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Document 32018O0003

Indirizzo (UE) 2018/570 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3)

OJ L 95, 13.4.2018, p. 23–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/570/oj

13.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/23


INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 febbraio 2018

che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Rispetto alle operazioni di politica monetaria, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari affinamenti tecnici ed editoriali relativi ad aspetti operativi.

(3)

È necessario apportare alcuni affinamenti tecnici ed editoriali alla disciplina delle controparti. Inoltre, il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre un limite automatico all'accesso delle controparti alle operazioni di politica monetaria a seguito di una decisione dell'autorità competente che stabilisca che esse sono «in dissesto o a rischio di dissesto».

(4)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema compresa l'esclusione dei fondi di investimento quali emittenti o garanti idonei, in conseguenza dei rischi specifici derivanti dall'instabilità dei meccanismi di finanziamento dei fondi di investimento e la modifica delle norme relative alle eccezioni al divieto di uso proprio di attività idonee, all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o da soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico, sull'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti con cui lo stesso abbia stretti legami e garantiti da taluni enti del settore pubblico e sui requisiti di trasparenza relativi al rating delle obbligazioni garantite.

(5)

I mutui commerciali cartolarizzati (commercial mortgage-backed securities, CMBS) dovrebbero essere dichiarati inidonei quali garanzie ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) accettati in garanzia dall'Eurosistema.

(6)

L'Eurosistema richiede la fornitura di dati a livello di prestito completi e standardizzati relativi all'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di ABS. I dati a livello di prestito devono essere trasmessi dalle parti interessate aun registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti imposti dall'Eurosistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza.

(7)

Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem credit assessment framework, ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. È necessario introdurre alcuni affinamenti tecnici ed editoriali relativi all'ECAF.

(8)

Le norme sulle sanzioni che l'Eurosistema applica in caso di violazione di obblighi delle controparti devono essere chiarite.

(9)

Le controparti dell'Eurosistema utilizzano i sistemi di regolamento delle transazioni in titoli (SSS) e i collegamenti tra SSS gestiti da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) per la movimentazione di garanzie idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

(10)

Ai sensi dell'articolo 18.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) deve stabilire principi generali per le operazioni di mercato aperto e di finanziamento effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali (BCN), compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

(11)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività negoziabili e quelle non negoziabili idonee quali garanzie, che possono essere usate come garanzia su base nazionale o transfrontaliera. Per l'utilizzo a garanzia di attività negoziabili nell'ambito dell'Eurosistema, gli SSS e i collegamenti tra SSS possono essere utilizzati solo se ritenuti idonei da parte dell'Eurosistema.

(12)

Dal 1998 l'Eurosistema applica standard utente per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra di essi per determinarne l'idoneità ai fini dell'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

(13)

Con l'adozione del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e delle relative norme tecniche che includono le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, e data la sostanziale sovrapposizione tra i requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e gli standard utente dell'Eurosistema, l'Eurosistema ha deciso di snellire la procedura per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra essi.

(14)

Dovrebbero essere definiti i requisiti specifici per l'Eurosistema che non risultano contemplati tra quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione agli SDA.

(15)

L'Eurosistema ha sviluppato norme per l'utilizzo di agenti triparty (tri-party agent, TPA) in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Tutti i TPA che offrono servizi nazionali o transfrontalieri dovrebbero essere soggetti a processi di valutazione similari.

(16)

È necessario apportare diverse modifiche per rispecchiare i cambiamenti deliberati dal Consiglio direttivo in merito ai criteri di idoneità delle garanzie applicabili alle obbligazioni bancarie non garantite ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

(17)

Diverse modifiche tecniche di minore entità si rendono necessarie a fini di chiarezza in relazione, tra l'altro, ai titoli con pluralità di emittenti, alla norma sulla valutazione implicita della qualità creditizia e alla disciplina applicabile in caso di inosservanza delle regole.

