».

14)

La sezione 6.2.2, sotto il titolo «Crediti» è modificata come segue.

a)

Nel primo paragrafo del primo trattino del primo paragrafo la frase finale è sostituita dalla seguente:

«I crediti non possono conferire il diritto al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri crediti (o di altre tranches dello stesso prestito sindacato) o di altri strumenti di debito dello stesso emittente».

b)

Nel secondo paragrafo del primo trattino del primo paragrafo dopo la seconda frase è inserita la seguente frase:

«Inoltre, sono idonei anche i crediti con tassi di interesse collegati al tasso di inflazione».

c)

Nel quinto trattino del primo paragrafo è cancellata la nota 20.

15)

La sezione 6.2.3, sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee» è modificata come segue.

a)

I punti da i) a iii) del terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«i)

la controparte detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società il 20 % o più del capitale dell’emittente/del debitore/del garante; o

ii)

l’emittente/il debitore/il garante detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società il 20 % o più del capitale della controparte; oppure

iii)

una parte terza detiene oltre il 20 % del capitale della controparte e oltre il 20 % del capitale dell’emittente/del debitore/del garante, direttamente o indirettamente attraverso una o più società».

b)

Il quarto e il quinto paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Tale disposizione non si applica a: a) agli stretti legami tra la controparte e le autorità pubbliche dei paesi del SEE o al caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale; b) alle obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; oppure c) ai casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie di natura legale paragonabili a quelle per gli strumenti indicati al punto b), come nel caso degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui ipotecari (non-marketable retail mortgage-backed debt instruments, RMBDs) che non sono titoli.

Inoltre, una controparte non può stanziare in garanzia un titolo garantito da attività quando essa (o una parte terza con cui ha stretti legami) fornisce al titolo copertura valutaria (currency hedge) mediante un’apposita operazione di copertura valutaria con l’emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty), oppure assicura sostegno di liquidità pari al 20 % o a una percentuale superiore dell’importo in essere del titolo».

c)

La tavola 4 intitolata «Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema» è aggiornata come segue:

la nota 4 è cancellata,

nella colonna sui criteri di idoneità le parole «Legislazioni applicabili ai crediti» sono sostituite da «Legislazioni applicabili»,

nella decima riga della colonna sulle attività negoziabili le parole «Non applicabile» sono sostituite da «Per i titoli garantiti da attività l’acquisizione delle attività sottostanti deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE».

16)

La sezione 6.3.1 è modificata come segue.

a)

Quanto segue è inserito come quarto paragrafo:

«Per quanto riguarda la fonte ECAI, la valutazione deve essere basata su un rating pubblico. L’Eurosistema si riserva il diritto di sollecitare i chiarimenti necessari. Per i titoli garantiti da attività, i rating devono essere illustrati in un apposito documento accessibile al pubblico, ossia un prospetto dettagliato di precollocamento o un prospetto sulla nuova emissione, che includa anche un’analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un’analisi dei partecipanti all’operazione e di ogni altra specificità del caso. Inoltre, per questa tipologia di titoli le ECAI devono pubblicare regolarmente rapporti di sorveglianza con frequenza quanto meno trimestrale (3). I rapporti devono contenere almeno un aggiornamento dei dati di rilievo delle operazioni (ad esempio la composizione dell’insieme delle garanzie, i partecipanti all’operazione e la struttura del capitale), nonché le informazioni sui rendimenti.

b)

Nel quinto paragrafo la nota 26 è sostituita dalla seguente.

«“Per singola A” si intende un rating minimo a lungo termine pari ad “A-” secondo Fitch o Standard & Poor’s, ad “A3” nella classificazione Moody’s, oppure ad “AL” secondo DBRS».

c)

Il sesto e il settimo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«L’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, di rifiutare un’attività, limitarne l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi se necessario a tutelarsi adeguatamente dai rischi, in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC. Tali misure posso essere applicate a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività presentate da essa in garanzia. Se il rifiuto è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

Dall’elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema».

