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Document 32013R1072

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013 , relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/51


REGOLAMENTO (UE) N. 1072/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 settembre 2013

relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2013/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’ articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie (2), nonché ai prestiti erogati in loro favore, è stato sostanzialmente modificato. Poiché esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita dell’elaborazione di statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), escluse le autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati da tali enti e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro»). Contemporaneamente, il SEBC necessità di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(3)

La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(5)

Potrebbe risultare necessario e determinare una riduzione dell'onere di segnalazione, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE presso gli operatori segnalanti, nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti per diverse finalità statistiche. In casi specifici, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali diverse finalità per il soddisfacimento dei propri obblighi.

(6)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) vi sono stati miglioramenti nello schema di segnalazione relativo ai tassi di interesse sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie e nei metodi per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, che dovrebbero essere presi in considerazione nelle istruzioni di campionamento e negli obblighi di segnalazione statistica.

(7)

È anche necessario permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico in conformità al regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (4)

(8)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e riduca al minimo l'onere di segnalazione che ne consegue. Viste le caratteristiche specifiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare, per ciò che concerne gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, è lasciata alle BCN. L’obiettivo è ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell’area dell’euro effettivamente soggetti a tali obblighi. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(9)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC.

(10)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(11)

Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(12)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1.

il termine «soggetti segnalanti» ha lo stesso significato di «soggetti dichiaranti» di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; residente ha il significato stabilito nella medesima norma;

2.

per «famiglie» si intendono il settore delle famiglie e il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013;

3.

per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie (S.11) come definito nel SEC 2010;

4.

«istituzione finanziaria monetaria» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale 1071europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2013/33) (5);

5.

per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro; le «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» comprendono gli importi corrispondenti di depositi e prestiti denominati in euro, nonché i volumi delle nuove operazioni di prestiti rinegoziati;

6.

«fondi comuni monetari (FCM)» ha il significato stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (ECB/2008/32) (6);

7.

per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica» si intendono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro;

8.

per «ente nella coda» si intende a una IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, selezionati dalle BCN tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano gli operatori effettivamente agli obblighi di segnalazione attraverso un censimento o a campione.

2.   Nel caso di un campione, le BCN stratificano gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in strati omogenei e poi selezionano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in modo casuale da ciascuno strato oppure selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.

3.   In caso di campionamento casuale, la dimensione minima del campione nazionale è tale che l’errore casuale massimo a livello nazionale non superi mediamente 10 punti base a un livello di confidenza del 90 %. Nel caso in cui vengano selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, la dimensione minima del campione nazionale rispetta un livello simile di misura della qualità, sulla base di una funzione della media stimata del valore assoluto degli errori.

4.   Le BCN applicano altresì le formule e i criteri per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione indicati nell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (7)

5.   Ciascuna BCN informa i soggetti segnalanti residenti dei loro obblighi di segnalazione statistica, conformemente alle procedure nazionali.

6.   Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità al presente articolo.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi nazionali. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui al paragrafo 3.

3.   Le informazioni statistiche richieste sono segnalate nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, riportati nell’allegato II.

4.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

5.   La BCE può imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento in conformità alla decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (8).

Articolo 4

Deroghe

1.   Qualora gli operatori segnalanti siano selezionati attraverso un censimento, le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i fondi comuni monetari (FCM), per quanto riguarda la frequenza di segnalazione, purché l’apporto complessivo di detti operatori al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento 1071/2013 BCE/2008/32, non superi il 5 %. Gli enti nella coda possono segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base trimestrale.

2.   Annualmente le BCN accertano in modo tempestivo che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

3.   Gli enti nella coda hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa.

4.   Per l’estrapolazione dei dati per ottenere la copertura del 100 %, le BCN possono scegliere la procedura per riportare i dati segnalati nei periodi mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tenere conto dell’andamento dei dati o dei fenomeni stagionali. Le BCN tengono sotto controllo il numero delle istituzioni nella coda di segnalazione su base annuale.

Articolo 5

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell’allegato II.

Articolo 6

Prima segnalazione

La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a dicembre 2014.

Articolo 7

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 8

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a partire dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta.

(6)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(7)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(8)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48.


ALLEGATO I

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

PARTE 1

Tipo di tasso

I.    Tasso annualizzato concordato

Principio generale

1.

Il tipo di tasso che i soggetti segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). Esso è definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR

2.