(18)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

per “sistema di deposito accentrato” (SDA) [central securities depository, CSD] si intende un depositario centrale di titoli come definito al numero 1) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"

b)

è inserito il seguente punto 22 bis):

«22 bis)

per “collegamento diretto” si intende un accordo tra due SSS gestiti da SDA, in forza del quale un SDA diviene un partecipante diretto dell'SSS gestito dall'altro SDA mediante l'apertura di un conto titoli, al fine di consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili;»;

c)

sono inseriti i seguenti punti 25 bis e 25 ter:

«25 bis)

per “collegamento idoneo” si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco dei collegamenti idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei sottostanti;

25 ter)

per “SSS idoneo” si intende un SSS gestito da un SDA che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco degli SSS idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE;»;

d)

il punto 33) è soppresso;

e)

il punto 35) è sostituito dal seguente:

«35)

per “società finanziaria” si intende una società finanziaria quale definita nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"

f)

il punto 46) è sostituito dal seguente:

«46)

per “credito infragiornaliero” si intende il credito infragiornaliero quale definito al punto 26) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/27. (*3);

(*3)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"

g)

è inserito il seguente punto 46 ter):

«46 ter)

per “fondo di investimento” si intendono fondi comuni monetari (FCM) o fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari quali definiti nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013;»;

h)

è inserito il seguente punto 76 bis):

«76 bis)

per “collegamento indiretto” (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due diversi SDA che scambiano operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSS gestito da un SDA che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da SDA che partecipano a TARGET2-Securities, mediante diversi SSS gestiti da SDA che agiscono da intermediari;»;

i)

il punto 82) è sostituito dal seguente:

«82)

per “sistema di regolamento titoli” (securities settlement system, SSS) si intende un sistema di regolamento titoli quale definito al punto 10) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, che consente il trasferimento di titoli senza pagamento (free of payment, FOP) oppure contro pagamento (delivery-versus-payment, DVP);»;

j)

il punto 95) è sostituito dal seguente:

«95)

per “agente triparty” (tri-party agent, TPA) si intende un SDA che gestisce un SSS idoneo che ha stipulato un contratto con una BCN in forza del quale tale SDA è tenuto a prestare determinati servizi di gestione delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;»;

2)

all'articolo 4, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Categorie di operazioni di politica monetaria

Tipologia degli strumenti

Scadenza

Frequenza

Procedura

Immissione di liquidità

Assorbimento di liquidità

Operazioni di mercato aperto

Operazioni di rifinanziamento principali

Operazioni temporanee

Una settimana

Settimanale

Aste standard

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Operazioni temporanee

Tre mesi (*4)

Mensile (*4)

Aste standard

Operazioni di fine tuning

Operazioni temporanee

Operazioni temporanee

Non standardizzata

Non standardizzata

Procedure d'asta

Procedure bilaterali (*5)

Swap in valuta

Swap in valuta

Raccolta di depositi a tempo determinato

Operazioni di tipo strutturale

Operazioni temporanee

Operazioni temporanee

Non standardizzata

Non standardizzata

Aste standard (*6)

Emissione di certificati di debito della BCE

Meno di 12 mesi

Acquisti definitivi

Vendite definitive

Procedure bilaterali Procedure d'asta (*7)

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni temporanee

Overnight

Accesso a discrezione delle controparti

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi

Overnight

Accesso a discrezione delle controparti

3)

all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;»;

4)

all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;»;

5)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto:

i)

alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning; e

ii)

alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;»;

6)

all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali; e ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;»;

7)

all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni temporanee a fini di politica monetaria:

a)

possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;

b)

hanno frequenza e scadenza che dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono utilizzate;

c)

se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d'asta standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate anche mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali;

d)

se rientrano nella categoria delle operazioni di rifinanziamento marginale, sono effettuate come descritto all'articolo 18;

e)

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3.»;

8)

all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»;

9)

all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le controparti che partecipano alla raccolta di depositi a tempo determinato sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»;

10)

all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le controparti che partecipano a procedure d'asta standard per l'emissione di certificati di debito della BCE sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.»;

11)

all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le controparti che partecipano a operazioni definitive sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.»;

12)

all'articolo 25, paragrafo 2, le tavole 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 5

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)

Image Testo di immagine

(1)

L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

Tavola 6

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)

Image Testo di immagine

(1)

L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»;

13)

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri:

a)

essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);

b)

essere in una delle seguenti situazioni:

i)

essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE, da parte delle autorità competenti, in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE. Al fine di valutare l'idoneità dell'ente a partecipare a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, di regola, la vigilanza non armonizzata è considerata rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 se si considerano attuati nel regime di vigilanza di una data giurisdizione i pertinenti criteri di Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

c)

essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis;

d)

soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.»;

14)

all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE pubblica un elenco aggiornato delle attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività negoziabili idonee divengono idonee all'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.»;

15)

l'articolo 66 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, per risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi nel SEE presso una banca centrale o un SSS idoneo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI soddisfano i criteri di seguito descritti, in quanto applicabili.

a)

Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global bearer” devono essere emessi sotto forma di “new global notes” (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o un SDA che opera un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global bearer” emessi sotto forma di “classical global note” anteriormente al 1o gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.

b)

Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global registered form” devono essere emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global registered form” anteriormente al 1o ottobre 2010.

c)

Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di “individual note” non sono idonei, a meno che siano stati emessi in tale forma anteriormente al 1o ottobre 2010.»;

16)

l'articolo 67 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni contabili e devono essere detenuti e regolati in Stati membri la cui moneta è l'euro su un conto acceso presso una BCN o un SSS idoneo, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Inoltre, ove l'utilizzo di tali strumenti di debito avvenga tramite servizi triparty di gestione delle garanzie, su base nazionale e/o transfrontaliera, tali servizi devono essere forniti da un agente triparty che sia stato valutato positivamente ai sensi degli “Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in Eurosystem credit operations” (standard dell'Eurosistema per l'utilizzo di agenti triparty nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema) pubblicati sul sito Internet della BCE.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l'SDA presso cui l'attività è emessa non coincide con quello presso cui l'attività è detenuta, gli SSS gestiti da tali SDA devono essere connessi mediante un collegamento idoneo in conformità all'articolo 150.»;

17)

l'articolo 69 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi o garantiti da banche centrali di Stati membri, enti del settore pubblico, agenzie, enti creditizi, società finanziarie diverse dagli enti creditizi, società non finanziarie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli strumenti di debito emessi o garantiti da fondi di investimento sono inidonei.»;

18)

all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi da un emittente stabilito nel SEE o in un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e al paragrafo 4 dell'articolo 81 bis. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.»;

19)

all'articolo 73, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

20)

all'articolo 73, il paragrafo 6 è soppresso;

21)

l'articolo 81 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 81 bis

Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami

1.   In deroga all'articolo 64 e purché essi soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità, i seguenti strumenti di debito non garantiti subordinati emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, sono idonei fino alla scadenza, purché risultino emessi prima del 31 dicembre 2018 e la loro subordinazione non derivi né da subordinazione contrattuale quale definita al paragrafo 2 né da subordinazione strutturale ai sensi del paragrafo 3:

strumenti di debito emessi da agenzie riconosciute come definite all'articolo 2 della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (*8),

strumenti di debito garantiti da un organismo del settore pubblico dell'Unione che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 115.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per subordinazione contrattuale si intende la subordinazione basata sui termini e sulle condizioni contrattuali di uno strumento di debito non garantito, a prescindere dal fatto che tale subordinazione sia riconosciuta a norma di legge.

3.   Sono inidonei gli strumenti di debito non garantiti emessi da società di partecipazione, compresa qualunque società di partecipazione intermedia, soggetta alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE o a quadri di risanamento e risoluzione analoghi.

4.   Per gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, diversi dagli strumenti di debito non garantiti emessi da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 70, paragrafo 4, l'emittente deve essere stabilito nell'Unione.

5.   Gli strumenti di debito non garantiti che erano idonei prima del 16 aprile 2018, ma che non soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti nel presente articolo rimangono idonei fino al 31 dicembre 2018, purché soddisfino tutti gli altri requisiti di idoneità per le attività negoziabili.

(*8)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).»;"

22)

all'articolo 84, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

In mancanza di un rating di ECAI all'emissione o, in caso di obbligazioni garantite, in mancanza di un rating all'emissione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente e/o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.»;

23)

l'articolo 87 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale o da un “organismo del settore pubblico” di cui al punto 8 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, “organismo del settore pubblico CRR”) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole.

a)

In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico CRR che, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, o 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.

b)

In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR diversi da quelli di cui alla lettera a), gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.

c)

Se gli emittenti o i garanti sono “organismi del settore pubblico” di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione implicita del credito, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato.»;

b)

la tavola 9 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 9

Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI

 

Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*9)

Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente

Classe 1

Amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR (ESP CRR) equiparati, dalle autorità competenti all'amministrazione centrale ai fini dei requisiti patrimoniali ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, e 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito

Classe 2

Altre amministrazioni regionali, autorità locali o ESP CRR

La valutazione attribuita è inferiore di un livello (*10) alla valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito

Classe 3

Organismi del settore pubblico quali definiti al punto 75) dell'articolo 2 diversi dagli ESP CRR

Sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato

24)

