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Document 32001R0985

Regolamento (CE) n. 985/2001 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2001, che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2001/4)

OJ L 137, 19.5.2001, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 330 - 330
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 31 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 31 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 6 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/985/oj

32001R0985

Regolamento (CE) n. 985/2001 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2001, che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2001/4)

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 19/05/2001 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 985/2001 della Banca centrale europea

del 10 maggio 2001

che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/2001/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 110, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 34.3 e 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

È opportuno modificare il regolamento BCE/1999/4, del 23 settembre del 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(2) per i seguenti motivi:

L'esperienza ha dimostrato che la procedura attuale per la raccolta delle informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni, in particolare lo scambio di documenti e materiale originale tra la BCE e le banche centrali nazionali, si è rivelata troppo complicata. Pertanto, è necessario semplificare tale procedura al fine di garantire un regime efficiente e solido di amministrazione delle sanzioni fondato su una procedura spedita, continuando a garantire, allo stesso tempo, lo stesso livello di certezza del diritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento BCE/1999/4

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento BCE/1999/4 è modificato come segue: "5. La banca centrale nazionale considerata o la BCE, se del caso, raccoglie tutte le informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni in un fascicolo che deve essere tenuto per almeno cinque anni a partire dalla data nella quale la decisione sull'imposizione della sanzione diventa finale. La banca centrale nazionale competente trasmette alla BCE copia di tutti i documenti e del materiale originale in suo possesso riguardante la procedura d'infrazione."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventiquattresimo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2) Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

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