Se i pagamenti in conto interessi concordati tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato:

Formula

dove:

x

quale AAR,

rag

quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell'arco dell'anno, e

n

quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

3.

Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere ai soggetti segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi, o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dal soggetto segnalante con la famiglia o la società non finanziaria. Il TEDS è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) (annual percentage rate of charge, APRC) come definito all’articolo 3, lettera i) della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1) . La formula del TEDS opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata a ogni tipo di deposito o prestito, mentre l’AAR utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici, il che comporta che i riferimenti all’AAR nel resto del presente allegato si applicano anche al TEDS.

Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari

4.

I pagamenti in conto interessi compresi nell’AAR riflettono quanto i soggetti segnalanti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l’importo pagato da una parte e ricevuto dall’altra differiscano, il punto di vista del soggetto segnalante determina l’entità del tasso di interesse segnalato per gli scopi delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

5.

Secondo questo principio, i tassi di interesse sono registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto i soggetti segnalanti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti.

6.

Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dal soggetto segnalante.

7.

I tassi agevolati applicati dai soggetti segnalanti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

8.

Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, sono riflesse nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si riflette parimenti nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse.

II.    Tasso annuo effettivo globale

9.

Oltre all’AAR, i soggetti segnalanti forniscono il TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, ovvero:

un TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo (cfr. indicatore 30 nell’appendice 2), e

un TAEG per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione (cfr. indicatore 31 nell’appendice 2) (2) .

10.

Il TAEG copre il «costo totale del credito per il consumatore», come definito nell’articolo 3, lettera g) della Direttiva 2008/48/CE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc.

11.

La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella Direttiva 2008/48/CE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per garantire i crediti differiscono.

III.    Convenzione

12.

Per la compilazione dell’AAR, i soggetti segnalanti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili è ignorato.

PARTE 2

Copertura delle attività

13.

I soggetti segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni.

IV.    Tassi di interesse sulle consistenze

14.

Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso il soggetto segnalante e gli stock di tutti i prestiti erogati dal soggetto segnalante alle famiglie e alle società non finanziarie.

15.

Il tasso di interesse sulle consistenze riflette il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 29. Il tasso di interesse medio ponderato è la somma degli AAR moltiplicati per le relative consistenze e diviso per il totale delle consistenze. Copre tutti i saldi in essere relativi a contratti conclusi prima della data di riferimento.

V.    Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto

16.

Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente come definiti nei paragrafi da 46 a 49 e nel paragrafo 55, il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock. Quindi il saldo debitore o creditore, ovvero, le consistenze riferite al periodo di tempo di cui al paragrafo 32, è utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente.

17.

I tassi di interesse sui depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente riflettono il tasso di interesse medio ponderato applicato allo stock di questi conti nel periodo di riferimento definito nel paragrafo 32. Essi riguardano le attuali poste in bilancio di tutti i contratti in essere alla data di segnalazione.

18.

Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che, a seconda del relativo saldo, possono configurare un deposito o un prestito, i soggetti segnalanti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. I soggetti segnalanti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come scoperti di conto corrente. Non segnalano tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi su scoperti di conto corrente.

VI.    Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

19.

I seguenti paragrafi da 20 a 27 si riferiscono a depositi con durata prestabilita, operazioni di pronti contro termine e tutti i prestiti diversi dai prestiti rotativi e dagli scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito come definiti ai paragrafi da 46 a 49 e al paragrafo 55. I paragrafi da 22 a 23 sui prestiti rinegoziati si riferiscono esclusivamente ai prestiti diversi da prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da parte di credito

20.

Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto segnalante. I nuovi accordi sono:

tutti i contratti finanziari che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito,

tutte le rinegoziazioni di contratti di deposito e di prestito esistenti come definiti al paragrafo 21.

21.

Le rinegoziazioni si riferiscono al coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria nell’adeguamento dei termini e delle condizioni di un contratto di deposito o di prestito esistente, compreso il tasso di interesse. Di conseguenza, le proroghe e gli altri adeguamenti dei termini e delle condizioni che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, non costituiscono rinegoziazioni.

22.

Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, le rinegoziazioni si riferiscono ai nuovi prestiti, diversi da debiti da carte di credito e prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, già nel bilancio del soggetto segnalante alla fine del mese precedente il mese di riferimento.

23.

