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Document 32000D0016(01)

2001/81/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sui conti annuali della Banca centrale europea, modificata il 15 dicembre 1999 e il 12 dicembre 2000 (BCE/2000/16)

OJ L 33, 2.2.2001, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32002D0011(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/81(2)/oj

32001D0081

2001/81/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sui conti annuali della Banca centrale europea, modificata il 15 dicembre 1999 e il 12 dicembre 2000 (BCE/2000/16)

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 02/02/2001 pag. 0001 - 0020


Decisione della Banca centrale europea

del 1o dicembre 1998

sui conti annuali della Banca centrale europea, modificata il 15 dicembre 1999 e il 12 dicembre 2000

(BCE/2000/16)

(2001/81/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") e in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 26.2 dello statuto, il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) stabilisce i principi contabili per i conti annuali della BCE.

(2) È stato tenuto debitamente conto del lavoro preparatorio svolto dall'Istituto monetario europeo (IME).

(3) Al fine di consentire un confronto, lo schema contabile introdotto dalla presente decisione deve essere reso applicabile ai conti annuali della BCE per l'anno 2000, sebbene la decisione entri in vigore il 1o gennaio 2001.

(4) La BCE ritiene che sia estremamente importante rendere più trasparente il quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), benché ciò non sia richiesto dal trattato che istituisce la Comunità europea. A tal fine, la BCE ha deciso di pubblicare una versione consolidata della decisione sui conti annuali della BCE del 1o dicembre 1998, come modificata il 15 dicembre 1999 e il 12 dicembre 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione:

- per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1o gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001,

- per "banche centrali nazionali" (BCN) si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"),

- per "Stati membri non partecipanti" si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

- per "Eurosistema" si intende l'insieme delle BCN e della BCE.

2. Ulteriori definizioni di termini tecnici utilizzati nella presente decisione sono riportate nel glossario che figura come allegato I.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le regole stabilite nella presente decisione si applicano ai conti annuali della BCE comprendenti lo stato patrimoniale, le partite registrate nei conti fuori bilancio della BCE, il conto economico e la nota integrativa dei conti annuali della BCE.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione degli elementi che compongono il risultato economico sono effettuate in modo prudente. Nel contesto della presente decisione, ciò significa che le plusvalenze non realizzate non sono registrate come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente a un conto di rivalutazione. Tuttavia, il principio della prudenza non giustifica la creazione di riserve occulte né la deliberata sotto/sovrastima di elementi dello stato patrimoniale e del conto economico;

c) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: le attività e le passività sono rettificate per tener conto di fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui i documenti di bilancio sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla data di chiusura dell'esercizio, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e scelte appropriate, i fatti stessi non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma ne viene data debita notizia;

d) rilevanza: non sono ammessi scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del risultato economico della BCE, a meno che essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrelevanti nel contesto generale dei documenti contabili dell'istituzione dichiarante e per quanto attiene alle modalità di rappresentazione dei dati della stessa;

e) continuità operativa: i documenti contabili sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività;

f) competenza: i proventi e gli oneri sono imputati al periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti, prescindendo dal momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti di reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti contabili.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Un'attività/passività finanziaria o di altro tipo è iscritta nello stato patrimoniale soltanto se:

a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con l'attività (passività) affluiscano alla (defluiscano dalla) istituzione dichiarante;

b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante;

c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Principio della data di regolamento

La registrazione contabile nel sistema contabile della BCE è basata sul principio della data di regolamento.

CAPITOLO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell'allegato II.

Articolo 7

Regole di valutazione per lo stato patrimoniale

1. Se non altrimenti specificato nell'allegato II, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione delle posizioni in oro, strumenti valutari, titoli e strumenti finanziari (in bilancio e "fuori bilancio") è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra differenze di rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza di rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro derivante dal cambio euro/dollaro USA alla data di rivalutazione. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera (considerando le operazioni in bilancio e "fuori bilancio") e distintamente per ogni singolo codice (stesso numero/tipo ISIN) per i titoli, eccetto quelli compresi fra le "Altre attività finanziarie", i quali sono trattati come disponibilità separate.

Articolo 8

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

1. Un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito (ricevuto) garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane registrato nell'attivo dello stato patrimoniale stesso. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione onde trattasi sono considerati dalla BCE, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è registrata come erogazione di un prestito garantito nell'attivo dello stato patrimoniale per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine aventi per oggetto titoli denominati in valuta estera non hanno alcuna incidenza sul costo medio della posizione in valuta.

4. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Tuttavia, se a fine esercizio i titoli presi in prestito non sono depositati presso il prenditore (prestatario), quest'ultimo è tenuto a costituire un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli e a scritturare una passività relativa al ritrasferimento dei titoli se questi nel frattempo sono stati venduti dal prenditore (prestatario) stesso.

5. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Nelle situazioni contabili non figurano le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL CONTO ECONOMICO

Articolo 9

Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

a) gli utili e le perdite da negoziazione (realizzati) sono imputati al conto economico;

b) le plusvalenze da valutazione (non realizzate) non sono registrate tra i proventi, bensì imputate direttamente in un conto di rivalutazione;

c) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente conto di rivalutazione;

d) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze da valutazione (non realizzate);

e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze da valutazione (non realizzate) relative a un titolo, a una valuta o a disponibilità di oro con plusvalenze da valutazione (non realizzate) riguardanti altri titoli, o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli scarti (sconti) relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo del tasso di rendimento interno è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti denominati in valute estere sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato di fine anno e stornati in base allo stesso tasso di cambio.

4. Solo le operazioni che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione (realizzati) su cambi.

5. Consistenze su speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare minusvalenze da valutazione (non realizzate) nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente (standard) conto di rivalutazione come descritto nel precedente paragrafo 1, lettera c), di questo articolo, prima della compensazione di tali minusvalenze ai sensi dell'articolo 33.2 dello statuto. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle attività rilevanti.

Articolo 10

Determinazione del costo delle transazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo delle transazioni si applicano le seguenti norme generali:

a) per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli, al fine di determinare il "costo (di acquisto) del venduto" tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi, è utilizzato su base giornaliera il metodo del costo medio;

b) il costo medio (in termini di prezzo o di tasso di cambio) dell'attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio;

c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non è incluso nel costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni sono considerate al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b) le commissioni di custodia e amministrazione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati come facenti parte del costo inerente ad una data operazione, e sono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c) i proventi sono registrati al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno stesso; oppure ii) al fine di calcolare il prezzo medio modificato, vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento;

c) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato del giorno in cui ha luogo il regolamento;

d) le acquisizioni nette di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli acquisti di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di vendite nette, il calcolo degli utili o perdite da negoziazione (realizzati) è basato sul costo medio delle rispettive consistenze (in valute o oro) del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso di cambio/prezzo dell'oro medio relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione (realizzati). Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, le vendite nette incidono sul costo medio della posizione debitoria, mentre gli acquisti netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo dell'oro medio ponderato esistente;

e) le spese per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputate al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI "FUORI BILANCIO"

Articolo 11

Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei relativi utili o perdite.

2. Gli swaps su tassi d'interesse, i futures, i forward rate agreements e gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati come operazioni non connesse con quelle che si riflettono nella situazione patrimoniale.

3. Gli utili e le perdite rivenienti dagli strumenti finanziari "fuori bilancio" sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelle relative agli strumenti inscritti nella situazione patrimoniale.

Articolo 12

Operazioni a termine in cambi

1. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite da negoziazione sulle operazioni di vendita vengono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, secondo il procedimento del confronto giornaliero tra acquisti e vendite. Gli utili e perdite da negoziazione vengono considerati come non realizzati fino alla data di regolamento e trattati in conformità dell'articolo 9.1.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

3. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate, e a fine trimestre l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico.

4. Gli acquisti a termine incidono sul costo medio della posizione in valuta a partire dalla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, a seconda delle convenzioni di mercato vigenti per il regolamento delle operazioni a pronti, al tasso di cambio di acquisto a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze da valutazione risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 13

Swaps su valute

1. Gli acquisti e le vendite a pronti sono rilevati nei conti di situazione patrimoniale alla data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine.

3. Le vendite sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione, pertanto non si producono né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate alla data di regolamento.

6. Il costo medio della posizione in valuta resta invariato.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla posizione a pronti.

Articolo 14

Futures su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i futures su tassi di interesse sono registrati in conti "fuori bilancio".

2. Il margine iniziale di garanzia è rilevato come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nei conti di situazione patrimoniale.

3. I movimenti giornalieri dei margini di variazione sono rilevati nella situazione patrimoniale in un conto separato, come attività oppure come passività, a seconda dell'evoluzione del prezzo del contratto future. Il giorno di chiusura dell'operazione aperta si applica lo stesso procedimento; subito dopo il conto separato viene estinto e il complessivo risultato dell'operazione viene rilevato come utile o perdita a prescindere dalla circostanza che la consegna abbia o non abbia luogo. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

5. Le conversione in euro, ove necessaria, è effettuata alla data di chiusura della posizione al tasso di cambio di mercato di quel giorno. Nello stesso giorno, l'eventuale introito di valuta estera incide sul costo medio della posizione in tale valuta.

6. In occasione dell'adeguamento giornaliero, i profitti e le perdite sono registrati in separati conti di situazione patrimoniale. Un conto separato dal lato dell'attivo rappresenta una perdita, mentre un conto separato dal lato del passivo rappresenta un guadagno. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico e accreditate in un conto del passivo (Altre passività).

7. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); il conto economico viene accreditato per eventuali utili all'atto della chiusura (o scadenza) dell'operazione. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate a un conto di sospeso (Altre attività) e accreditate al conto rivalutazione.

Articolo 15

Swaps su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono rilevati in conti "fuori bilancio".

2. I previsti pagamenti di interessi, sia in entrata che in uscita, vengono registrati in base al principo della competenza. Per ciascun contratto di swap è consentita la registrazione dei pagamenti netti.

3. Gli swaps su tassi di interesse in una data valuta estera incidono sul costo medio della posizione in tale valuta quando sussiste una differenza tra i pagamenti in entrata e in uscita. Una differenza della specie indicata che si traduca in un introito di valuta incide sul costo medio della valuta allorquando il pagamento in entrata è esigibile.

