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Document 32001O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002 (BCE/2001/1)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 80–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/151/oj

32001O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002 (BCE/2001/1)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0080 - 0083


Indirizzo della Banca centrale europea

del 10 gennaio 2001

che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002

(BCE/2001/1)

(2001/151/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e gli articoli 16 e 26.4 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, a decorrere dal 1o gennaio 2002 "la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro"(1).

(2) La consegna di banconote in euro ad alcuni gruppi di operatori in anticipo rispetto al 1o gennaio 2002 allevierebbe l'onere logistico comportato dall'introduzione dell'euro, contribuendo a ridurre i costi connessi con la fase di doppia circolazione che farà seguito al periodo di transizione.

(3) La consegna anticipata di banconote in euro non è intesa a determinare la loro circolazione anticipata fra il pubblico, poiché le banconote in euro non avranno corso legale fino al 1o gennaio 2002. Sarà pertanto necessario osservare una serie di restrizioni atte ad evitare la loro immissione in circolazione prima di tale data.

(4) La consegna anticipata di banconote in euro agli enti creditizi o agli agenti da essi nominati e la consegna anticipata di seconda istanza ad altri operatori possono essere condotte unicamente nel quadro di accordi o contrattuali o regolamentari stipulati fra le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e gli enti creditizi.

(5) Prima del 1o gennaio 2002 le banconote in euro sono iscritte fuori bilancio ma contabilizzate al loro valore nominale poiché, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98, vi è la certezza giuridica che esse acquisiranno corso legale a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(6) Le banconote predistribuite sono addebitate agli enti creditizi alle date e secondo il piano di addebito specificati nel presente indirizzo. Tale piano tiene conto dell'eccedenza di circolante originata dalla sostituzione del contante nel 2002.

(7) È necessario prevedere misure appropriate per la copertura del rischio di credito connesso con la consegna anticipata; queste possono comprendere il ricorso alla riserva della proprietà, la fornitura di garanzie sotto forma di attività, nel quadro di specifici accordi, di contante depositato su un conto apposito remunerato ad un tasso pari a quello applicato alle riserve obbligatorie, ovvero sotto ogni altra forma ritenuta idonea dalle BCN.

(8) Per tutto il tempo in cui le banconote predistribuite rimangono proprietà delle BCN è necessario provvedere, mediante la sottoscrizione di polizze o con altri mezzi idonei, ad un'adeguata copertura assicurativa come minimo contro il danneggiamento, il furto e la rapina. Per contrastare il rischio di un uso pubblico anticipato delle banconote predistribuite, è possibile prevedere clausole penali o effettuare ispezioni e revisioni contabili.

(9) La consegna anticipata è un'operazione di natura logistica tesa ad agevolare l'attuazione dei piani nazionali di sostituzione del contante dei quali le BCN sono responsabili in via primaria; nell'applicare il presente indirizzo, le BCN si impegnano a seguire un approccio flessibile e non burocratico, tengono conto delle peculiarità nazionali e cercano di minimizzare l'onere per il settore creditizio al fine di assicurare che la sostituzione del contante avvenga senza difficoltà.

(10) Si riconosce che, sebbene la decisione riguardante il regime per l'emissione delle monete metalliche in euro competa in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN svolgono un ruolo essenziale nella loro distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente indirizzo riguardanti le monete in euro hanno un carattere complementare e devono essere applicate dalle BCN unicamente nel quadro regolamentare stabilito dalle competenti autorità nazionali.

