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Document 32005O0001

2005/88/CE:Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2005, che modifica l’Indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2005/1)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 21–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 326–331 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/88/oj

3.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/21


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 gennaio 2005

che modifica l’Indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2005/1)

(2005/88/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 24 ottobre 2002 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha preso atto delle diverse opzioni che permettono alle banche centrali di collegarsi a Target per un tramite diverso dal sistema interlinking. Inoltre, in relazione al collegamento a Target, è stato deciso che, in seguito all’adesione all’Unione europea di 10 nuovi Stati membri, avvenuta il 1o maggio 2004, alle banche centrali di tali Stati membri sarebbero stati attribuiti gli stessi diritti e obblighi attribuiti alle altre banche centrali che si fossero collegate sulla base di una di tali opzioni. Ciò ha reso necessaria una modifica all’Indirizzo BCE/2001/3 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (1).

(2)

È richiesta inoltre una minore modifica all’Indirizzo BCE/2001/3 per riflettere la pratica corrente riguardante l’accesso dei partecipanti a Target.

(3)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’Indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

Sono inserite le definizioni seguenti, secondo l’ordine alfabetico:

«per “BCN collegata” s’intende una BCN il cui sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) è collegato a Target attraverso una BCN prestatrice di servizi,

per “Stati membri non partecipanti” s’intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

per “BCN prestatrice di servizi” s’intende una BCN: i) il cui sistema RTGS è collegato a Target attraverso interlinking; e ii) che presta servizi a una BCN collegata per l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all’interno di Target, stabilendo così un legame bilaterale,».

b)

La definizione di «SEE» è sostituita dalla seguente:

«per “SEE” s’intende lo Spazio economico europeo definito nell’accordo sullo Spazio economico europeo concluso il 2 maggio 1992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, dall’altra, come modificato,».

c)

La definizione di «definitività» o «definitivo» è sostituita dalla seguente:

«per “definitività” o “definitivo” s’intende il regolamento di un ordine di pagamento che non può essere revocato, stornato o annullato dalla BCN collegata, dalla BCN/BCE mittente, dal partecipante mittente o da terzi, nemmeno in caso di procedure concorsuali concernenti un partecipante, salvo nei casi di imperfezioni nella transazione o nelle transazioni sottostanti, ovvero nell’ordine o negli ordini di pagamento, derivanti da illeciti penali o da atti fraudolenti (dove con questi ultimi si intendono, in caso di insolvenza, anche i pagamenti preferenziali e le transazioni sotto il valore di mercato effettuati in periodi sospetti), a condizione che ciò sia deciso caso per caso da un giudice competente o da un altro organo competente per la composizione delle controversie, oppure derivanti dalla presenza di errori,».

d)

La definizione di «conti inter-BCN» è sostituita dalla seguente:

«per “conti inter-BCN”, s’intendono i conti, fatto salvo l’articolo 4, lettera a), del presente Indirizzo, reciprocamente aperti da ciascuna BCN e dalla BCE nei rispettivi libri contabili per l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri via Target; ciascuno di tali conti inter-BCN è detenuto a beneficio della BCE o della BCN a nome della quale è stato aperto,».

e)

La definizione di «malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS” o di “malfunzionamento» è sostituita dalla seguente:

«per “malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS” o “malfunzionamento di Target” o “malfunzionamento”, s’intendono le difficoltà tecniche, i difetti o i guasti concernenti le infrastrutture tecniche e/o i sistemi informativi di un sistema RTGS nazionale o della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici di interlinking o di un legame bilaterale, ovvero qualunque altro evento connesso a un sistema nazionale di RTGS, alla procedura di pagamento della BCE o a interlinking o a un legame bilaterale, tali da rendere impossibile l’esecuzione e il trattamento completo degli ordini di pagamento nell’ambito di Target nell’arco di una stessa giornata; la definizione copre altresì i casi di malfunzionamento simultaneo in più di un sistema nazionale di RTGS (ad esempio a causa di un guasto connesso al gestore della rete),».

f)

La definizione di «operazioni attivabili su iniziativa delle controparti» è sostituita dalla seguente:

«non riguarda la versione italiana.».

2)

L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Descrizione di Target

1.   Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l’euro. Target è composto dai sistemi nazionali di RTGS, dalla procedura di pagamento della BCE e da interlinking. I sistemi RTGS possono collegarsi a Target attraverso interlinking o attraverso un legame bilaterale.

