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Document 42000X1230(01)

Accordo, del 16 novembre 2000, tra la Banca centrale europea e la Banca di Grecia avente per oggetto il credito della Banca di Grecia nei confronti della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC e questioni connesse

OJ L 336, 30.12.2000, p. 122–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2000/1230/oj

42000X1230(01)

Accordo, del 16 novembre 2000, tra la Banca centrale europea e la Banca di Grecia avente per oggetto il credito della Banca di Grecia nei confronti della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC e questioni connesse

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0122 - 0123


Accordo

del 16 novembre 2000

tra la Banca centrale europea e la Banca di Grecia avente per oggetto il credito della Banca di Grecia nei confronti della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC e questioni connesse

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA BANCA DI GRECIA,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2000/14, del 16 novembre 2000, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate(1), la Banca di Grecia ha nei confronti della Banca centrale europea (BCE) un credito denominato in euro equivalente al valore aggregato in euro del proprio contributo di attività di riserva in valuta estera. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che, in conformità dell'articolo 49.1 dello statuto, la Banca di Grecia trasferisce gli stessi ammontari di attività di riserva in valuta estera in o denominate in dollari USA, yen giapponesi e oro che avrebbe trasferito se fosse stata la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro che ha adottato la moneta unica (BCN partecipante) il 1o gennaio 1999; come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione della BCE BCE/2000/14, l'equivalente aggregato in euro delle attività di riserva in valuta estera trasferite dalla Banca di Grecia viene calcolato sulla base del cambio fra l'euro e il dollaro USA o lo yen giapponese stabilito il 29 dicembre 2000 con la procedura giornaliera di concertazione mediante teleconferenza tra le banche centrali che partecipano alla stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari USA dell'oncia di fino troy determinato il 29 dicembre 2000 al fixing di Londra alle 10.30, ora di Londra, e la BCE conferma alla Banca di Grecia appena possibile il 29 dicembre 2000 l'entità dell'importo così calcolato.

(2) Come disposto all'articolo 49.2 dello statuto, la Banca di Grecia contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve, e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che si conclude il 31 dicembre 2000.

(3) La BCE e la Banca di Grecia convengono che il credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE in conformità del primo considerando del presente accordo può essere ridotto mediante compensazione con l'importo che la Banca di Grecia è tenuta a trasferire in forza del secondo considerando del presente accordo.

(4) La BCE e la Banca di Grecia convengono di ridurre il credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE come indicato nel terzo considerando del presente accordo fino a un importo pari a 1028200000 EUR per assicurare che il rapporto fra l'ammontare in euro del credito della Banca di Grecia e quello aggregato dei crediti delle altre BCN partecipanti sia pari al rapporto fra la ponderazione assegnata alla Banca di Grecia e quella aggregata delle altre BCN partecipanti nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

(5) La BCE e la Banca di Grecia concordano altre modalità per il riconoscimento del credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE, ivi compresa la possibilità che, per l'andamento dei tassi di cambio, si renda necessario accrescerlo e non diminuirlo al fine di portarlo a 1028200000 EUR.

(6) Alla luce del presente accordo fra le parti, è necessario modificare il disposto all'articolo 4 dell'indirizzo del 3 novembre 1998, modificato dall'indirizzo BCE/2000/15, del 16 novembre 2000, avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti, che figura come allegato alla decisione BCE/2000/14, concernente la rinuncia da parte delle BCN partecipanti al proprio credito nei confronti della BCE nell'eventualità che un calo - originato esclusivamente da fluttuazioni del cambio o dei corsi dell'oro - dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta estera detenute dalla BCE determini per la BCE una minusvalenza da valutazione in un determinato esercizio finanziario del periodo transitorio compreso fra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'indirizzo BCE/2000/15, che figura come allegato alla decisione BCE/2000/14, il valore originale del credito della Banca di Grecia è posto pari a 1028200000 EUR.