17)

Nella sezione 6.3.4, sotto il titolo «Fonte relativa alle istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI)» la prima frase del secondo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente.

«Le ECAI devono soddisfare i requisiti operativi e fornire un’adeguata copertura al fine di assicurare l’efficiente attuazione dell’ECAF».

18)

La sezione 6.4.1 è modificata come segue.

a)

La frase finale del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le misure per il controllo dei rischi sono ampiamente armonizzate nell’insieme dell’area dell’euro (4) e dovrebbero assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea usata al suo interno.

b)

È aggiunto il seguente paragrafo:

«L’Eurosistema si riserva il diritto di ricorrere a ulteriori misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’adeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC. Queste misure, che devono essere applicate in modo uniforme, trasparente e non discriminatorio, possono essere adottate anche per singole controparti, se richiesto al fine di assicurare tale protezione».

c)

Il riquadro 7 intitolato «Misure per il controllo dei rischi» è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 7

Misure per il controllo dei rischi

L’Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

Scarti di garanzia

Nella valutazione delle attività finanziarie idonee, l’Eurosistema applica scarti di garanzia, sottraendo una certa percentuale (scarto) dal valore di mercato.

Margini di variazione (marking to market)

L’Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un’operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell’operazione. Ne consegue che, se il valore delle attività sottostanti misurato a intervalli regolari scende al di sotto di un determinato livello, le controparti sono tenute a fornire attività aggiuntive o contante (ossia la BCN effettuerà una richiesta di margini). Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un certo valore, la controparte può chiedere la restituzione delle attività in eccesso o del contante (i calcoli relativi all’applicazione dei margini sono illustrati nel riquadro 8).

L’Eurosistema può applicare in qualsiasi momento anche le seguenti misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’edeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC:

Margini iniziali

L’Eurosistema può applicare margini iniziali nelle operazioni temporanee finalizzate a immettere liquidità. Ne consegue che il valore delle attività fornite dalle controparti deve essere almeno pari alla liquidità offerta dall’Eurosistema più il valore del margine iniziale.

Limiti in relazione agli emittenti/ai debitori o ai garanti

L’Eurosistema può stabilire limiti alla propria esposizione nei confronti di emittenti/debitori o garanti. Tali limiti possono essere applicati a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Garanzie aggiuntive

Al fine di accettare determinate attività, l’Eurosistema può richiedere garanzie aggiuntive da parte di soggetti finanziariamente solidi.

Esclusione

L’Eurosistema può escludere determinate attività dall’utilizzo nelle proprie operazioni di politica monetaria. Tale esclusione può essere imposta anche a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Dall’elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’uso — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema».

19)

La sezione 6.4.2 è modificata come segue.

a)

La prima frase del primo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le attività negoziabili idonee sono ripartite in cinque categorie di liquidità, in base alla tipologia dell’emittente e dell’attività».

b)

La terza frase del secondo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Gli scarti applicati agli strumenti di debito compresi tra la prima e la quarta categoria variano a seconda della vita residua e delle caratteristiche delle cedole come descritto nella tavola 7 relativa agli strumenti di debito negoziabili idonei a cedola fissa e zero coupon (5).

c)

Nel primo paragrafo sono inseriti i seguenti terzi e quarti trattini:

«—

I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria sono soggetti ad uno scarto di garanzia unico pari al 12 %, indipendentemente dalla vita residua o dalle caratteristiche della cedola.

I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria che in linea di principio sono valutati secondo le indicazioni della sezione 6.5 sono soggetti ad uno scarto di garanzia addizionale, applicato direttamente alla valutazione teorica del singolo strumento in forma di una riduzione di valore del 5 %».

d)

La tavola 6 è sostituita dalla seguente:

«TAVOLA 6

Categorie di liquidità per le attività negoziabili (6)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Titoli di Stato

Titoli delle amministrazioni locali e regionali

Obbligazioni bancarie garantite tradizionali

Titoli di istituzioni creditizie (non garantiti)

Titoli garantiti da attività

Titoli di debito emessi da banche centrali (7)

Obbligazioni bancarie garantite jumbo  (8)

Titoli emessi da agenzie (9)

Titoli emessi da enti sovranazionali

Titoli emessi da società e altri soggetti (9)

 

 

e)

Il terzo, il quarto e il quinto trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

La tavola 8 riporta gli scarti di garanzia unici applicati a tutti gli strumenti di debito negoziabili con cedole di tipo inverse floating inclusi tra la prima e la quarta categoria.