2.   I sistemi RTGS degli Stati membri non partecipanti possono collegarsi a Target purchè soddisfino i requisiti minimi comuni stabiliti nell’articolo 3 e siano in grado di trattare l’euro a fianco alla propria divisa nazionale. Il collegamento a Target di un sistema RTGS di uno Stato membro non partecipante è subordinato a un accordo in forza del quale le banche centrali nazionali interessate accettano di rispettare le regole e le procedure relative a Target di cui al presente indirizzo (se del caso, con le precisazioni e le modifiche indicate nell’accordo in questione).».

3)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

Nella lettera a), paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto v):

«v)

le banche centrali della UE, i cui sistemi RTGS non sono collegati a Target.».

b)

La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

Unità monetaria

Tutti i pagamenti transfrontalieri sono in euro.»

c)

Nella lettera c), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

A tutti i pagamenti transfrontalieri effettuati via Target si applica una tariffa comune fissata dal Consiglio direttivo della BCE e specificata nell’allegato III.»

d)

Nella lettera f), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Il credito infragiornaliero viene concesso a fronte di adeguate garanzie. Sono garanzie idonee e sono sottoposte alle medesime regole in materia di valutazione e controllo del rischio previste per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria, le stesse attività e gli stessi strumenti che costituiscono attività stanziabili a garanzia delle suddette operazioni. Fatto salvo il caso dei ministeri del Tesoro o organi equivalenti e degli enti del settore pubblico di cui rispettivamente ai punti i) e ii) dell’articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, le BCN non accettano come attività sottostanti gli strumenti di debito emessi o garantiti dal partecipante o da qualunque altro ente con cui la controparte abbia stretti legami, come definito all’articolo 1, paragrafo 26, della direttiva 2000/12/CE e come previsto per le operazioni di politica monetaria.

Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri non partecipanti, il cui sistema RTGS sia collegato a Target in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, può redigere e tenere aggiornato un elenco di attività stanziabili che possono essere utilizzate dagli enti partecipanti al proprio sistema nazionale di RTGS collegato a Target a garanzia dei crediti in euro da essa concessi, purché le attività presenti nell’elenco soddisfino gli stessi criteri qualitativi e siano sottoposte alle stesse norme in materia di valutazione e controllo del rischio previsti per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria. La banca centrale nazionale in questione presenta preliminarmente il suddetto elenco alla BCE per l’approvazione.».

4)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Accordi per i pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso interlinking».

b)

Il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuare mediante interlinking.».

c)

Nella lettera b), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Tutti i conti inter-BCN sono denominati in euro.»

5)

È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso una BCN prestatrice di servizi

Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuarsi mediante un legame bilaterale.

a)

Descrizione del collegamento

 

Ogni qualvolta si effettua un pagamento transfrontaliero per mezzo di un legame bilaterale:

la BCN prestatrice di servizi è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all’esecuzione del pagamento transfrontaliero mediante interlinking nei confronti della BCN/BCE mittente o destinataria,

la BCN collegata è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all’accredito/addebito sul conto RTGS del partecipante destinatario/mittente.

b)

Apertura di un conto per la BCN collegata e suo funzionamento

1.

La BCN prestatrice di servizi apre un conto in euro nei propri libri contabili per la BCN collegata.

2.

La BCN prestatrice di servizi concede alla BCN collegata una facilitazione creditizia illimitata e non garantita.

3.

Per effettuare pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto della BCN collegata e un accredito sul conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi o un accredito sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto presso la BCN prestatrice di servizi. Per effettuare pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente o un addebito su un conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi e un accredito sul conto della BCN collegata.

c)

Obblighi e responsabilità della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata

1.

Verifica

a)

Entrambe la BCN collegata e la BCN prestatrice di servizi sono responsabili dell’accuratezza e della sintassi dei dati che esse si forniscono reciprocamente e concordano sulle norme da applicare a tali dati.

b)

Su ricevimento di un ordine di pagamento presentato dalla BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi controlla senza indugio tutti i dettagli contenuti nell’ordine di pagamento necessari alla sua adeguata esecuzione. Se la BCN prestatrice di servizi individua errori di sintassi o altre ragioni per rigettare un ordine di pagamento, non lo esegue e tratta i dati e l’ordine di pagamento stesso secondo regole specifiche da concordarsi da parte della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata.

2.

