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Document 32017R2095

Regolamento (UE) 2017/2095 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2017/34)

OJ L 299, 16.11.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2095/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/22


REGOLAMENTO (UE) 2017/2095 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2017

che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2017/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ha applicato il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (2) al fine di irrogare sanzioni in diverse aree di sua competenza, ivi comprese, in particolare, l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.

(2)

Il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (3) attribuisce alla BCE il diritto di irrogare sanzioni nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) in caso di violazione del regolamento.

(3)

Nel campo della sorveglianza degli SPIS, l'esperienza acquisita nella conduzione della prima valutazione approfondita ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) ha evidenziato che per assicurare l'efficace imposizione di sanzioni per violazioni in materia di sorveglianza si rendono necessarie talune modifiche al Regolamento (CE) n. 2157/1999 (ECB/1999/4).

(4)

In particolare è necessario chiarire la definizione di banca centrale nazionale competente per garantire coerenza con la definizione di autorità competente nel Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). È necessario inoltre chiarire la composizione dell'unità di indagine indipendente per assicurare che essa possa assolvere alle proprie funzioni d'indagine nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento con l'espressione “banca centrale nazionale competente” si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione ovvero, per violazioni nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell'Eurosistema identificata come autorità competente nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (*1). Altre espressioni utilizzate hanno il medesimo significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98.

(*1)  Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).»;"

2.

all'articolo 1 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (di seguito l'“unità di indagine”) composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. Dell'unità di indagine fanno parte funzionari inquirenti in possesso di una serie di conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.»;

3.

all'articolo 1 ter è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Per le indagini relative a violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) la BCE può nominare funzionari inquirenti: (i) membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale di competenza; ovvero (ii) esperti esterni che operino sulla base di un adeguato mandato. La BCE non può nominare funzionari inquirenti i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti né membri del personale della BCE o di una banca centrale nazionale di uno Stato membro direttamente coinvolti nelle attività del gruppo di valutazione che ha effettuato la valutazione di sorveglianza iniziale individuando una violazione o ragioni che inducono a sospettarne l'esistenza.»

4.

all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Nel procedere al riesame, il Consiglio direttivo può:

a)

confermare la decisione del Comitato esecutivo;

b)

modificare la decisione del Comitato esecutivo modificando l'importo della sanzione da imporre e/le ragioni che hanno dato luogo all'infrazione;

c)

annullare la decisione del Comitato esecutivo.»;

5.

all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4.   Il presente articolo non si applica alle sanzioni per infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo della sorveglianza sui sistema di pagamento di importanza sistemica.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

(3)  Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).


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