I prestiti per la ristrutturazione di debiti non sono di per sé esclusi dai prestiti rinegoziati. Tuttavia, se la ristrutturazione implica una rinegoziazione del tasso di interesse, e di conseguenza, il prestito è erogato a un tasso inferiore alle condizioni di mercato come descritto al paragrafo 28, il prestito non deve essere incluso tra i prestiti rinegoziati né tra le nuove operazioni.

24.

Il tasso delle nuove operazioni riflette il tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto segnalante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 35.

25.

Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dal soggetto segnalante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non sono considerate come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non sono riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi medi relativi alle consistenze.

26.

Una variazione del tasso, prevista contrattualmente, che comporti (al tempo t1) il passaggio da un tasso di interesse fisso ad uno variabile o viceversa rispetto a quello concordato all’inizio del contratto (tempo t0), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo t0 e non è considerata, pertanto, come una nuova operazione.

27.

Relativamente ai prestiti diversi dai prestiti rotativi o dagli scoperti di conto corrente, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l’intero importo in un’unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in una o più tranche ai periodi t1, t2, t3, ecc. invece che prelevato per l’intero importo all’inizio del contratto (tempo t0). Il fatto che un prestito sia utilizzato in una o più tranche è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’accordo tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto segnalante al tempo t0, che include il tasso di interesse pattuito e l’importo del prestito concordato, viene ricompreso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni. Se una rinegoziazione dei termini e delle condizioni del prestito ha luogo dopo il tempo t0, l’intero importo erogato e non rimborsato al momento in cui la rinegoziazione ha luogo deve essere segnalato sotto la voce prestiti rinegoziati.

VII.    Trattamento dei crediti inesigibili e dei prestiti per ristrutturazione di debiti a condizioni inferiori a quelle di mercato

28.

I crediti inesigibili e i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non sono inclusi nella rilevazione dei tassi di interesse medi ponderati o dei volumi delle nuove operazioni. I crediti inesigibili sono definiti ai sensi dell’allegato II al 1071Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/33), e l’ammontare totale di un prestito parzialmente o totalmente classificato come credito inesigibile è escluso dalle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. I prestiti per la ristrutturazione di debiti, cioè i prestiti concessi a debitori con difficoltà finanziarie, devono essere definiti in conformità alle definizioni in vigore a livello nazionale.

PARTE 3

Periodo di riferimento

VIII.    Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze

29.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero gli indicatori da 1 a 26 descritti nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

30.

I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese sono calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto segnalante rileva i tassi di interesse applicabili e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria di strumenti. Al contrario delle medie del mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione.

31.

I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti di un rapporto il cui numeratore è costituito dall’interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti durante il mese di riferimento e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, il soggetto segnalante rileva, per ciascuna categoria di strumenti, l’interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti in essere durante il mese, ma non più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento è calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio derivato dai saldi settimanali o da saldi più frequenti.

IX.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

32.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 descritti nell’appendice 2, sono calcolati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

33.

Analogamente alla compilazione dei tassi di interesse sulle consistenze contenuti nell’appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, sono calcolati con uno dei seguenti metodi:

a)

come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tal momento, il soggetto segnalante rileva i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria di strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione;

(b)

come tassi impliciti relativi alla media del mese, ovvero come quozienti di un rapporto il cui numeratore è costituito dagli interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, il soggetto segnalante segnala gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti in essere durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese.

34.

Per quanto riguarda i conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, solo il saldo ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese determina se il conto è un deposito a vista o uno scoperto di conto corrente in quel mese, se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, occorre stabilire ogni giorno se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, è calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, il flusso al numeratore distingue tra interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti. I soggetti segnalanti non segnalano i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sugli scoperti di conto corrente.

X.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente)

35.

I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, ovvero tutti gli indicatori decritti nell’appendice 2, eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36, sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero).

36.

Per ogni categoria di strumenti, i soggetti segnalanti calcolano il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese sono segnalati alla BCN dello Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito lo «Stato membro dell’area dell’euro») in cui è residente il soggetto segnalante, insieme agli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. I soggetti segnalanti tengono conto delle nuove operazioni effettuate durante l’intero mese.

37.

Per gli indicatori che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 88 a 91 descritti nell’appendice 2, sono richieste informazioni solo sui volumi delle nuove operazioni. Si devono prendere in considerazione tutte le rinegoziazioni di contratti di deposito e di prestiti esistenti come definiti ai paragrafi da 22 a 27, anche se il medesimo contratto è rinegoziato più volte durante il mese di riferimento.