L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

Capitale e cedole dei crediti

Per essere idonei, i crediti soddisfano, fino al rimborso finale, i seguenti requisiti:

a)

un capitale fisso e incondizionato; e

b)

un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi, e che corrisponda ad uno dei seguenti tipi:

i)

zero coupon;

ii)

fisso;

iii)

a cedola variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi;

un tasso di swap a scadenza costante, ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA;

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale;

f (tasso cedolare minimo, floor) e c (tasso cedolare massimo, ceiling), se presenti, sono numeri predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione. Il margine, x, è suscettibile di variazione nel corso della vita del credito.»;

25)

all'articolo 138, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

DGMR non negoziabili;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

le multi-cédulas emesse prima del 1o maggio 2015, nel caso in cui le cédulas sottostanti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

26)

all'articolo 139 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3.   Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 1, lettera b), ossia, per le obbligazioni garantite, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 1, lettera b), e l'emittente o un soggetto che abbia con esso stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 1, lettera b).

a)

Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite;

b)

ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), mediante la quale la controparte conferma che il cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b). L'autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

c)

Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), una conferma ex post da parte di revisori esterni o di un cover pool monitor che il cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b).

4.   Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione e la conferma in conformità al paragrafo 3 su richiesta della BCN, l'obbligazione garantita non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte, in conformità al paragrafo 1.»;

27)

l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141

Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi stretti legami

1.   Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il 2,5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia non si applica nei seguenti casi:

a)

se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili;

b)

qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114; o

c)

se tali attività sono emesse da un'agenzia (quale definita al punto 2) dell'articolo 2), una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale.

2.   Se è stabilito uno stretto legame o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la soglia di cui al paragrafo 1 si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.

3.   Ai fini del presente articolo, “stretti legami” tra un soggetto emittente e un altro soggetto ha lo stesso significato di “stretti legami” tra una controparte e un altro soggetto di cui all'articolo 138.»;

28)

l'articolo 148 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee tramite i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS idoneo.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS idoneo può effettuare il regolamento delle transazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio, che opera in qualità di corrispondente.»;

29)

L'articolo 150 è sostituito dal seguente:

«Articolo 150

Collegamenti idonei tra SSS

1.   Oltre al CCBM, le controparti possono utilizzare collegamenti idonei per il trasferimento transfrontaliero di attività negoziabili. La BCE pubblica l'elenco di collegamenti idonei sul proprio sito Internet.

2.   Le attività detenute tramite un collegamento idoneo possono essere utilizzate sia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema che per altre finalità determinate dalla controparte.

3.   Le norme sull'utilizzo dei collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»;

30)

L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

«Articolo 151

CCBM in combinazione con collegamenti idonei

1.   Le controparti possono utilizzare collegamenti idonei in combinazione con il CCBM per movimentare attività negoziabili idonee su base transfrontaliera.

2.   Quando utilizzano collegamenti idonei tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le attività emesse presso l'SSS emittente (issuer SSS) in un conto acceso presso un SSS investitore (investor SSS) direttamente o tramite un custode.

3.   Le attività movimentate ai sensi del paragrafo 2 possono essere emesse presso un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro che l'Eurosistema ritenga conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis, a condizione che sussista un collegamento idoneo tra l'SSS emittente e l'SSS investitore.

4.   Le norme sull'utilizzo del CCBM in combinazione con collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»;

31)

all'articolo 152, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il CCBM (compreso il CCBM in combinazione con collegamenti idonei) può essere usato come base per l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie. Nel caso in cui i servizi triparty di gestione delle garanzie siano offerti per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty coinvolge una BCN che opera come corrispondente per le BCN le cui controparti abbiano richiesto l'utilizzo di tali servizi triparty di gestione delle garanzie su base transfrontaliera ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Per fornire i propri servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero da parte dell'Eurosistema in conformità al primo periodo, il TPA interessato è tenuto a soddisfare la serie di requisiti funzionali supplementari stabiliti dall'Eurosistema, di cui al “Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties” (sezione 2.1.3, secondo paragrafo).»;

32)

all'articolo 156, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora una controparte non adempia un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:

a)

sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;

b)

ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;

c)

ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema, in occasione della terza inadempienza, sospende la controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione.

Se successivamente la controparte si rende nuovamente inadempiente, essa è sospesa dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori inadempienze da parte della controparte.

Ogni intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data di notifica di una sanzione per l'inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c). Si terrà conto della seconda e della terza inadempienza commesse entro 12 mesi da tale notifica.»;

33)

L'articolo 158 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   L'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un altro ente appartenente allo stesso gruppo bancario (quale definito al punto 26), dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e al punto 11), dell'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) (*11) ove il soggetto che riceve tale liquidità sia i) un ente di liquidazione non idoneo o ii) assoggettato a misure discrezionali per motivi prudenziali.