Lo scarto di garanzia applicato agli strumenti di debito negoziabili con cedola variabile compresi tra la prima e la quarta categoria (10) è lo stesso applicato agli strumenti con cedola fissa a vita residua fino a un anno appartenenti alla stessa categoria di liquidità.

Le misure di controllo dei rischi applicate agli strumenti di debito incluse tra la prima e la quarta categoria con più di una tipologia di cedola dipendono esclusivamente dalla tipologia delle cedole che saranno pagate durante la vita residua dello strumento. Il livello dello scarto di garanzia applicato è il più elevato tra quelli applicabili a strumenti di debito con stessa durata residua, e sono tenuti in considerazione i pagamenti di cedole di uno qualsiasi dei tipi tra quelli previsti che abbiano luogo nel corso della vita residua dello strumento.

f)

La tavola 7 è sostituita dalla seguente:

«TAVOLA 7

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili

(in percentuale)

 

Categorie di liquidità

Vita residua

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

(in anni)

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

0-1

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

6,5

6,5

12 (11)

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

8

8

3-5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

9,5

10

5-7

3

3,5

4,5

5

5,5

6

10,5

11

7-10

4

4,5

5,5

6,5

6,5

8

11,5

13

> 10

5,5

8,5

7,5

12

9

15

14

20

g)

Il titolo della tavola 8 è sostituito dal seguente:

20)

Nella sezione 6.4.3, sotto il titolo «Crediti» è inserita la seguente nota alla fine del primo trattino:

«(*)

Gli scarti di garanzia per i crediti con tassi di interesse fissi sono applicabili anche ai crediti con tassi di interesse indicizzati all’inflazione».

21)

È inserita la seguente sezione 6.7:

«6.7.   Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze

In determinate situazioni il Consiglio direttivo può decidere che siano accettati come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all’area dell’euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e sono altresì comunicate alle controparti le procedure da applicare per la selezione e la mobilizzazione di garanzie estere, ivi compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento.

In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 6.2.1, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all’esterno del SEE e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall’euro. Le attività di questa tipologia utilizzate da una controparte devono essere di proprietà della stessa.

Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività».

22)

La sezione 7.2 è modificata come segue.

a)

Il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Sono automaticamente esentate dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall’inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, le istituzioni la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione. Conformemente al regolamento (CE) n. 2531/98 e al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE può inoltre esentare dagli obblighi di riserva singole istituzioni su base non discriminatoria, qualora queste siano soggette a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — o nel caso in cui siano oggetto di una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema; oppure qualora gli obiettivi perseguiti dal regime di riserva dell’Eurosistema non sarebbero raggiunti applicando loro tali obblighi. Nel caso in cui la sua decisione riguardo a tale esenzione si basi sugli obiettivi del regime di riserva, la BCE prende in considerazione uno o più dei seguenti criteri:

l’istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici,

all’istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi e/o,

l’istituzione è soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale».

b)

La seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«La BCE pubblica inoltre un elenco delle istituzioni esentate dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato — né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (12).