PARTE 4

Categorie di strumenti

XI.    Disposizioni generali

38.

I soggetti segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell’appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie degli strumenti specificate nell’appendice 2. Conformemente a quanto disposto al paragrafo 16, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito revolving, sono rilevati come tassi di interesse su nuove operazioni, sebbene se il concetto di nuove operazioni sia esteso all’intero stock, e sono di conseguenza inclusi nell’appendice 2.

39.

Una categoria di strumenti specificata tra quelle nelle appendici 1 e 2 non è applicabile a livello nazionale dallo Stato membro dell’area dell’euro, e quindi non è presa in considerazione, se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. I dati sono forniti se sussistono delle operazioni, indipendentemente dalla loro esiguità.

40.

Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell’attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo significa che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell’ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale sono raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, sono rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun soggetto segnalante. Come stabilito nell’articolo 16 dell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (3), non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un’intera categoria di strumenti in ragione dell’esiguità degli importi interessati. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, allora tale istituzione è rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro dell’area dell’euro al momento della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da un’istituzione, tale istituzione è inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se, a livello nazionale, viene creato un nuovo prodotto nell’ambito di una categoria di strumenti esistente, le istituzioni nel campione lo includono nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i propri prodotti.

41.

I tassi di interesse sui crediti inesigibili e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un’eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 28, i crediti inesigibili e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè applicati a debitori con difficoltà finanziarie sono esclusi dalle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

XII.    Disaggregazione per valuta

42.

Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dai soggetti soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall’euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro.

XIII.    Disaggregazione per settore

43.

La disaggregazione per settore è applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. Le appendici 1 e 2 distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (4) e tassi praticati alle società non finanziarie (5). Inoltre, sono segnalati dati separati per le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche come parte del settore famiglie, ma solo per i nuovi prestiti per «altre finalità». Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro dell’area dell’euro in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 1071(BCE/2008/32).

44.

L’indicatore 5 nell’appendice 1 e l’indicatore 11 nell’appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri dell’area dell’euro la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di Stato membro dell’area dell’euro. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza a livello di Stato membro dell’area dell’euro, in quanto si ritiene che la durata delle operazioni di pronti contro termine sia prevalentemente molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione.

45.

Gli indicatori 5 e 6 nell’appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, per i depositi rimborsabili con preavviso, il tasso di interesse e il relativo ammontare si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori sono fusi e assegnati al settore delle famiglie. Al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro non è richiesta una disaggregazione per settore.

XIV.    Disaggregazione per tipo di strumento

46.

A meno che non sia diversamente previsto nei successivi paragrafi da 47 a 55, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggregazione per strumento e la definizione dei tipi di strumenti seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nella parte 2 dell’allegato 1071II al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

47.

I tassi di interesse delle IFM sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell’appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

48.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i termini prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 12 e 23 nell’appendice 2, hanno lo stesso significato loro attribuito nella parte 2 dell’allegato 1071II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal relativo periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nell’AAR come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti. I prestiti segnalati sotto tale categoria non sono segnalati sotto nessun’altra categoria relativa alle nuove operazioni.

49.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i termini debiti da carte di credito hanno stesso significato loro attribuito nella parte 2 dell’allegato II 1071al regolamento n. 25/2009 (BCE/2008/32). I dati sui tassi di interesse sono segnalati, negli indicatori 32 e 36, solo per i crediti da carte di credito revolving. Il tasso di interesse dei crediti relativi a carte di credito a saldo non è segnalato separatamente, poiché per definizione è pari allo 0 %. Tuttavia, i crediti relativi a carte di credito a saldo sono inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, insieme ai crediti relativi alle carte di credito revolving. I crediti da carte di credito revolving e da carte di credito a saldo non sono segnalati sotto nessun altro indicatore relativo alle nuove operazioni.