(11) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- per "società di servizi e trasporto valori" si intende un operatore che fornisce servizi di trasporto e di immagazzinamento di banconote e monete per gli enti creditizi,

- per "enti creditizi" si intendono le istituzioni ammesse ad effettuare operazioni di politica monetaria in conformità dell'indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2000/7)(2),

- per "Eurosistema" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN) e la BCE,

- per "area dell'euro" si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,

- per "consegna anticipata" si intende la consegna materiale di banconote e monete in euro agli enti creditizi o ai loro agenti da parte delle BCN, effettuata fra il 1o settembre e il 31 dicembre 2001 in conformità delle eventuali disposizioni legali o contrattuali stabilite dalle BCN o stipulate fra queste ultime e gli enti creditizi,

- per "banca centrale nazionale" (BCN) si intende la BCN di uno Stato membro partecipante,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia,

- per "consegna anticipata di seconda istanza" si intende la consegna di banconote e monete in euro a terzi da parte degli enti creditizi o dei loro agenti, effettuata fra il 1o settembre e il 31 dicembre 2001, in conformità delle disposizioni contrattuali stipulate fra gli enti creditizi o i loro agenti e terzi.

CAPITOLO II

CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 2

Controparti ammesse

1. Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote e monete in euro alle istituzioni creditizie.

2. Le BCN possono autorizzare gli enti creditizi a nominare, in veste di loro agenti per le operazioni di consegna anticipata, le società di servizi e trasporto valori o altri operatori, come Automatia in Finlandia, che detengano un conto presso le BCN.

3. Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote e monete in euro alle istituzioni che forniscono servizi di deposito in conto corrente per privati, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), modificata dalla direttiva 2000/28/CE(4).

4. Le BCN possono autorizzare gli uffici postali nazionali titolari di un conto presso di esse a ricevere in anticipo banconote e monete in euro.

Articolo 3

Consegna materiale

1. Le BCN possono avviare le operazioni di consegna anticipata agli enti creditizi o ai loro agenti a decorrere dal 1o settembre 2001.

2. Le BCN richiedono agli enti creditizi e ai loro agenti di custodire in modo sicuro le banconote e le monete in euro ricevute in anticipo.

3. Le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di distribuire le banconote in euro ricevute conformemente a quanto finora stabilito prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale), se non altrimenti disposto dal presente indirizzo.

Articolo 4

Diritti di proprietà sulle banconote in euro predistribuite

1. Le banconote in euro consegnate in anticipo dalle BCN restano di loro proprietà fino alle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale). Nel caso in cui una BCN consideri che la riserva della proprietà non sia giuridicamente realizzabile o legalmente vincolante, i diritti delle BCN sulle banconote in euro predistribuite possono essere garantiti mediante la consegna di attività idonee definite all'articolo 11.

2. È possibile costituire in garanzia tali attività anche in presenza di accordi per la riserva della proprietà.

Articolo 5

Copertura assicurativa in caso di danneggiamento, furto e rapina di banconote e monete

Le BCN garantiscono che gli enti creditizi o, se del caso, i loro agenti si assicurino come minimo contro il danneggiamento, il furto e la rapina delle banconote e delle monete ricevute, le quali restano di proprietà delle BCN, mediante la sottoscrizione di polizze o con altri mezzi idonei. Le condizioni per la consegna anticipata non prendono in considerazione la copertura assicurativa dei rischi propri degli enti creditizi o, se del caso, dei loro agenti, che rimane loro esclusiva responsabilità.

Articolo 6

Prevenzione di un uso anticipato da parte del pubblico

Al fine di verificare l'osservanza da parte degli enti creditizi o dei loro agenti degli obblighi in materia di prevenzione di un uso pubblico delle banconote in euro prima della data prestabilita, e al solo scopo di accertare la presenza delle banconote predistribuite, le BCN hanno la facoltà di decidere che le disposizioni regolamentari o gli accordi contrattuali riguardanti la consegna anticipata contemplino la possibilità di effettuare ispezioni e revisioni contabili.

