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Document 32001D0011

2001/912/CE: Decisione della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2001, su alcune condizioni riguardanti l'accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC) (BCE/2001/11)

OJ L 337, 20.12.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 4 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/912/oj

32001D0912

2001/912/CE: Decisione della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2001, su alcune condizioni riguardanti l'accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC) (BCE/2001/11)

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0049 - 0051


Decisione della Banca centrale europea

dell'8 novembre 2001

su alcune condizioni riguardanti l'accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC)

(BCE/2001/11)

(2001/912/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 16,

considerando che:

(1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(1) stabilisce alcune misure relative alla raccolta e conservazione dei dati concernenti banconote e monete false e all'accesso a tali dati.

(2) La lotta contro la falsificazione non può essere gestita solo a livello dell'area dell'euro. A questo fine il Consiglio dell'Unione europea ha adottato misure relative all'euro a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea (il terzo pilastro). Inoltre, il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica(2).

(3) È necessario che i processi e i sistemi già operativi per l'analisi della falsificazione e per la raccolta di informazioni sulla falsificazione siano incrementati. La BCE ha istituito il Centro di analisi della contraffazione e la Banca dati sulla valuta contraffatta. Risulta perciò opportuno provvedere alla riorganizzazione di quest'ultimo, mutandone la denominazione in "Sistema di monitoraggio delle contraffazioni" (SMC) e definendone le caratteristiche.

(4) La BCE fissa le condizioni che stabiliscono adeguate procedure per l'accesso ai dati pertinenti del SMC a norma dei regolamenti (CE) n. 1338/2001 e (CE) n. 1339/2001. A questo fine, all'interno di ciascuna delle Banche centrali nazionali (BCN) appartenenti al Sistema europeo di banche centrali, è istituito il Centro nazionale per la lotta alla contraffazione (CNC) ed è creata la funzione della gestione della sicurezza del CNC. La BCE, inoltre, stipula gli accordi e le intese necessari con la Commissione e l'Europol al fine di consentire loro l'opportuno accesso ai dati del SMC, nonché di consentire accesso al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), sempre in conformità del regolamento (CE) n. 1338/2001. Ogni accesso deve rispettare le norme minime di sicurezza pertinenti. Tale rispetto è essenziale, vista la natura riservata dei dati contenuti nel SMC. La natura riservata dei dati comporta che le informazioni che ciascun utente ottiene dal SMC debbano essere utilizzate esclusivamente allo scopo di adempiere alle proprie funzioni nella lotta contro la falsificazione dell'euro. La limitazione dell'accesso ai dati del SMC contribuisce a garantirne la riservatezza.

(5) Un manuale di procedura e norme minime di sicurezza relativi al SMC sono sul punto di essere approvati da parte del Consiglio direttivo della BCE. Tali documenti non sono destinati alla pubblicazione, vista la natura riservata dei dati che devono essere introdotti e resi disponibili nel SMC e dell'importanza di mantenere la riservatezza sull'utilizzo del SMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Nella presente decisione trovano applicazione le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001.

Articolo 2

Sistema di monitoraggio delle contraffazioni

1. L'archivio della moneta contraffatta (AMC) viene indicato con la nuova denominazione di Sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC). Ogni riferimento all'AMC contenuto in atti normativi precedenti deve ora intendersi riferito al SMC.

2. Il SMC è formato da un archivio centrale contenente tutte le informazioni di natura tecnica e statistica sulla contraffazione, riguardante tanto banconote quanto monete metalliche in euro, che abbia avuto origine negli Stati membri o in paesi terzi. Il SMC contiene, inter alia, sistemi di consultazione e di redazione, apparecchiature per scaricare e caricare dati, nonché reti di collegamento dei diversi utenti del SMC allo stesso SMC.

3. L'organizzazione e la gestione del SMC sono di competenza del Comitato esecutivo della BCE che, a questi fini, tiene conto delle indicazioni del Comitato per le banconote.

Articolo 3

Accesso ai dati del Sistema di monitoraggio delle contraffazioni

1. Oltre all'accesso concesso alle BCN, l'accesso ai dati pertinenti del SMC viene concesso alle altre autorità nazionali competenti, ivi inclusi i Centri nazionali di analisi (CNA) e, per quanto riguarda i dati relativi alle monete metalliche, i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC), conformemente al regolamento (CE) n. 1338/2001. A questo fine trovano applicazione le condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della presente decisione.

2. L'accesso ai dati pertinenti del SMC viene concesso alla Commissione europea, al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e all'Europol secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1338/2001. Le procedure regolanti tale accesso vengono specificate in accordi ed intese bilaterali con la BCE, secondo le circostanze.

3. Fatti salvi gli accordi relativi alle relazioni monetarie fra la Comunità e i terzi, la BCE può consentire l'accesso ai dati pertinenti del SMC alle autorità o ai centri incaricati di tali terzi.

4. In aggiunta al paragrafo 3 di cui sopra e sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1338/2001, la BCE può concedere l'accesso ai dati di interesse del SMC alle autorità o ai centri designati di paesi terzi. Questi possono anche acquisire dati specifici del SMC quando ciò sia ritenuto necessario dal Centro di analisi della contraffazione (CAC) della BCE.