50.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle società non finanziarie (eccetto prestiti rotativi, scoperti di conto e debiti da carte di credito), cioè gli indicatori da 37 a 54, 80, 82, 84 e 91 nell’appendice 2, comprendono tutti i prestiti diversi da debiti da carte di credito e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente a imprese, a prescindere dal loro ammontare, mentre gli indicatori da 62 a 79, 81, 83 e 85 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti alle società non finanziarie di cui all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) 1071ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

51.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per credito al consumo, vale a dire gli indicatori da 13 a 15, 30 e 88 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da debiti da carte di credito o da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, concessi a scopo di consumo personale di beni e servizi, mentre gli indicatori da 55 a 57 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti per credito al consumo nell’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) ed 1071essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

52.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19, 31 e 89 nell’appendice 2, sono definiti come crediti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito, concessi per effettuare investimenti in abitazioni, ivi compresi gli edifici, il box, le migliorie all’abitazione (ristrutturazione), mentre gli indicatori da 58 a 61 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione di cui all’all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato 1071II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

53.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22, da 33 a 35 e 90 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito, erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Per altri prestiti alle famiglie di cui all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) 1071ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

54.

Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e gli altri prestiti alle famiglie, coprono complessivamente tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti inclusi i prestiti rotativi, gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito.

55.

Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l’acquisto di un’abitazione e per altri scopi, coprono tutti i prestiti, esclusi i crediti relativi a carte di credito a saldo, erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. Il credito da carte di credito a saldo non è segnalato separatamente nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle nuove operazioni, ma è incluso tra le corrispondenti voci relative alle consistenze.

XV.    Disaggregazione per categoria di importo

56.

Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 37 a 54 e da 62 a 85 dell’appendice 2, sono distinte tre categorie di importi: a) «fino a 0,25 milioni di EUR inclusi»; b) «oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR inclusi»; e c) «oltre 1 milione di EUR». L’importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che all’insieme delle operazioni tra la società non finanziaria e il soggetto segnalante.

XVI.    Disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, periodo di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso o periodo iniziale di determinazione del tasso

57.

Le statistiche forniscono una disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, periodi di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso di interesse e/o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali o intervalli, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni, ponderata in base alla grandezza del deposito.

58.

La disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, nonché per periodo di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso di interesse segue le definizioni di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento 1071(CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine in relazione alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti in relazione alle consistenze come stabilito nell’appendice 1.Una disaggregazione per scadenza originaria in combinazione con la durata residua e la successiva rideterminazione del tasso è applicata agli indicatori da 15 a 26 come stabilito nell’appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita, e una disaggregazione per periodo di preavviso alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell’appendice 2. Dati separati sui prestiti alle società non finanziarie con un periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse fino a un anno in combinazione con la scadenza originaria di oltre un anno sono segnalati per le varie fasce d’importo di cui al paragrafo 56, come previsto nell’appendice 2.

59.

I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni, ad eccezione degli indicatori da 88 a 91 sui prestiti rinegoziati nell’appendice 2, sono disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all’inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse resterà invariato. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse è considerato invariabile solo se è definito esattamente in termini di livello, ad esempio il 10 %, o in termini di differenziale rispetto a un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali, a una data e un’ora predeterminate. Se all’inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto segnalante concordano una modalità di calcolo dell’interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio come l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, il periodo iniziale di determinazione del tasso non sarà di tre mesi, ma di sei, in quanto in quanto il valore del tasso di interesse sarà suscettibile di variazione ogni sei mesi nel corso del triennio. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento riflettono solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all’inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo di determinazione iniziale il tasso di interesse passa automaticamente a un tasso variabile, ciò non si riflette nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze.

60.

Per i prestiti alle famiglie si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

 

Per il credito al consumo e gli altri prestiti alle famiglie:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni.

 

Per i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

61.

Per i prestiti alle società non finanziarie fino a 0,25 milioni di EUR, oltre 0,25 milioni e fino a 1 milione di EUR e oltre 1 milione di EUR, si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a tre mesi (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre mesi e fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a tre anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre anni e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a dieci anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

62.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il «tasso variabile» è definito come un tasso di interesse soggetto a revisione in modo continuativo (ad esempio, ogni giorno) o a discrezione della IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM.

XVII.    Disaggregazione per prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali

63.

I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali sono segnalati separatamente per tutte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative a nuove operazioni ad eccezione dei debiti da carte di credito, dei prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, e dei prestiti per altri scopi. Inoltre, per gli indicatori che fanno riferimento ai volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati non è richiesta una disaggregazione per garanzie reali/personali.

