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Document 32001O0010
Guideline of the European Central Bank of 25 October 2001 amending Guideline ECB/2000/6 on the implementation of Article 52 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank after the end of the transitional period (ECB/2001/10)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 ottobre 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/6 sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2001/10)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 ottobre 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/6 sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2001/10)
OJ L 304, 21.11.2001, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 ottobre 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/6 sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2001/10)
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0028 - 0029
Indirizzo della Banca centrale europea del 25 ottobre 2001 che modifica l'indirizzo BCE/2000/6 sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2001/10) (2001/805/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e gli articoli 16 e 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), considerando quanto segue: (1) L'indirizzo BCE/2000/6, del 20 luglio 2000, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio(1) contiene le condizioni alle quali le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti cambiano le banconote di altri Stati membri partecipanti al loro rispettivo valore di parità. L'articolo 3 di tale indirizzo stabilisce che per essere idonee ad essere cambiate, le banconote non devono essere gravemente mutilate e menziona specificamente due categorie di banconote non idonee ad essere cambiate. (2) Alcune BCN hanno deciso di mettere in atto un sistema di marcatura delle banconote nazionali dopo il 1o gennaio 2002, inteso a facilitare e proteggere il ritiro di banconote nazionali. L'obiettivo di tale marcatura è quello di scoraggiare il pubblico dall'accettare le banconote nazionali e far sì che esse non continuino ad essere usate come aventi corso legale. (3) Avendo riguardo all'obbligo generale di cambiare le banconote di altri Stati membri partecipanti, ci si deve assicurare che le banconote marcate vengano escluse, vale a dire, che le banconote marcate siano trattate come quelle mutilate. Pertanto, l'articolo 3 dell'indirizzo BCE/2000/6 necessita di essere modificato di conseguenza, in modo da far sì che le banconote marcate siano menzionate esplicitamente tra le categorie di banconote non idonee ad essere cambiate. (4) Inoltre, è riconosciuto che le informazioni sulle procedure di marcatura nei diversi Stati membri debbano essere messe a disposizione sul sito Internet della BCE. (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Introduzione di un nuovo considerando Nell'indirizzo BCE/2000/6 è inserito il seguente considerando: "(4 A) Come regola generale, è riconosciuto che banconote gravemente mutilate non sono idonee ad essere cambiate e che verrà fatto specifico riferimento a determinate categorie di banconote da escludere dalle regole sul cambio. Il sistema di marcatura verrà realizzato dalle BCN di alcuni Stati membri partecipanti nell'intento di facilitare e proteggere il ritiro di banconote nazionali e pertanto le banconote marcate saranno esplicitamente annoverate tra quelle non idonee allo scambio. Si ritiene necessario mettere a disposizione sul sito Internet della BCE le informazioni sulle procedure di marcatura nei diversi Stati membri." Articolo 2 Modifica dell'articolo 1 Nell'articolo 1 dell'indirizzo BCE/2000/6 è aggiunto, dopo il quarto trattino, il testo seguente: "- per 'marcatura' si intende l'identificazione delle banconote nazionali con un segno distintivo e specifico, ad esempio fori realizzati con perforatori, compiuta da istituzioni autorizzate all'attuazione di strumenti giuridici adottati a livello di ciascuno Stato membro partecipante, nell'intento di facilitare il ritiro dalla circolazione delle banconote nazionali." Articolo 3 Modifica dell'articolo 3 L'articolo 3 della decisione BCE/2000/6 è modificato come segue: "Le banconote di altri Stati membri partecipanti idonee allo scambio in conformità del presente indirizzo non devono essere gravemente mutilate. In particolare, le banconote non devono essere composte da di più di due parti incollate della medesima banconota o essere state danneggiate da dispositivi antifurto. Inoltre, non devono essere state marcate né danneggiate in modo da rendere impossibile il controllo della presenza di una marcatura." Articolo 4 Disposizioni finali Il presente indirizzo si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti che siano state presentate per il cambio tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2002. Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo. Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 ottobre 2001. Per il Consiglio direttivo della BCE Willem F. Duisenberg (1) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 66; versione consolidata pubblicata nella GU C 325 del 21.11.2001.