Articolo 7

Clausole penali contrattuali o regolamentari

Nel caso in cui gli enti creditizi o i loro agenti non adempiano agli obblighi cui sono soggetti, ad esempio immettendo in circolazione le banconote in euro prima del 1o gennaio 2002, ovvero agendo in modo da determinarne l'immissione in circolazione prima di questa data, tale inadempimento è considerato pregiudizievole per l'obiettivo dell'Eurosistema, rappresentato da una ordinata sostituzione del contante, e dà luogo al pagamento di una penale di natura contrattuale o, se del caso, regolamentare, che deve essere richiesta dalla BCN interessata per un ammontare proporzionale al danno subito. Tale penale non è richiesta dalle BCN laddove lo Stato membro partecipante in oggetto abbia emesso un provvedimento normativo che fornisce un livello equivalente di protezione.

Articolo 8

Requisiti di segnalazione del SEBC

Ai fini della compilazione della situazione contabile consolidata settimanale e del bilancio consolidato del SEBC (Eurosistema):

a) fra il 1o settembre e il 31 dicembre 2001, le BCN iscrivono fuori bilancio, al valore nominale, l'ammontare di banconote e monete in euro predistribuite. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le banconote e le monete in euro sono considerate voci di bilancio e la loro iscrizione deve essere effettuata il primo giorno lavorativo del 2002;

b) a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'ammontare complessivo delle banconote predistribuite è ricompreso nel dato relativo alle banconote in circolazione e la sua iscrizione a bilancio deve essere effettuata il primo giorno lavorativo del 2002. La differenza fra il totale delle banconote predistribuite agli enti creditizi o ai loro agenti e gli ammontari addebitati sui conti che tali istituzioni o agenti detengono presso le BCN è trattata come un prestito garantito non remunerato rimborsabile in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 9

Operazioni di addebito e di accredito

1. Le banconote e le monete in euro predistribuite agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti sono addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN al valore nominale e secondo un "modello generale di addebito" che prevede la suddivisione della somma in tre tranches, addebitate rispettivamente il 2, il 23 e il 30 gennaio del 2002.

2. Le banconote e le monete in euro consegnate agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti a decorrere dal 1o gennaio 2002 sono addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti; le banconote e le monete in euro restituite dagli enti creditizi o, se del caso, dai loro agenti a decorrere dal 1o gennaio 2002 sono accreditate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti.

3. Le banconote e le monete in valuta nazionale restituite dagli enti creditizi o, se del caso, dai loro agenti sono accreditati sui rispettivi conti detenuti presso le BCN secondo le pratiche correnti.

Articolo 10

Copertura del rischio di credito

Per gli ammontari di banconote e monete predistribuiti entro il 31 dicembre 2001, le attività stanziabili in garanzia definite all'articolo 11 sono consegnate alle BCN entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del 2001. Le attività indicate all'articolo 11, paragrafo 1, sono fornite nel quadro di opportuni accordi conformemente alle disposizioni dell'indirizzo BCE/2000/7. Un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito fino all'estinzione degli obblighi di garanzia.

Articolo 11

Attività stanziabili in garanzia

1. Nell'ambito delle operazioni di consegna anticipata e di consegna anticipata di seconda istanza sono considerate stanziabili a titolo di garanzia tutte le attività utilizzate a questo stesso fine nelle operazioni di credito dell'Eurosistema ai sensi dell'indirizzo BCE/2000/7, nonché ogni altra attività approvata dal Consiglio direttivo su proposta di una BCN.

2. A titolo di garanzia può essere inoltre fornito denaro contante sotto forma di deposito su un apposito conto remunerato allo stesso tasso applicato alle riserve obbligatorie, ovvero sotto ogni altra forma ritenuta adeguata dalle BCN.

Articolo 12

Aspetti statistici

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea del 31 agosto 2000(6), le BCN assicurano che, nel periodo compreso fra il 1o settembre e il 31 dicembre 2001, le IFM non iscrivano in bilancio le posizioni e le operazioni aventi per oggetto le banconote e le monete predistribuite.

Articolo 13

Distribuzione a succursali situate all'interno dell'area dell'euro

Subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nel presente indirizzo, le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti a distribuire dal 1o settembre 2001 le banconote ricevute alle proprie succursali situate all'interno dell'area dell'euro.

