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Document 31998D0004(01)
Decision of the European Central Bank of 9 June 1998 on the adoption of the Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank as amended on 31 March 1999 (ECB/1998/4)
Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4)
Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4)
OJ L 125, 19.5.1999, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 3 - 3
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2001
Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4)
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1999 pag. 0032 - 0032
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 9 giugno 1998 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4) (1999/330/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, e l'articolo 47, paragrafo 2, quinto trattino, vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE); visto il contributo del consiglio generale della BCE; visto il parere del comitato del personale dell'Istituto monetario europeo; (1) considerando che lo statuto attribuisce al consiglio direttivo della BCE il compito di stabilire, su proposta del comitato esecutivo della BCE, le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE; (2) considerando che le condizioni di impiego devono contenere le norme che, unitamente ai contratti di lavoro, disciplinano i rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale; (3) considerando che le condizioni di impiego devono assicurare alla BCE la collaborazione di personale dotato delle più alte qualità di indipendenza, competenza, efficienza e integrità, assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e devono altresì consentire al personale di svolgere le proprie mansioni in condizioni atte a garantire la massima efficienza dei servizi; (4) considerando che le condizioni di impiego intendono promuovere parità di trattamento, certezza giuridica, trasparenza ed efficacia; (5) considerando che, conformemente alla politica di trasparenza perseguita dalla BCE, le condizioni di impiego del personale della BCE sono rese disponibili a tutte le parti interessate, DECIDE: Articolo 1 Con la presente sono adottate le condizioni di impiego del personale della BCE. Articolo 2 Per informazione di tutte le parti interessate, copie delle condizioni di impiego del personale della BCE sono ottenibili, su richiesta, presso la BCE(1). Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 1999. Il Presidente della BCE Willem F. DUISENBERG (1) Banca centrale europea, Direzione generale - Amministrazione e Personale, Casella postale 16 03 19, D-60066, Francoforte sul Meno.