64.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, la disaggregazione di prestiti per garanzie reali/personali include l’ammontare totale dei nuovi prestiti che sono garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito finanziata» come definita all’articolo 4, paragrafo 58, e agli articoli da 197 a 200 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (6) e/o garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito non finanziata» come definita all’articolo 4, paragrafo 59 e agli articoli 201, 202 e 203 del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale che il valore della garanzia reale e/o personale sia maggiore o uguale al totale ammontare del prestito. Se, a fini di vigilanza prudenziale, una IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, applica un sistema differente dal «metodo standardizzato» come definito nel Regolamento (UE) n. 575/2013, essa può applicare lo stesso trattamento anche nella segnalazione dei prestiti inclusi sotto tale disaggregazione.

PARTE 5

Obblighi di segnalazione

65.

Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti elencata nelle appendici 1 e 2.

XVIII.    Informazioni statistiche a livello dei soggetti segnalanti

66.

Il primo livello di aggregazione è effettuato dai soggetti segnalanti, come stabilito nei paragrafi da 67 a 72. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere ai soggetti segnalanti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito e prestito. I dati sono segnalati alla BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente il soggetto segnalante.

67.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

68.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell’appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese.

69.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

70.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 contenuti nell’appendice 2, siano compilati come tassi impliciti relativi alla media del mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese.

71.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, 30 e 31, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, i soggetti segnalanti riportano un tasso di interesse medio ponderato. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, i soggetti segnalanti riportano gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni categoria di strumenti. Per gli indicatori che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie (indicatori da 88 a 91 nell’appendice 2) sono richieste informazioni solo sui volumi delle nuove operazioni.

72.

Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento ad un gruppo di soggetti consolidato, sono considerati come un unico soggetto segnalante e forniscono i dati di cui ai paragrafi da 67 a 71 in relazione all’intero gruppo. Inoltre tali soggetti forniscono ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e sono trasmessi con i dati di ottobre.

XIX.    Tassi di interesse medi ponderati nazionali e risultati aggregati per gli Stati membri dell’area dell’euro

73.

Il secondo livello di aggregazione è effettuato dalle BCN. Queste ultime aggregano i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i soggetti nazionali segnalanti al fine di ottenere un tasso di interesse nazionale medio ponderato per ciascuna categoria di strumenti. I dati sono segnalati alla Banca centrale europea (BCE). La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro dell’area dell’euro a livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro.


(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(2)  Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

(3)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(4)  La combinazione S.14 e S.15, come definite nel SEC 2010 contenuto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  S.11 come definito nel SEC 2010.

(6)  GU L 176 del 27.6.2013, pag.1.

Appendice I

Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze

Per ciascuna delle categorie di strumenti incluse nella tavola 1, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS.

Tavola 1

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria

Durata residua

Tasso di interesse rideterminato

Indicatore delle consistenze

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

 

 

1

AAR

Oltre 2 anni

 

 

2

AAR

Dalle società non finanziarie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

 

 

3

AAR

Oltre 2 anni

 

 

4

AAR

Operazioni di pronti contro termine

 

 

5

AAR

Prestiti in euro

Alle famiglie

Per acquisto abitazione

Fino a 1 anno

 

 

6

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

7

AAR

Oltre 5 anni

 

 

8

AAR

Credito al consumo e altri prestiti

Fino a 1 anno

 

 

9

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

10

AAR

Oltre 5 anni

 

 

11

AAR

Totale

Oltre 1 anno

 

 

15

AAR

Fino a 1 anno

 

16

AAR

Oltre 1 anno

Nei successivi 12 mesi

17

AAR

Oltre 2 anni

 

 

18

AAR

Fino a 2 anni

 

19

AAR

Oltre 2 anni

Nei successivi 24 mesi

20

AAR

A società non finanziarie

Fino a 1 anno

 

 

12

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

13

AAR

Oltre 5 anni

 

 

14

AAR

Oltre 5 anni

 

 

21

AAR

Fino a 1 anno

 

22

AAR

Oltre 1 anno

Nei successivi 12 mesi

23

AAR

Oltre 2 anni

 

 

24

AAR

Fino a 2 anni

 

25

AAR

Oltre 2 anni

Nei successivi 24 mesi

26

AAR

Appendice 2

Per le categorie di strumenti di cui nelle tabelle 2, 3 e 4, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS. La segnalazione dell’AAR è accompagnata dal volume delle relative operazioni se indicato nelle tavole dalla parola «ammontare». Per le categorie che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati nella tavola 6, sono richieste informazioni solo sul volume delle nuove operazioni.