(*11)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatta salva ogni altra misura discrezionale, l'Eurosistema, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate “in dissesto o a rischio di dissesto”. Le BCN assicurano mediante disposizioni contrattuali o regolamentari che la limitazione all'accesso imposta nei confronti della controparte interessata sia automatica, senza che si renda necessaria una specifica decisione, e che la limitazione all'accesso sia efficace il giorno seguente a quello nel quale l'autorità competente ha considerato la controparte “in dissesto o a rischio di dissesto”. Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali adottate dall'Eurosistema.»;

34)

all'articolo 159, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dall'elenco delle attività negoziabili idonee:

a)

attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o da soggetti che hanno con esse stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o

b)

attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami nei cui confronti il Consiglio direttivo della BCE abbia emanato una decisione che ne sospenda, limiti o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.»;

35)

all'articolo 166, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte ometta di rimborsare o pagare, integralmente o parzialmente, il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione III, tenendo conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.»;

36)

è aggiunto un nuovo allegato VI bis e gli allegati VII, VIII e IX bis sono modificati conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018, fatta eccezione per il punto 24) dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 24) dell'articolo 1 che sono notificati entro e non oltre il 3 settembre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(*4)  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

(*5)  Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera c).

(*6)  Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).

(*7)  Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c)»;

(*9)  Regolamento (UE) n. 575/2013, citato anche come CRR ai fini della presente tavola.

(*10)  Le informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE.»;


ALLEGATO

1.

È inserito il seguente allegato VI bis:

«

ALLEGATO VI bis

CRITERI DI IDONEITÀ PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA

I.   CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS

1.

L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o da una banca centrale nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito un “operatore di SSS”) sulla base dei seguenti criteri:

a)

l'operatore di SSS dell'area dell'euro soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione come SDA stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014; e

b)

la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi contrattuali e di altro tipo con l'operatore di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti dell'Eurosistema di cui alla sezione II.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un SDA dell'area dell'euro non è stata completata, le lettere a) e b) non si applicano. In tal caso l'SSS operato da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al “Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, del gennaio 2014, pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.

L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto in base ai seguenti criteri:

a)

il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti, soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o di altro tipo con gli operatori di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti di cui alla sezione II;

c)

l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti considerati idonei dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera un SSS coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a c) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al “Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, del gennaio 2014.

3.

Prima di stabilire l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l'euro o da una BCN o da enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l'euro (di seguito un “SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro” gestito da un “operatore di SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro”), l'Eurosistema effettua un'analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l'altro, del valore delle attività idonee emesse o detenute presso tali SSS.

4.

In caso di esito positivo dell'analisi di fattibilità economica, l'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro in base ai seguenti criteri:

a)

Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro coinvolti nel collegamento e il collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

b)

Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera ha istituito e mantiene accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'SSS investitore dell'area dell'euro. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere l'obbligo dell'operatore dell'SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.

Per i collegamenti indiretti, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro opera come SSS emittente deve soddisfare il criterio di cui al primo paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l'SSS intermediario che l'SSS emittente siano SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'area dell'euro dell'SSS investitore. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere non solo l'obbligo dell'operatore di SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi legali con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro del SSS intermediario, ma anche l'obbligo dell'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS intermediario di attuare le disposizioni giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.

c)

Tutti gli SSS dell'area dell'euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall'Eurosistema.

d)

La BCN dello Stato del SEE non appartenente all'area dell'euro in cui l'SSS investitore opera ha assunto l'impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le modalità stabilite dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera l'SSS investitore, l'SSS intermediario o l'SSS emittente coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a d) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA devono aver ricevuto una valutazione positiva in base al “Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, del gennaio 2014.

II.   REQUISITI DELL'EUROSISTEMA

1.

