EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998HB0007

Raccomandazione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro (BCE/1998/7)

OJ C 11, 15.1.1999, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0115(01)

Raccomandazione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro (BCE/1998/7)

Gazzetta ufficiale n. C 011 del 15/01/1999 pag. 0013 - 0015


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro (BCE/1998/7) (1999/C 11/08)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo denominato «statuto») e, in particolare, l'articolo 34.1 di detto statuto,

considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro (1), prevede un periodo di transizione di tre anni dalla data d'introduzione dell'euro all'emissione di banconote e monete in euro da parte del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito chiamato «SEBC») e degli Stati membri;

considerando che alcune istituzioni e agenti economici hanno monete e banconote denominati in euro privi di corso legale; considerando che tali fenomeni sono destinati ad aumentare con l'avvicinarsi della data di messa in circolazione delle monete e banconote in euro, in alcuni casi in buona fede per famigliarizzare il pubblico con la nuova moneta unica;

considerando che l'emissione di banconote e monete in euro non aventi corso legale, anche se effettuato con lo scopo di educare in anticipo la popolazione al prossimo passaggio all'euro, può indurre prassi irregolari, frodi ed errori suscettibili di colpire in particolare gli anziani e le persone scarsamente informate;

considerando che la maggior parte degli Stati membri dispone di una legislazione che prevede che il potere di emissione di monete e banconote denominate nella valuta nazionale sia limitato alle autorità monetarie nazionali; considerando che l'articolo 105a, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «trattato») recita che: «La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità»; considerando che il sistema legale degli Stati membri dovrebbe assicurare che non abbia luogo l'emissione non autorizzata di banconote;

considerando che, ai fini della presente raccomandazione, per banconote e monete non aventi corso legale sono da intendersi banconote e monete basate solo approssimativamente sui disegni delle banconote o monete in euro aventi corso legale, ovvero che imitano le banconote e monete reali, che potrebbero essere scambiate per banconote e monete reali, e che sono emesse allo scopo di essere utilizzate come mezzo di pagamento in un'area limitata, per un arco di tempo limitato o per un numero di merci o servizi limitato o che altrimenti potrebbero causare confusione nell'area dei pagamenti essendo largamente distribuite;

considerando che il passaggio all'euro significa, nel campo delle banconote, che dovrà esse messa in circolazione una serie completamente nuova di banconote e denominazioni, con corso legale entro un'area geografica che trascende i limiti territoriali attuali, all'interno dei quali le banconote nazionali sono utilizzate attualmente; considerando che la novità dei disegni significa che il pubblico generale inizialmente non avrà dimestichezza con i nuovi tagli e disegni delle banconote e monete in euro; considerando che il regime legale in essere nei confronti delle contraffazioni all'interno di questa estesa area di circolazione delle banconote differisce da uno Stato membro all'altro, considerando che le banconote in euro saranno anche detenute come riserve al di fuori dei limiti geografici dell'Unione monetaria, estendendone la circolazione a un'area geografica ancor più ampia; considerando che questa combinazione di fattori può contribuire a un aumento del rischio di contraffazione delle banconote nei periodi precedenti e successivi alla data di emissione delle banconote in euro;

considerando che i rischi di contraffazione sono suscettibili di aumentare, considerati i mezzi tecnologici attualmente disponibili per la riproduzione di banconote; considerando che attualmente sono disponibili dispositivi tecnici in grado di rilevare banconote in apparecchi fotocopiatori e a scansione elettronica a colori per impedirne la riproduzione; considerando che le banconote in euro saranno dotate delle caratteristiche tecnologiche atte ad assicurare l'efficacia di questi dispositivi tecnici; considerando che si devono contemplare mezzi legali atti a imporre queste soluzioni tecniche sugli apparecchi fotocopiatori e a scansione elettronica all'interno della Comunità europea al fine di proteggere gli agenti economici dall'aumentato rischio di contraffazione di banconote; considerando che la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1997, che sancisce le priorità per al cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam (2) ha dato priorità alla lotta all'utilizzo di nuove tecnologie per finalità criminali e all'utilizzo di tali tecnologie per combattere la criminalità;

