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Document 31999D0006(01)
Decision of the European Central Bank of 7 October 1999 amending the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/1999/6)
Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6)
Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6)
OJ L 314, 8.12.1999, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2004; abrogato e sostituito da 32004D0002
Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6)
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 08/12/1999 pag. 0032 - 0033
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 ottobre 1999 recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6) (1999/810/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), considerando quanto segue: (1) al fine di potenziare i mezzi disponibili per combattere le frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari, la BCE intende istituire un comitato antifrode indipendente incaricato di vigilare sulle attività svolte all'interno della stessa BCE; (2) per assicurare l'efficacia delle attività svolte dalla Banca centrale europea a tal fine, il comitato antifrode deve essere in grado di assolvere i propri compiti in modo indipendente all'interno della BCE; (3) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, non consente l'istituzione di un comitato antifrode indipendente; (4) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, attribuisce al solo presidente della BCE il potere di firmare decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE; che al fine di assicurare un appropriato grado di flessibilità è necessario consentire a membri del comitato esecutivo diversi dal presidente di firmare le decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE; (5) è necessario modificare di conseguenza il regolamento interno della Banca centrale europea, DECIDE: Articolo 1 Nuovo articolo 9 A del regolamento interno della Banca centrale europea È inserito nel regolamento interno della Banca centrale europea un nuovo articolo 9 A, formulato come segue: "Il Consiglio direttivo può decidere di istituire un comitato indipendente incaricato della prevenzione delle frodi all'interno della BCE." Articolo 2 Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno della Banca centrale europea L'articolo 17.4 del regolamento interno della Banca centrale europea è modificato come segue: "17.4 Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono firmate dal presidente. Le decisioni della BCE con le quali vengono irrogate sanzioni nei confronti di terzi sono firmate dal presidente, dal vicepresidente o da altri due membri del comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE riportano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo." Articolo 3 Disposizioni finali La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione ha effetto dal momento della pubblicazione. Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 1999. Il Presidente della BCE Willem F. DUISENBERG