Per assicurare la solidità giuridica, l'operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle condizioni obbligatori dell'operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui opera che:

a)

la titolarità degli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS gestito da tale operatore, compresi gli strumenti finanziari detenuti attraverso i collegamenti operati dall'operatore dell'SSS (detenuti su conti mantenuti dagli operatori di SSS collegati), è disciplinata dalla legge di uno Stato appartenente allo SEE;

b)

la titolarità degli strumenti finanziari detenuti dai partecipanti all'SSS presso tale SSS è chiara e inequivocabile e che i partecipanti all'SSS non siano esposti all'insolvenza dell'operatore di tale SSS;

c)

ove l'SSS agisca in veste di SSS emittente, la titoralità vantata dall'SSS investitore collegato sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS emittente è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;

d)

ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore, la titolarità vantata da tale SSS sui titoli detenuti presso l'SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;

e)

nessun pegno o meccanismo analogo previsto dalla normativa applicabile o da accordi contrattuali pregiudicherà la titolarità vantata dalla BCN sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS;

f)

la procedura di allocazione di eventuali perdite di strumenti finanziari detenuti presso l'SSS in particolare in caso di insolvenza: i) dell'operatore dell'SSS; ii) di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella custodia dei titoli; ovvero iii) di qualsiasi SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile;

g)

le procedure previste dal quadro normativo dell'SSS al fine di far valere la titolarità sugli strumenti finanziari sono chiare e inequivocabili, ivi comprese le formalità da adempiere nei confronti dell'SSS emittente collegato ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore.

2.

Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l'SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasferimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell'accezione di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti annullare tali trasferimenti di titoli.

3.

Quando l'SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall'SSS che agisca da intermediario tra l'emittente e l'SSS emittente, ovvero l'operatore di SSS deve assicurarsi che l'SSS abbia un collegamento diretto o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e indiretta).

4.

Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale, devono essere predisposti servizi che permettano il regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento in moneta di banca centrale o il regolamento infragiornaliero senza pagamento (free of payment, FOP), che possono aver luogo sotto forma di regolamento lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragiornaliera. In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tale requisito si considera già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.

5.

In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura:

a)

un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di TARGET2;

b)

un SSS è tenuto a operare durante l'elaborazione diurna di cui all'appendice V dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 (3);

c)

gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento mediante consegna contro pagamento nel corso della giornata tramite l'SSS emittente e/o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 15.30 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (4);

d)

gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento FOP nel corso della giornata tramite l'SSS emittente o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 16.00 CET;

e)

gli SSS devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività specificati alle lettere da b) a d) siano prolungati in caso di emergenza.

In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tali requisiti si considerano già soddisfatti per gli SSS integrati in TARGET2-Securities e per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.

III.   PROCEDURA DI RICHIESTA

1.

Gli operatori di SSS dell'area dell'euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero presentare una richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS è stabilito.

2.

Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro, l'operatore dell'SSS investitore dovrebbe presentare la richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera.

3.

L'Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l'SSS o il collegamento siano già idonei, può sospendere o revocare l'idoneità se:

a)

uno o più criteri di idoneità di cui alla sezione I non sono soddisfatti;

b)

l'utilizzo dell'SSS o del collegamento potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'efficienza delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed esporre l'Eurosistema al rischio di perdite finanziarie ovvero si ritenga, per ragioni prudenziali, che esso comporti un rischio.

4.

La decisione dell'Eurosistema relativa all'idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all'operatore di SSS che ha presentato la richiesta di verifica di idoneità. L'Eurosistema motiverà ogni decisione negativa.

5.

L'SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema una volta pubblicato nell'elenco dell'Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE.

»;

2.

Il titolo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA E DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA».

3.

Il titolo della sezione I dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«I.   

CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA».

4.

Il titolo della sezione II dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«II.   

CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA».

5.

All'allegato VII è aggiunta la seguente sezione III:

«III.   CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA

1.

Le BCN calcolano la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 4 bis, come segue:

a)

In caso di inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 166, paragrafo 4 bis, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.

b)

La sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma della lettera a), all'importo in denaro contante che la controparte non ha potuto rimborsare o pagare ovvero al valore delle attività che non sono state consegnate, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è stata in grado: (i) di rimborsare qualunque ammontare del credito, corrispondere il prezzo di riacquisto o il denaro contante altrimenti dovuto; ovvero (ii) consegnare le attività, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari.

2.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si utilizza la seguente formula, in conformità al precedente paragrafo 1, lettere a) e b):

[EUR [ammontare in denaro contante che la controparte non è stata in grado di rimborsare o pagare ovvero valore delle attività che la controparte non è stata in grado di consegnare] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali) * [X]/360 (dove X è il numero di giorni di calendario durante i quali la controparte non ha provveduto al pagamento, al rimborso o alla consegna) = EUR […]].».

6.

Nell'allegato VIII, sezione II, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito.