considerando che l'impegno a prevenire la contraffazione riguarda sia la Comunità, in virtù delle sue competenze relative alla valuta unica, sia gli Stati membri, in virtù della loro competenza nella sfera del diritto penale e delle politiche riguardanti la lotta alla criminalità organizzata;

considerando che il SEBC ha un interesse acquisito nell'adottare tutte le misure atte ad assicurare una transizione fluida all'introduzione piena dell'euro e all'accettazione delle banconote in euro da parte del pubblico; considerando che tale interesse richiede la formulazione di una raccomandazione che sancisca taluni obiettivi politici, pur lasciando alle autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati membri la ponderazione di tali obiettivi e l'adozione delle misure adeguate alla loro attuazione;

considerando che Consiglio dell'unione Europea e degli Stati membri dovrebbe intendere la prossima emissione di banconote della moneta unica come un evento che inviti alla revisione delle politiche attualmente adottate dagli Stati membri relative alla lotta alla contraffazione;

considerando che dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea prevede la cooperazione delle forze di polizia nella prevenzione e nel campo della lotta alle forme gravi di criminalità internazionale; considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Europol del 26 luglio 1995 (3) richiede una decisione unanime da parte del Consiglio dell'Unione europea per ordinare all'Ufficio europeo di polizia di occuparsi della falsificazione di denaro e mezzi di pagamento; considerando che la Commissione europea dovrebbe essere del pari incaricata di tale cooperazione fra le forze di polizia nazionali nel campo della falsificazione di denaro e dei mezzi di pagamento; considerando che tale cooperazione dovrebbe essere idealmente istituita appieno prima dell'introduzione delle banconote e monete in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità non dovrebbero promuovere, ma piuttosto scoraggiare e controllare strettamente l'emissione, la detenzione e l'uso di banconote e monete in euro non aventi corso legale, in particolare prima del 1° gennaio 2002.

2. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei mezzi legali necessari ad assicurare il debito rispetto del divieto di emissione di banconote non autorizzate, come sancito dall'articolo 105a, paragrafo 1, del trattato. La legislazione nazionale esistente a tutela del diritto esclusivo delle banche centrali nazionali di emettere banconote nazionali dovrebbe essere adattata, ove necessario, prima del 2002 per tutelare il diritto esclusivo conferito dal trattato alla BCE per quanto concerne le banconote.

3. Gli Stati membri dovrebbero fare sì che i disegni delle banconote possano beneficiare, a norma di legge, delle tutele previste per i marchi registrati.

4. Il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero considerare una revisione delle attuali politiche di lotta alla contraffazione, al fine di dare corso all'iniziativa nello spirito del comune interesse, di valutare l'esigenza di armonizzare il diritto penale nel campo della contraffazione, di pervenire a una maggiore cooperazione istituzionale, giudiziaria e di polizia, di redigere nuove convenzioni a tale fine, di ricercare una maggiore coordinazione con i governi e organizzazioni esterni all'UE, di analizzare i nuovi mezzi tecnologici disponibili per la contraffazione di banconote e di portare a termine o studiare eventuali altri provvedimenti.

5. Sarebbe opportuno studiare la possibilità di organizzare una cooperazione fra le forze di polizia nazionali nel campo della falsificazione di denaro e dei mezzi di pagamento, tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o la Commissione europea, coinvolgendo la BCE in tali compiti.

6. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero considerare la proposizione di ogni misura legale necessaria ad assicurare che le banconote in euro contraffatte, una volta scoperte, siano trattenute da parte degli istituti di credito e da altre entità che ricevano e maneggino denaro in contanti e successivamente consegnate alle autorità competenti.

7. Si dovrebbe studiare una normativa comunitaria che renda obbligatoria l'installazione di dispositivi tecnici nelle fotocopiatrici a colori e nelle macchine di riproduzione grafica, siano esse fabbricate all'interno della Comunità o importate dall'esterno, in grado di consentire l'identificazione delle banconote e impedirne la riproduzione.

Al fine di assicurare che un regime analogo sia seguito in altri Stati, si raccomanda la preparazione in parallelo di una convenzione internazionale.

8. La presente raccomandazione è rivolta al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri.

9. La presente raccomandazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 7 luglio 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU C 11 del 15.1.1998, pag. 1.

(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Top