(7) Conformemente al combinato disposto degli articoli 10.3 e 43.4 dello statuto, per qualsiasi decisione da prendere ai sensi dell'articolo 30 detto stesso, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo della BCE si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga; il Consiglio direttivo della BCE ha approvato la sottoscrizione del presente accordo da parte della BCE in ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 10.3 dello statuto,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di riconoscimento del credito della Banca di Grecia

1. Se, alla data finale alla quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta estera dalla Banca di Grecia, l'importo aggregato del credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto, e dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione BCE/2000/14 è superiore a 1028200000 EUR, alla stessa data esso viene riportato a 1028200000 EUR. Ciò avviene mediante compensazione con il contributo agli accantonamenti della BCE per minusvalenze da valutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio, rappresentati dai saldi detenuti sui conti di rivalutazione della BCE, dovuto dalla Banca di Grecia al 1o gennaio 2001 conformemente alle disposizioni congiunte dell'articolo 49.2 dello statuto, e dell'articolo 5 della decisione BCE/2000/14. Tale compensazione viene considerata un contributo anticipato agli accantonamenti per minusvalenze da valutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato rappresentati dai saldi detenuti sui conti di valutazione della BCE e il contributo anticipato si ritiene effettuato alla data della compensazione di cui sopra.

2. Qualora il contributo dovuto dalla Banca di Grecia agli accantonamenti della BCE per minusvalenze da valutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio, sia inferiore alla differenza tra a) l'importo aggregato del credito che la Banca di Grecia ha nei confronti della BCE in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2000/14 e b) 1028200000 EUR, il suddetto credito viene riportato a 1028200000 EUR secondo il seguente meccanismo: 1) viene effettuata una compensazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, e 2) la BCE versa alla Banca di Grecia un importo in euro pari alla differenza residua dopo la compensazione. Eventuali importi che la BCE è tenuta a versare in conformità del presente paragrafo diventano esigibili il 1o gennaio 2001. A tempo debito, la BCE fornisce le istruzioni necessarie per il trasferimento del suddetto importo, e degli interessi netti maturati sullo stesso, mediante Target (Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale). Per il calcolo degli interessi, effettuato su base giornaliera secondo la formula giorni effettivi/360, viene impiegato un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. Se, alla data finale alla quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta estera della Banca di Grecia, l'importo aggregato del credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2000/14 è inferiore a 1028200000 EUR, alla stessa data esso viene riportato a 1028200000 EUR. A questo scopo, la Banca di Grecia versa alla BCE un importo in euro pari a tale differenza. Gli importi eventualmente dovuti dalla Banca di Grecia ai sensi del presente paragrafo diventano esigibili il 1o gennaio 2001 e sono versati conformemente alle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione BCE/2000/14.

Articolo 2

Rinuncia al credito della Banca di Grecia

1. Se, a causa di una minusvalenza da valutazione registrata dalla BCE nell'esercizio finanziario terminante il 31 dicembre 2000, le altre BCN partecipanti hanno rinunciato ai rispettivi crediti nei confronti della BCE conformemente al disposto nell'articolo 4 dell'indirizzo BCE/2000/15, che figura come allegato alla decisione BCE/2000/14, il credito della Banca di Grecia pari a 1028200000 EUR viene decurtato della stessa percentuale cui hanno rinunciato le altre BCN partecipanti. In questo caso, la BCE versa alla Banca di Grecia un importo in euro pari alla decurtazione praticata.

2. L'importo che la BCE è tenuta a versare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è esigibile a partire dalla data in cui la rinuncia di cui sopra acquista efficacia. A tempo debito, la BCE dispone affinché il 30 marzo 2001 l'importo e gli interessi maturati sullo stesso siano trasferiti alla Banca di Grecia mediante Target. Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso fra la data in cui la rinuncia acquista efficacia e il 30 marzo 2001 su base giornaliera secondo la formula giorni effettivi/360, impiegando un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Esso viene redatto in due copie originali in lingua inglese debitamente firmate. La BCE e la Banca di Grecia conservano una copia ciascuna.

Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2000.

Banca centrale europea

Willem F. Duisenberg

Presidente

Banca di Grecia

Lucas D. Papademos

Governatore

(1) Vedi pagina 110 della presente Gazzetta ufficiale.

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