Tavola 1

Spiegazione delle opzioni ND

Opzioni “non disponibile”

Spiegazione

ND1

Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione

ND2

Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento

ND3

Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione

ND4

Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM

ND5

Non pertinente

ND6

Non applicabile per l'ordinamento giuridico».

7.

All'allegato VIII, sezione III, lettera a) del paragrafo 1, da «ND1 a ND7» è sostituito da «ND1 a ND6».

8.

All'allegato VIII, sezione III, paragrafo 3, «ND5, ND6 e ND7» è sostituito da «ND5 e ND6».

9.

Nell'allegato VIII, sezione IV.I, la lettera a) del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«a)

deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per l'invio dei dati a livello di prestito e l'accesso ai medesimi dati in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione a livello di prestito, come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato.

In particolare il sistema tecnologico del registro dei dati a livello di prestito deve consentire agli utilizzatori dei dati di estrarre i dati a livello di prestito, i punteggi relativi ai dati a livello di prestito e la marcatura temporale degli invii dei dati tramite processi manuali e automatizzati che comprendano tutti gli invii dei dati a livello di prestito concernenti le transazioni relative alle operazioni in ABS effettuati tramite tale registro dei dati a livello di prestito e un'estrazione di file multipli di dati a livello di prestito ove richiesto in una richiesta di scaricamento.».

10.

Nell'allegato VIII, sezione IV.II, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo (possibilmente di 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3), esaminerà la richiesta di designazione presentata da un registro dei dati a livello di prestito sulla base del rispetto da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, nel quadro della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema per illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.I, paragrafi 2 e 3, del presente allegato. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla richiesta. La dimostrazione può anche comprendere l'uso di file di prova.».

11.

Nell'allegato VIII, alla sezione IV, è aggiunta la seguente sottosezione II bis:

«II bis.   Informazioni minime necessarie affinché la richiesta di designazione sia considerata completa

1.

Per quanto concerne i requisiti dell'Eurosistema relativi all'accesso aperto, alla non discriminazione e alla trasparenza i richiedenti devono trasmettere:

a)

informazioni dettagliate relative ai criteri di accesso e alle eventuali limitazioni all'accesso ai dati a livello di prestito degli utilizzatori dei dati e informazioni dettagliate e motivazioni per eventuali modifiche a tali criteri di accesso e limitazioni all'accesso degli utilizzatori di dati;

b)

dichiarazioni relative alle politiche o altre descrizioni scritte del processo e dei criteri applicati per concedere a un utilizzatore dei dati l'accesso a uno specifico file di dati a livello di prestito, nonché ulteriori dettagli, in tali dichiarazioni relative alle politiche o nelle altre descrizioni scritte, di salvaguardie tecniche o procedurali in essere volte a garantire la non discriminazione.

2.

Per quanto riguarda il requisito di copertura dell'Eurosistema, i richiedenti devono fornire informazioni relative ai seguenti ambiti.

a)

Il numero di persone impiegato dal richiedente nel settore dei servizi relativi ai registri dei dati a livello di prestito, la formazione tecnica del personale impiegato in tale settore e/o le altre risorse a esso dedicate, nonché le modalità con le quali il richiedente gestisce e mantiene il know-how tecnico di tale personale e/o delle altre risorse per assicurare la continuità tecnica e operativa su base giornaliera a prescindere da cambiamenti nel personale o nelle risorse.

b)

Statistiche aggiornate relative alla copertura, compreso il numero di ABS in essere che risultino idonei per operazioni di costituzione di garanzia dell'Eurosistema attualmente ammesse presso il richiedente, compresa una disaggregazione di tali ABS basata sulla localizzazione geografica dei debitori delle attività generatrici dei flussi di cassa e sulla tipologia di classi di attività generatrici dei flussi di cassa di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Nel caso una qualsiasi classe di attività non sia attualmente ammessa dal richiedente, devono essere fornite informazioni sui progetti del richiedente e sulla possibilità tecnica di includere in futuro tale tipologia di classe di attività.

c)

