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Document 32008D0028(01)

2009/58/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2008 , che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (BCE/2008/28)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 183 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2010; abrogato da 32010D0028(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/58(1)/oj

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/81


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2008

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti

(BCE/2008/28)

(2009/58/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2006/26 del 18 dicembre 2006 che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti (1), ha determinato la percentuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che non avrebbero adottato l’euro il 1o gennaio 2007 avrebbero dovuto versare nella medesima data a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.

(2)

La decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2) dispone l’adeguamento dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale») conformemente all’articolo 29.3 dello statuto SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale modificato (di seguito «ponderazioni»).

(3)

Il capitale sottoscritto della BCE è pari a 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Lo schema di capitale adeguato necessita l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2006/26 a decorrere dal 1o gennaio 2009 e che determini la percentuale di capitale sottoscritto della BCE che le BCN degli Stati membri che non avranno adottato l’euro entro il 1o gennaio 2009 (di seguito «BCN non partecipanti») sono tenute a versare a decorrere dal 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN non partecipante versa il 7 % della propria quota sottoscritta di capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell’articolo 2 della decisione BCE/2008/23, ciascuna di esse versa pertanto a decorrere da tale data l’importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN non partecipante

(EUR)

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49

Eesti Pank

721 809,75

Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Considerato che ogni BCN non partecipante ha già versato il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2006/26, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2008, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell’articolo 1.

2.   Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in linea con la decisione BCE/2008/25 del 12 dicembre 2008 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l’adeguamento del capitale versato (3).

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.

2.   La decisione BCE/2006/26 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3.   Qualunque riferimento alla decisione BCE/2006/26 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 15.

(2)  Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.


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