Le categorie all’interno delle tavole 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35), 3, 5 e 6 si escludono tra loro all’interno di ogni tavola. Quindi, un prestito segnalato in un qualunque indicatore della tavola 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35) e/o della tavola 3 e/o della tavola 5 e/o della tavola 6 non è segnalato nuovamente in nessun altro indicatore all’interno della stessa tavola, eccetto per i prestiti segnalati sotto gli indicatori da 33 a 35 che sono anche segnalati negli indicatori da 20 a 22.

Tutti i prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 3 devono essere riportati anche nelle corrispondenti categorie della tavola 2. Gli indicatori nella tavola 4 sono sotto-indicatori delle tavole 2 e, se garantiti, della tavola 3; quindi, qualunque prestito segnalato nella tavola 4 deve essere riportato in modo appropriato anche nelle tavole 2 e 3. I prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 6 devono essere riportati anche nella categoria appropriata delle tavole 2 e, in modo appropriato, delle tavola 3 e 4.

La tavola 5 si riferisce solo al TAEG. I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalati, in modo appropriato, nelle tavole 2, 3, 4 e 6 tenendo in considerazione la differente metodologia del TAEG descritta nel paragrafo 9.

Il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock, ovvero alle consistenze nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito revolving, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.

Tavola 2

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

A vista

1

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

3

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

4

AAR, ammontare

Rimborsabile con preavviso (1)

Fino a 3 mesi

5

AAR

Oltre 3 mesi

6

AAR

Da società non finanziarie

A vista

7

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

8

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

9

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

10

AAR, ammontare

Operazioni di pronti contro termine

11

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

12

AAR

Credito da carte di credito revolving

32

AAR

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

13

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

14

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

15

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

16

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

17

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 e fino a 10

18

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

19

AAR, ammontare

Per altri scopi

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

20

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

21

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

22

AAR, ammontare

Per altri scopi, di cui: imprese individuali

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

33

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

34

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

35

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

23

AAR

Credito da carte di credito revolving

36

AAR

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

37

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

38

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

39

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

40

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

41

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

42

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

43

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

44

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

45

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

46

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

47

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

48

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

49

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

50

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

51

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

52

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

53

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

54

AAR, ammontare


Tavola 3

Nuove operazioni di prestito garantite da garanzie reali e/o garanzie personali

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

55

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

56

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

57

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

58

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

59

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

60

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

61

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

62

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

63

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

64

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

65

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

66

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

67

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

68

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

69

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

70

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

71

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

72

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

73

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

74

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

75

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

76

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

77

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

78

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

79

AAR, ammontare


Tavola 4

Nuove operazioni di prestito a società non finanziarie con periodo iniziale di determinazione del tasso sotto 1 anno e scadenza originaria oltre 1 anno

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti/ prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali per scadenza originaria

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

80

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

81

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

82

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

83

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

84

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

85

AAR, ammontare


Tavola 5

Nuove operazioni di prestito alle famiglie

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

TAEG

30

TAEG

Per acquisto abitazione

TAEG

31

TAEG


Tavola 6

Nuove operazioni in prestiti rinegoziati

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

totale

88

Ammontare

Per acquisto abitazione

totale

89

Ammontare

Per altri scopi

totale

90

Ammontare

A società non finanziarie

totale

91

Ammontare


(1)  Per questa categoria di strumento, le famiglie e le società non finanziarie sono accorpate e assegnate al settore delle famiglie.


ALLEGATO II

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

(a)

Le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro le scadenze fissate dalla BCN dello Stato membro dell'area dell’euro (di seguito «la BCN competente») in cui è residente il soggetto segnalante;

(b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente;

(c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCN competente;

(d)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla competente.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

(a)

le informazioni statistiche devono essere corrette;

(b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

(c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto; e;

(d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi di conformità concettuale

(a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e le classificazioni previsti nel presente regolamento;

(b)

all’occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

(c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi di revisione:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere corredate di una nota esplicativa.


ALLEGATO III

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

(di cui all’articolo 8)

Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18)

(GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24)

Modificato da:

 

Regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21)

GU L 371 del 18.12.2004, pag. 38.

 

Regolamento (CE) n. 290/2009 (BCE/2009/7)

(GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 75)

 

Regolamento (EU) n. 674/2010 (BCE/2010/7)

(GU L 196 del 28.7.2010, pag. 23)


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18)

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 3

 

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Allegato I (1)

 

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato II

 

Allegato III

Allegato IV

 


(1)  Da includersi in un Indirizzo della BCE di rifusione dell'Indirizzo BCE/2007/9.


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