Il funzionamento tecnico del sistema del registro dei dati a livello di prestito del richiedente, compresa una descrizione scritta:

i)

del manuale per l'utente dell'interfaccia utente, che illustri le modalità di accesso, estrazione e immissione dei dati a livello di prestito, sia dal punto di vista dell'utilizzatore dei dati che da quello del fornitore dei dati;

ii)

dell'attuale capacità tecnica e operativa del sistema del registro del richiedente, ad esempio il numero di operazioni su ABS che possono essere immagazzinate nel sistema (e se il sistema può essere agevolmente potenziato), delle modalità con le quali i dati a livello di prestito relativi alla serie storica delle operazioni su ABS sono immagazzinati e delle modalità di accesso da parte degli utilizzatori e fornitori dei dati indicando eventuali limiti massimi al numero di prestiti che possono essere caricati da un fornitore di dati in relazione a un'operazione su ABS;

iii)

delle attuali capacità tecniche e operative relative alla presentazione dei dati da parte dei fornitori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale il fornitore dei dati può inviare i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato; e

iv)

delle attuali capacità tecniche e operative relative all'estrazione dei dati da parte degli utilizzatori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale l'utilizzatore dei dati può estrarre i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato.

d)

Una descrizione tecnica:

i)

dei formati dei file inviati dai fornitori dei dati e accettati dal richiedente ai fini dell'invio dei dati a livello di prestito (file di modelli Excel, schemi XML ecc.), compresa una copia in formato elettronico di ciascun formato di file, e un'indicazione circa la fornitura da parte del richiedente ai fornitori dei dati degli strumenti per convertire i dati a livello di prestito nei formati di file accettati dal richiedente;

ii)

delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente relative alla documentazione di controllo e convalida per il sistema del richiedente, compreso il calcolo del punteggio di conformità dei dati a livello di prestito;

iii)

della frequenza degli aggiornamenti e del rilascio di nuove versioni del sistema, nonché delle politiche di manutenzione di controllo;

iv)

delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente finalizzate all'adattamento ai futuri aggiornamenti dei modelli dell'Eurosistema relativi ai dati a livello di prestito, come le modifiche agli attuali campi, e l'aggiunta e la cancellazione di campi;

v)

delle capacità tecniche del richiedente relative al ripristino in caso di disastro e alla continuità operativa, in particolare riguardo al margine di riserva delle singole soluzioni di archiviazione e di backup nel proprio centro dati e nell'architettura del server;

vi)

delle attuali capacità tecniche del richiedente relative alla propria architettura di controllo interno in relazione ai dati a livello di prestito, compresi i controlli dei sistemi informativi e l'integrità dei dati.

3.

Per quanto riguarda il requisito dell'Eurosistema relativo ad un'adeguata struttura di governance i richiedenti devono fornire:

a)

dettagli relativi alla forma societaria, ossia l'atto costitutivo o lo statuto e la compagine azionaria;

b)

informazioni relative alle procedure di internal audit del richiedente (se presenti), compresa l'identità delle persone incaricate di condurre gli audit, se gli audit siano oggetto di verifiche esterne e, ove essi siano condotti internamente, quali misure siano state adottate per prevenire o gestire eventuali conflitti di interessi;

c)

informazioni relative alle modalità con le quali la struttura di governance del richiedente è funzionale agli interessi dei portatori di interesse del mercato degli ABS, in particolare se le sue politiche tariffarie siano prese in esame nel contesto di tale requisito;

d)

conferma per iscritto che l'Eurosistema avrà accesso, in modo continuativo, alla documentazione di cui ha bisogno per monitorare la perdurante adeguatezza della struttura di governance del richiedente e l'osservanza dei requisiti di governance di cui al paragrafo 4 della sezione IV.I.

4.

Il richiedente deve fornire una descrizione dei seguenti aspetti:

a)

le modalità con le quali il richiedente calcola il punteggio di qualità dei dati e le modalità con le quali il punteggio è pubblicato nel sistema di registrazione del richiedente e in tal modo messo a disposizione degli utilizzatori dei dati;

b)

i controlli di qualità dei dati effettuati dal richiedente, compreso il processo, il numero dei controlli e l'elenco dei campi oggetto dei controlli;

c)

le attuali capacità del richiedente relative alle comunicazioni sui controlli di coerenza e accuratezza, ossia le modalità con le quali le comunicazioni esistenti sono prodotte dal richiedente a beneficio dei fornitori e degli utilizzatori dei dati, la capacità della piattaforma del richiedente di produrre comunicazioni automatizzate e personalizzate secondo le richieste degli utilizzatori dei dati e la capacità della piattaforma del richiedente di inviare automaticamente notifiche agli utilizzatori e ai fornitori dei dati (ad esempio notifiche relative ai dati a livello di prestito caricati per una specifica operazione).».

12.

nell'allegato IX bis, il primo periodo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

«Relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività a) obbligazioni bancarie non garantite, b) obbligazioni societarie, c) obbligazioni garantite e d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del:».


(1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(3)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(4)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.


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