Articolo 4

Introduzione dei dati nel Sistema di monitoraggio dei falsi da parte dei Centri nazionali di analisi e dai Centri nazionali di analisi delle monete

L'introduzione nel SMC dei dati relativi alla scoperta di falsificazioni di banconote in euro da parte di qualcuno o tutti i CNA e l'invio al CAC della BCE di ogni nuovo tipo di banconota in euro per la quale si sospetti la falsificazione, avviene secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1338/2001 e del manuale di procedura approvato dal Consiglio direttivo della BCE con il concorso del Consiglio generale della BCE. I CNA diversi dalle BCN, o che non siano stati istituiti all'interno di una BCN, vengono sentiti in merito al manuale di procedura. Verranno altresì attuati i necessari adattamenti del manuale di procedura riguardanti l'introduzione nel SMC dei dati relativi alle monete metalliche da parte del CTSE e degli CNAC.

Articolo 5

Centri nazionali per la lotta alla contraffazione

1. Il compito di gestire l'accesso al SMC di cui all'articolo 3 è attribuito, all'interno degli Stati membri, a un CNC istituito presso ciascuna BCN. Tale CNC facilita anche le comunicazioni riguardanti tutte le questioni relative al SMC negli Stati membri. In relazione a tali compiti, all'interno di ogni CNC è individuato il ruolo del responsabile della gestione della sicurezza.

2. In accordo con la BCE, il CNC autorizza i diversi livelli di accesso al SMC indicati nell'articolo 3, in conformità del disposto del primo paragrafo di cui sopra. A tal fine, i necessari nomi degli utenti e le differenti categorie di utenti e di livelli di accesso fra tali utenti vengono istituiti e decisi dal responsabile della gestione della sicurezza del CNC di cui al presente articolo.

Articolo 6

Osservanza delle norme di sicurezza previste dal Sistema di monitoraggio dei falsi

Le norme minime di sicurezza da seguire ai fini dell'accesso al SMC da parte di ogni autorità o centri (CNC e/o CNAC), ove si trovino utenti del SMC, e da parte degli utenti stessi, sono adottati dal Consiglio direttivo della BCE con l'assistenza del Consiglio generale della stessa. Essi vengono notificati ai CNC.

Articolo 7

Riservatezza

1. Ogni autorità o centro nel quale si trovino utenti del SMC provvede ad informarli della natura riservata dei dati del SMC e di qualunque restrizione all'accesso ricadente su ciascun utente di quell'autorità o centro e delle altre autorità o degli altri centri, ogni qualvolta il responsabile della sicurezza del CNC competente ne dia comunicazione a questi ultimi. Il CNC competente può richiedere che ciascuna autorità o centro sottoscriva una dichiarazione di riservatezza nella quale certifichi di aver debitamente preso nota del contenuto della presente decisione. Ciascuna autorità o centro si consulta con il CNC competente a proposito di ogni questione che possa sorgere in relazione alla riservatezza dei dati del SMC. I CNC si consultano con il CAC della BCE in relazione all'esito di tale richiesta o di tale parere.

2. Il CNC competente viene sentito in merito alle comunicazioni contenenti i dati del SMC indirizzati al pubblico, ad enti creditizi ed ai produttori dei pertinenti macchinari. Esso si consulta altresì con il CAC della BCE.

3. La BCE sente il CNC competente in relazione ad ogni sospensione dell'accesso. Tanto la BCE, quanto il CNC interessato, possono sospendere l'accesso al SMC ad ogni utente quando ciò risulti necessario per tutelare la riservatezza dei dati del SMC. Il CNC interessato si consulta con l'autorità o centro al quale tale utente fa riferimento al fine di ripristinare le condizioni adeguate all'utilizzo del SMC.

4. Le norme minime di sicurezza indicati nell'articolo 6, nonché i manuali di procedura indicati nell'articolo 4, una volta approvati dal Consiglio direttivo, non vengono pubblicati in virtù della loro natura riservata.

Articolo 8

Controllo

I CNC stabiliscono, in consultazione con le autorità o i centri competenti, le procedure che consentono il controllo del rispetto, da parte di questi ultimi, degli articoli 6 e 7, nonché l'adozione delle misure conseguenti appropriate. Tali procedure prevedono altresì una forma di partecipazione della BCE a tale controllo. In consultazione con le BCN, la BCE stabilisce altresì procedure per il controllo della conformità della presente decisione da parte dei CNC.

Articolo 9

Attuazione

Il Comitato esecutivo della BCE adotta le misure che attuano la presente decisione necessarie a che il SMC sia efficiente e sicuro, tra le quali tutte le misure relative al manuale di procedura o alle norme minime di sicurezza indicate rispettivamente agli articoli 4 e 6. A questi fini terrà conto delle indicazioni del Comitato per le banconote. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di ogni misura adottata in applicazione del presente articolo. Inoltre, la BCE può, in via generale, fornire chiarimenti tecnici e specificazioni riguardanti l'utilizzazione o la sicurezza del SMC.

Articolo 10

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2001.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 novembre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

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