Regolamento

a)

Per dare esecuzione a un ordine di pagamento transfrontaliero disposto da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, quest’ultima fa un addebito sul conto del proprio partecipante e, in conformità delle modalità e condizioni concordate da parte della BCN collegata e dalla BCN prestatrice di servizi, presenta un pagamento corrispondente alla BCN prestatrice di servizi.

b)

Non appena la BCN prestatrice di servizi ha verificato la validità dell’ordine di pagamento presentato secondo l’articolo 4 bis, lettera c), paragrafo 1, lettera b), la BCN prestatrice di servizi, senza indugio:

i)

fa un addebito sul conto della BCN collegata;

ii)

invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN collegata.

c)

Nell’effettuare un addebito sul conto della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, senza indugio, fa un accredito sul conto RTGS del partecipante al proprio sistema nazionale di RTGS o esegue l’ordine di pagamento attraverso interlinking in conformità dell’articolo 4. Quando la BCN prestatrice di servizi riceve un avviso di ricevimento positivo o negativo da parte della BCN/BCE destinataria, essa inoltra tale avviso alla BCN collegata.

d)

Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante al sistema RTGS di una BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un accredito sul conto della BCN collegata immediatamente su ricevimento dell’ordine di pagamento. La BCN collegata immediatamente dopo fa un accredito sul conto del partecipante al sistema RTGS della BCN collegata.

e)

Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante a un sistema RTGS diverso dal sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, su ricevimento di un ordine di pagamento da parte della BCN/BCE mittente:

i)

applica le procedure descritte nell’articolo 4, lettera d), paragrafo 1, e lettera d), paragrafo 2, lettera a);

ii)

in seguito fa un accredito sul conto della BCN collegata e ne dà notifica alla BCN collegata;

iii)

in seguito invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN/BCE mittente.

Su ricevimento della notifica di cui al punto ii), la BCN collegata fa immediatamente un accredito sul conto di un partecipante al suo sistema RTGS.

f)

La BCN prestatrice di servizi prende tutte le misure necessarie, come concordato con la BCN collegata, al fine di assicurare che tutte le informazioni e i dati necessari a fare un accredito sul conto del partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata siano rese disponibili alla BCN collegata in ogni circostanza.

g)

Gli orari di operatività del sistema RTGS della BCN collegata sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IV.

3.

Definitività

La definitività dei pagamenti transfrontalieri eseguiti attraverso un legame bilaterale è determinata in conformità delle regole contenute negli articoli 4, lettera c), paragrafo 2, e lettera d), paragrafo 2.

4.

Trasferimento di responsabiltià per l’esecuzione di un ordine di pagamento

Per pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la responsabilità per l’esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN collegata alla BCN prestatrice di servizi al momento in cui sul conto di una BCN collegata presso la BCN prestatrice di servizi vi è un addebito e successivamente è trasferita in capo alla BCN/BCE destinataria, in conformità dell’articolo 4, lettera e). Per i pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la responsabilità per l’esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN mittente alla BCN prestatrice di servizi su ricevimento da parte della BCN/BCE mittente di un avviso di ricevimento positivo, come descritto nell’articolo 4 bis, lettera c), paragrafo 2, lettera e), punto iii).

d)

Trattamento degli errori

Il trattamento specificato nell’articolo 4, lettera f) si applica alle BCN collegate.

e)

Rapporti con il gestore della rete

Le BCN collegate hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete. È responsabilità della BCN collegata richiedere un risarcimento da parte del gestore della rete se la BCN collegata subisce delle perdite in seguito al mancato rispetto delle norme applicabili e la BCN collegata presenta le richieste direttamente al gestore della rete.

f)

Informazioni per i partecipanti

Tutte le BCN informano i partecipanti ai propri sistemi RTGS del fatto che un avviso di ricevimento positivo, emesso da una BCN prestatrice di servizi in relazione a pagamenti transfrontalieri a favore di partecipanti a un sistema RTGS di una BCN collegata, certifica l’accredito sul conto della BCN collegata detenuto presso la BCN prestatrice di servizi, ma non certifica l’accredito sul conto di un partecipante destinatario detenuto presso la BCN collegata. Nei limiti necessari, le BCN modificano di conseguenza le proprie regole nazionali sul RTGS.».