23)

La sezione 7.3 è modificata come segue.

a)

Sotto il titolo «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» la prima frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le passività nei confronti delle istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema e quelle nei confronti della BCE e delle BCN aderenti non sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva».

b)

Sotto il titolo «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» la terza e la quarta frase del quinto paragrafo sono sostituite dalla seguente:

«Tale aliquota di riserva è specificata nel regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE fissa un’aliquota di riserva pari a zero per le seguenti passività: “depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni”, “depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni”, “pronti contro termine” e “titoli di debito con scadenza originaria superiore a due anni” (cfr. riquadro 9)».

c)

Il riquadro 9 intitolato «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 9

Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva

A.   Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquota di riserva positiva

Depositi (13)

Depositi a vista

Depositi con scadenza predeterminata non superiore a due anni

Depositi rimborsabili con preavviso non superiore a due anni

Titoli di debito

Titoli di debito con scadenza originaria non superiore a due anni

B.   Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquota di riserva pari a zero

Depositi (13)

Depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni

Depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni

Pronti contro termine

Titoli di debito

Titoli di debito con scadenza originaria di oltre due anni

C.   Passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva

Passività nei confronti delle altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema

Passività nei confronti della BCE e delle BCN aderenti

24)

L’appendice 1 all’allegato I è modificata come segue.

a)

Nell’esempio 6 la prima riga della tavola I è sostituita dalla seguente:

«Titolo A

Obbligazione bancaria garantita jumbo

30.8.2008

Fissa

Semestrale

4 anni

3,50 %»

b)

Nell’esempio 6, sotto il titolo «Sistema di earmarking» la seconda e terza frase del punto 1 del primo paragrafo sono sostituite dalla seguente:

«Il titolo A è un’obbligazione bancaria garantita jumbo a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2008. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 3,5 %».

25)

L’appendice 2 dell’allegato I è modificata come segue.

a)

È inserita la seguente definizione di «Titolo garantito da attività (asset-backed securities)»:

«Titolo garantito da attività [asset-backed security (ABS)]: strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) sottostanti, convertibili in contante entro un periodo di tempo definito. Possono inoltre sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori dei titoli. In genere, questi strumenti sono emessi da società veicolo appositamente costituite che acquisiscono l’insieme delle attività finanziarie dal cedente/venditore. A tale riguardo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie e altre forme cosiddette di sostegno della qualità creditizia (credit enhancements)».

b)

La definizione di «Modello di banche centrali corrispondenti» (correspondent central banking model) è sostituita dalla seguente:

«Modello di banche centrali corrispondenti [correspondent central banking model (CCBM)]: mecccanismo istituito dall’Eurosistema allo scopo di consentire alle controparti l’utilizzo di attività idonee tra paesi dell’UE. Nel CCBM, le BCN svolgono il ruolo di depositari l’una nei confronti dell’altra. Ne consegue che, presso la gestione titoli di ogni BCN, è in essere un conto in titoli intestato a ciascuna delle altre BCN e alla BCE. L’uso del CCBM è aperto anche alle controparti di alcune BCN non aderenti all’Eurosistema».

c)

È inserita la seguente definizione di «Operazione di copertura valutaria (currency hedge transaction)»:

«Operazione di copertura valutaria (currency hedge transaction): accordo stipulato fra l’emittente e la controparte dell’operazione, in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dai flussi di cassa ricevuti in una valuta diversa dall’euro è attenuata scambiando i flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte, comprese le garanzie della stessa».

d)

La definizione di «Fine giornata (end-of-day)» è sostituita dalla seguente:

«Fine giornata (end-of-day): momento della giornata operativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionati in quella giornata».

e)

La definizione di «Asta veloce (quick tender)» è sostituita dalla seguente:

«Asta veloce (quick tender): procedura d’asta utilizzata dall’ Eurosistema per operazioni di fine-tuning quando si desideri ottenere un rapido impatto sulla situazione di liquidità del mercato. Le aste veloci sono effettuate di norma nell’arco di 90 minuti e la partecipazione è consentita solitamente a un numero limitato di controparti».

f)

La definizione di «Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale) [RTGS (real-time gross settlement) system]» è sostituita dalla seguente:

«Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale) [RTGS (real-time gross settlement) system]: sistema di regolamento in cui lo scambio e il regolamento avvengono per singola transazione senza compensazione continuativa in tempo reale. Cfr. anche TARGET2».

g)

La definizione di «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«TARGET: sistema precedente a TARGET2 operante tramite un’infrastruttura decentrata che collegava tra loro i sistemi di RTGS nazionali e il meccanismo di pagamento della BCE. Il sistema TARGET è stato sostituito da TARGET2 conformemente al programma di migrazione specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2».

h)

È inserita la definizione seguente di «Riduzione di valore (Valuation markdown)»:

«Riduzione di valore (valuation markdown): misura per il controllo dei rischi applicata alle attività stanziabili utilizzate nelle operazioni temporanee. Tale misura prevede che, prima di applicare uno scarto di garanzia, la banca centrale riduca di una data percentuale il valore teorico di mercato delle attività (14).

