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Document 32017D0015

Decisione (UE) 2017/1361 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2017/15)

OJ L 190, 21.7.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1361/oj

21.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/24


DECISIONE (UE) 2017/1361 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2017

che modifica la decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2017/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (1), ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, l'ABSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(3)

Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) originati da enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) è aggiunto il seguente punto 11:

«11)

L'ente che ha originato o istituito l'ABS non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*2).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).


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