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Document 32018O0008

Indirizzo (UE) 2018/323 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8)

OJ L 62, 5.3.2018, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/323/oj

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/38


INDIRIZZO (UE) 2018/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 febbraio 2018

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato al fine di: (i) chiarire l'ambito dei soggetti dichiaranti dati di gruppo che possono essere identificati come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione da parte del Consiglio direttivo ai fini di tale regolamento e (ii) per incorporare la possibilità che i dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possano essere segnalati direttamente alla BCE. L'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (3) deve essere modificato per tenere conto di tali modifiche dal momento che esso prevede le procedure che devono essere seguite dalle banche centrali nazionali (BCN) in occasione della segnalazione alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

(2)

In particolare, l'allegato II contenente la lettera di notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) deve riflettere l'ulteriore specificazione dei criteri che il Consiglio direttivo utilizza per la classificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1.

all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

2.

all'articolo 4 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

3.

l'allegato II è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o ottobre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.

(3)  Regolamento (UE) n. 2013/7 della Banca centrale europea, del venerdì 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).


ALLEGATO

L'allegato II all'indirizzo BCE/2013/7 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DATI DI GRUPPO

Notifica di classificazione come soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

[G.le. Sig.re/Sig.ra,]

Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti all'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come “soggetto dichiarante dati di gruppo”

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

a)

[denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], è a capo di un gruppo bancario come definito all'articolo 1, paragrafo 10, e di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o è un'ente o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non fa parte di un gruppo bancario (di seguito, “l'ente”), in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

[denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] risponde ai seguenti criteri [inserire i criteri rilevanti ai quali il capo di un gruppo bancario o l'ente notificato risponde per identificarsi quale soggetto dichiarante dati di gruppo, come deciso dal Consiglio direttivo]:

i)

[il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo]; o il totale delle attività di bilancio di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia (a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o (b) se i dati di cui alla lettera (a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];

ii)

[il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro, ad esempio:

il gruppo bancario o l'ente è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;

il gruppo bancario o l'ente ha un intensa ed estesa attività transfrontaliera;

l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;

il gruppo bancario o l'ente ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale;

il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

iii)

[il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stato membro dell'area dell'euro interessato] per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, ad esempio:

il gruppo bancario o l'ente è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;

l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale;

il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

Fonte informativa a supporto della classificazione come “soggetto dichiarante dati di gruppo”

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio dei gruppi bancari o degli enti dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato calcolato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

[Se necessario, dovrebbero inserirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE sulla classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi di cui sopra deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve motivare tale richiesta e fornire tutte le informazioni a supporto.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In mancanza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo status dell'ente che riceve la notifica

Qualsiasi modifica relativa [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] concernente la denominazione o la forma giuridica, la fusione, la ristrutturazione e qualsiasi altro evento o circostanza che possa incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni da tale evento.

A prescindere da tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a nostra diversa notifica per conto della BCE.

Distinti saluti

[firma]

».

(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


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