Articolo 14

Distribuzione a succursali o sedi centrali situate al di fuori dell'area dell'euro

Subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nel presente indirizzo, le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti a distribuire dal 1o dicembre 2001 le banconote ricevute alle proprie succursali o, se del caso, alle sedi centrali situate al di fuori dell'area dell'euro.

CAPITOLO III

CONSEGNA ANTICIPATA DI SECONDA ISTANZA

Articolo 15

Condizioni di consegna

1. Le BCN autorizzano gli enti creditizi o i loro agenti ad anticipare la consegna delle banconote e delle monete in euro a terzi nel periodo compreso fra il 1o settembre e il 31 dicembre 2001. Gli enti creditizi o i loro agenti assumono la piena responsabilità e i rischi inerenti alla consegna anticipata di seconda istanza, la quale è assoggettata alle condizioni stabilite dalle BCN in virtù del presente indirizzo.

2. Le BCN possono subordinare la consegna anticipata di seconda istanza effettuata dagli enti creditizi o dai loro agenti a obblighi di segnalazione.

3. Le BCN richiedono agli enti creditizi o ai loro agenti di garantire che negli accordi di consegna anticipata stipulati con terzi sia specificato che questi ultimi:

a) si astengono dal distribuire in qualsiasi modo le banconote in euro ricevute in virtù di quanto sopra stabilito prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale);

b) custodiscono in modo sicuro le banconote in euro ricevute;

c) sono tenuti al pagamento di penali contrattuali in caso di inadempimento dei propri obblighi, salvo nei casi in cui la legislazione nazionale vigente fornisca un livello di protezione equivalente.

Articolo 16

Esclusione del pubblico

Le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di concludere accordi per la consegna anticipata di seconda istanza di banconote in euro suscettibili di anticipare la loro immissione in circolazione tra il pubblico.

Articolo 17

Copertura del rischio di credito

Salvo i casi in cui si sia diversamente disposto, in applicazione del precedente articolo 4, paragrafo 2, le BCN ricevono in garanzia le attività stanziabili specificate all'articolo 11 al momento della consegna anticipata di seconda istanza, e per gli ammontari di banconote e monete predistribuite, fino all'estinzione degli obblighi di garanzia. Le attività indicate all'articolo 11, paragrafo 1, sono fornite nel quadro di opportuni accordi, conformemente alle disposizioni dell'indirizzo BCE/2000/7.

Articolo 18

Consegna anticipata di seconda istanza al di fuori dell'area dell'euro

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le BCN fanno divieto agli enti creditizi e ai loro agenti di effettuare consegne anticipate a terzi (compresi i dettaglianti) situate al di fuori dell'area dell'euro.

2. Le BCN autorizzano la consegna anticipata di seconda istanza: i) agli enti creditizi definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, situate al di fuori dell'area dell'euro e filiali di enti creditizi il cui principale centro operativo sia situato all'interno dell'area; ii) agli altri enti creditizi non aventi sede statutaria né amministrazione centrale all'interno dell'area dell'euro, a condizione che:

a) la consegna anticipata di seconda istanza sia condotta a decorrere dal 1o dicembre 2001;

b) si applichino le disposizioni previste al capitolo III;

c) ai soggetti indicati ai punti i) e ii) del presente paragrafo sia fatto assoluto divieto di effettuare ulteriori consegne anticipate a terzi.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE, entro il termine perentorio del 2 marzo 2001 copie degli strumenti giuridici adottati al fine di rispettare le disposizioni previste dal presente indirizzo.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente indirizzo non si applicano alla consegna materiale di banconote e monete in euro dalle BCN ad altre banche centrali situate al di fuori dell'area dell'euro.

2. Ove non diversamente previsto dalle normative nazionali che regolano i rapporti fra ciascuna BCN e il rispettivo Tesoro, si raccomanda che le BCN attuino le disposizioni del presente indirizzo relative alle monete in euro.

3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

4. Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 gennaio 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

(3) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(4) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

(5) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

(6) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

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