26)

Nell’appendice 5, la tavola è sostituita dalla seguente:

«SITO INTERNET DELL’EUROSISTEMA

Banca centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Banca di Grecia

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Banca centrale di Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Dal 19 novembre 2007, l’infrastruttura tecnica decentrata di TARGET è stata sostituita dalla piattaforma unica condivisa di TARGET2, che tratta con la stessa modalità tecnica sia tutti gli ordini di pagamento immessi ed elaborati, sia i pagamenti ricevuti. La transizione a TARGET2 è stata organizzata in base a tre gruppi di paesi per consentire una migrazione scaglionata degli utenti di TARGET in date diverse prestabilite. I gruppi erano così formati: gruppo 1 (19 novembre 2007) comprendente Austria, Cipro, Germania, Lussemburgo, Malta e Slovenia; gruppo 2 (18 febbraio 2008) comprendente Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna; e gruppo 3 (19 maggio 2008) comprendente Grecia, Italia, e la BCE. Una quarta data di migrazione (15 settembre 2008) era stata prevista per eventuali emergenze. Anche alcune BCN non partecipanti sono state collegate a TARGET2 sulla base di singoli accordi: quelle di Lettonia e Lituania (gruppo 1), nonché di Danimarca, Estonia e Polonia (gruppo 3).

(2)  Inoltre, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto una volta soddisfatti i requisiti dell’infrastruttura del sistema dei pagamenti per il regolamento lordo in tempo reale».

(3)  Per i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti danno luogo al rimborso di capitale o al pagamento di interessi con frequenza semestrale o annuale, i rapporti di sorveglianza possono essere pubblicati su base semestrale o annuale rispettivamente».

(4)  Per via delle differenze operative tra gli Stati membri, potrebbero delinearsi alcune differenze in termini di misure per il controllo dei rischi. Ad esempio, riguardo alle procedure per la consegna delle attività sottostanti alle BCN da parte delle controparti (sotto forma di un insieme o pool di garanzie prestate alle BCN o sotto forma di pronti contro termine che si basano su attività chiaramente individuate per ogni transazione), si potranno riscontrare lievi variazioni nella determinazione dei tempi di valutazione e nelle altre caratteristiche operative del sistema di controllo dei rischi. Inoltre, nel caso delle attività non negoziabili, la precisione delle tecniche di valutazione può differire, il che si riflette sul livello generale dei margini di garanzia (cfr. sezione 6.4.3)».

(5)  Gli scarti di garanzia per gli strumenti di debito a cedolola fissa si applicano anche agli strumenti la cui cedola è indicizzata alla variazione di rating dello stesso emittente oppure a obbligazioni indicizzate all’inflazione».

(6)  I certificati di debito emessi dalla BCE e gli strumenti di debito emessi dalle BCN prima dell’adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri sono stati classificati nella prima categoria di liquidità.»

(7)  Le obbligazioni bancarie garantite sono considerate jumbo soltanto quando il loro volume di emissione è pari almeno a 1 miliardo di euro e quando minimo tre market-makers ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita.

(8)  Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classificati come agenzie dalla BCE sono incluse nella seconda categoria di liquidità; le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nella terza.

(9)  In linea generale la classificazione dell’emittente determina la categoria di liquidità. Nondimeno, tutti i titoli garantiti da attività appartengono alla quinta categoria di liquidità, indipendentemente dalla classificazione dell’emittente; le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo appartengono alla seconda categoria, mentre le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altri strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie ricadono nella terza e nella quarta

(10)  Un pagamento di cedole è considerato variabile se la cedola è indicizzata a un tasso di interesse di riferimento e se il periodo di riadeguamento della cedola è inferiore o pari a un anno. I pagamenti cedolari con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati pagamenti fissi, con scadenza pari, ai fini dell’applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dello strumento di debito».