6)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

Nel paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

Il meccanismo di indennizzo di Target si applica a tutti i sistemi nazionali di RTGS (a prescindere dal fatto che tali sistemi siano collegati a Target per mezzo di interlinking o attraverso un legame bilaterale) e alla procedura di pagamento della BCE ed è a disposizione di tutti i partecipanti a Target (compresi i partecipanti a Target di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i partecipanti a Target di sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti) in relazione a tutti i pagamenti via Target (senza distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri). Il meccanismo di indennizzo di Target non si applica ai clienti nell’ambito della procedura di pagamento della BCE, in conformità dei termini e delle condizioni che regolano l’utilizzo di tale procedura riportate sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) e aggiornate di tanto in tanto.»

b)

Nel paragrafo 1 è inserita la seguente lettera c) bis:

«c) bis

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), una BCN prestatrice di servizi non deve essere considerata come un terzo.»

c)

Nel paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Qualora una BCN collegata non possa dare esecuzione a pagamenti transfrontalieri a causa di un malfunzionamento del sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, quest’ultima è considerata quale BCN malfunzionante in relazione a tali pagamenti.»

7)

L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Forza maggiore

Le BCN/BCE non sono ritenute responsabili della mancata osservanza del presente indirizzo nella misura in cui e finché perduri l’impossibilità di assolvere agli obblighi ai sensi del presente indirizzo, ovvero detti obblighi siano soggetti a sospensione o ritardo per il verificarsi di circostanze determinate da motivi o cause che sfuggono a un controllo ragionevole (ivi compresi, a titolo di esempio, i casi di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi o controversie sindacali). Quanto affermato non esime tuttavia dalla responsabilità di predisporre le misure di soccorso di cui al presente indirizzo e di trattamento degli errori di cui agli articoli 4, lettera f) e 4 bis, lettera d), nonostante l’evento di forza maggiore, per quanto possibile, né esime dalla responsabilità di adoperarsi in ogni modo possibile per mitigare gli effetti di tali eventi mentre gli stessi si verificano.»

8)

Nell’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Nel caso in cui si verifichino le suddette controversie fra BCN, ovvero fra queste e la BCE, i rispettivi diritti e obblighi reciproci in rapporto agli ordini di pagamento trattati via Target e ogni altra questione menzionata nel presente indirizzo vengono determinati: i) dalle norme e dalle procedure di cui al presente indirizzo e relativi allegati; ii) dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede la BCN/BCE destinataria, quale fonte aggiuntiva nelle controversie aventi per oggetto pagamenti transfrontalieri.»

9)

L’allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il 25 gennaio 2005.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2005.

Articolo 3

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 gennaio 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo come da ultimo modificato dall’Indirizzo BCE/2004/4 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ORARI DI OPERATIVITÀ DI TARGET

Target e pertanto le BCN e i sistemi nazionali di RTGS, che partecipano a Target o sono ad esso collegati, osservano le norme in materia di orario di operatività riportate qui di seguito.

1.

L’orario di riferimento di Target è “l’ora della Banca centrale europea”, definita come l’ora del luogo in cui ha sede la BCE.

2.

Gli orari comuni di operatività di Target sono dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

3.

Previa notifica alla BCE, è consentito l’inizio dell’operatività prima delle ore 7:00:

i)

per ragioni interne (ad esempio al fine di agevolare il regolamento delle operazioni in titoli, dei saldi dei sistemi di regolamento netto, o di altre operazioni domestiche, quali quelle batch immesse dalle BCN nei sistemi di RTGS durante la notte);

ii)

per motivi connessi al SEBC (ad esempio nelle giornate in cui ci si attendono volumi di pagamento eccezionalmente elevati, oppure al fine di ridurre il rischio di regolamento in valuta nel trattamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti divise asiatiche).

4.

Ai pagamenti [domestici e transfrontalieri (1)] disposti dalla clientela si applica un orario limite (cut-off time) pari a un’ora prima dell’orario di chiusura normale di Target; il tempo rimanente è riservato ai pagamenti [domestici e transfrontalieri (2)] interbancari per il trasferimento di liquidità fra i partecipanti. I pagamenti disposti dalla clientela sono definiti come messaggi di pagamento in formato MT 100 o messaggi equivalenti nazionali (che utilizzano il formato MT 100 per la trasmissione transfrontaliera). L’attuazione dell’interruzione dei pagamenti domestici alle ore 17:00 viene decisa da ciascuna BCN di concerto con il proprio settore bancario. Alle BCN è inoltre consentito continuare il trattamento dei pagamenti domestici disposti dalla clientela e presenti in lista d’attesa alle ore 17:00.


(1)  L’orario limite per i pagamenti transfrontalieri disposti dalla clientela, inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi, è fissato alle ore 16:52:30.

(2)  L’orario limite per i pagamenti transfrontalieri interbancari, inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi, è fissato alle ore 17:52:30».


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