4. Ogni swap su tassi di interesse è valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 16

Forward rate agreements

1. I forward rate agreements sono registrati in conti "fuori bilancio" alla data di contrattazione.

2. Il pagamento differenziale effettuato da un contraente all'altro dalla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. Non ha luogo la rilevazione dei pagamenti in base al principio della competenza.

3. Nel caso di forward rate agreements in una valuta estera, il pagamento differenziale influisce sul costo medio della posizione in quella valuta. Il pagamento differenziale viene convertito in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni forward rate agreement viene valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 17

Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli possono essere contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento. Il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c) alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione (realizzato/a);

d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se la BCE detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale la BCE non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d);

e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo a termine di mercato per la rimanente durata del contratto. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) di fine esercizio vengono addebitate al conto economico, mentre le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto rivalutazione. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico;

Metodo B:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti fuori bilancio, dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate;

b) a fine trimestre la rivalutazione di un titolo è effettuata sulla base della posizione netta risultante dalle partite registrate in conti di situazione patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo rilevate nei conti "fuori bilancio". L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di riacquisto;

c) il risultato economico di una vendita a termine è rilevato nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale (o il costo medio degli impegni di acquisto registrati "fuori bilancio" se la posizione inclusa nella situazione patrimoniale è insufficiente) al momento della vendita.

CAPITOLO V

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 18

Schemi

1. Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE è stabilito nell'allegato III.

2. Lo schema del conto economico pubblicato della BCE è stabilito nell'allegato IV.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario è l'organo del SEBC deputato ad assistere il consiglio direttivo, per il tramite del comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione e all'applicazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC.

2. Nell'interpretare le disposizioni della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Articolo 20

Norme transitorie

Tutte le attività e passività in essere alla fine della giornata lavorativa del 31 dicembre 1998, sono rivalutate il 1o gennaio 1999. I prezzi e tassi di mercato applicati dalla BCE per la redazione della situazione patrimoniale iniziale del 1o gennaio 1999 costituiscono il nuovo costo medio all'avvio del periodo transitorio.

Articolo 21

Disposizioni finali

La presente decisione nell'attuale versione modificata entra in vigore il 1o gennaio 2001. Tuttavia, gli schemi modificati introdotti dalle disposizioni ivi contenute si applicano anche allo schema della situazione patrimoniale annuale della BCE del 31 dicembre 2000 e al conto economico della BCE per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2000.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2000.

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

ALLEGATO I

GLOSSARIO

Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. "Riserve"). Gli accantonamenti per passività e oneri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Ammortamento in quote costanti: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Attività: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

Attività finanziaria: attività sotto forma di i) contante; ii) diritto contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; iii) diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; iv) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

Conti di rivalutazione: conti di situazione patrimoniale nei quali viene registrata la differenza fra il costo (aggiustato) di acquisizione di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto in cambi a termine: prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un'altra valuta (solitamente la moneta nazionale) per consegna a una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Corso secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Costi dell'operazione (transazione): costi che possono essere considerati inerenti a una specifica operazione.

Costo medio: costo determinato con il metodo della media continua (o ponderata), in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato registrato nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Disponibilità (o consistenza) in valuta: posizione netta nella valuta considerata. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

Forward rate agreement: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Interlinking: insieme di infrastrutture techniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del sistema di pagamento della BCE (EPM) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema Target.

International Securities Identification Number (ISIN): numero di indentificazione assegnato a ciascun titolo dall'autorità rispettivamente competente.

Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono registrati nella data di regolamento.

Operazione a termine in titoli: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse (solitamente un titolo obbligazionario) a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ("reverse repo"): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestualmente rivenda tale attività, a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte ("triparty repo").

Operazione temporanea: operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del "reverse repo") o vende a pronti (nel caso del "repo") attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Passività: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria: qualsiasi passitivà che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza (da valutazione) non realizzata: utile/perdita risultante dalla valutazione di un'attività rispetto al suo costo (rettificato) di acquisizione.

Utili e perdite realizzati (da negoziazione): utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

Premio (o sovraprezzo): differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo allorché il secondo è superiore al primo.

Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, (solitamente) escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato (per esempio: borsa valori) oppure su un mercato non organizzato (mercato OTC).

Prezzo dell'operazione (transazione): prezzo convenuto fra le parti alla stipula di un contratto.

Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate da market-makers o da mercati organizzati riconosciuti.

Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta il ripianamento dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riserva: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data della situazione patrimoniale.

Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

Swap su tassi di interesse (a valute incrociate): contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta (o in due valute differenti).

Swap su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

Target: sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo, composto da un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) presso ciascuna delle banche centrali nazionali, dal sistema EPM e dall'Interlinking.

Tasso di rendimento interno: tasso che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la pari.

ALLEGATO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nota:

la numerazione è riferita allo schema di stato patrimoniale riportata nell'allegato III.

ATTIVO

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PASSIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

STATO PATRIMONIALE ANNUALE DELLA BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DELLA BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

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