(11)  I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria che in linea di principio sono valutati secondo le indicazioni della sezione 6.5 sono soggetti ad uno scarto di garanzia addizionale, applicato direttamente alla valutazione teorica del singolo strumento in forma di una riduzione di valore del 5 %.»

(12)  Gli elenchi sono disponibili al pubblico sul sito internet della BCE (www.ecb.europa.eu)».

(13)  Il regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni fi nanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42) richiede esplicitamente di segnalare al valore nominale le consistenze in depositi. Per valore nominale si intende l’importo del capitale che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. Tale emendamento si era reso necessario perché la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) era stata modificata per consentire di determinare il prezzo di alcuni strumenti finanziari in base al fair value (valore equo)».

(14)  Ad esempio, per i titoli garantiti da attività della quinta categoria di liquidità che sono valutati in base a un prezzo teorico, si effettua una riduzione di valore del 5 % del prezzo teorico prima di applicare lo scarto di garanzia del 12 %, il che corrisponde ad uno scarto di garanzia complessivo del 16,4 %».


ALLEGATO II

L’allegato II all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

è sospesa o revocata l’autorizzazione concessa alla controparte di svolgere attività ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), come adottate rispettivamente nello Stato membro dell’Eurosistema in questione; o

2)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h)

nei confronti della controparte sono adottati provvedimenti di cui agli articoli 30, 31, 33 e 34 della direttiva 2006/48/CE; o»

3)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6 sono inserite le seguenti lettere da p) a t):

«p)

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dalla Comunità europea; o

q)

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato; o

r)

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono soggette ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro conservativo, o qualsiasi altra procedura intesa a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte; o

s)

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono assegnate ad un’altra entità; o

t)

qualsiasi altro evento esistente o imminente il cui materializzarsi potrebbe minacciare l’adempimento delle proprie obbligazioni da parte della controparte nel quadro di un accordo stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria o di qualsiasi altra norma in vigore tra la controparte e qualsiasi delle banche centrali dell’Eurosistema».

4)

Nella sezione I, il secondo paragrafo del punto 6 è sostituito dal seguente:

«Le situazioni a) e p) sono necessariamente automatiche; le situazioni b), c) e q) possono essere automatiche; le situazioni da d) a o) e da r) a t) non posso essere automatiche e sono necessariamente discrezionali (ossia, si perfezionano soltanto su invio di una notifica di inadempimento). Tale notifica può prevedere un “periodo di grazia” della durata massima di tre giorni lavorativi per correggere la situazione in questione. Per le situazioni di inadempimento discrezionali, le disposizioni inerenti l’esercizio di tale discrezionalità precisano chiaramente gli effetti che derivano dall’esercizio stesso».

5)

Nella sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che allorché si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN è legittimata ad adottare le seguenti misure: sospendere o escludere la controparte dall’accesso alle operazioni di mercato; sospendere o escludere la controparte dall’accesso alle operazioni svolte su iniziativa dell’Eurosistema; risolvere tutti gli accordi e tutte le transazioni in essere; oppure richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata. La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure: utilizzare i depositi ricevuti dalla controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest’ultima; sospendere l’adempimento di obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa; pretendere interessi di mora; oppure pretendere l’indennizzo delle perdite subite in seguito all’inadempimento della controparte. Inoltre, le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che al verificarsi di una situazione di inadempimento la BCN ha il potere giuridico di escutere senza dilazioni tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente la propria posizione debitoria. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE può decidere sui rimedi, ivi comprese la sospensione o l’esclusione dall’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa dell’Eurosistema».

6)

Nella sezione II, sotto il titolo «Requisiti comuni a tutte le operazioni temporanee», è cancellata la nota 2 al punto 15.


(1)  GU L 145, del 30.4.2004, pag. 1


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