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Document 32017D0005
Decision (EU) 2017/468 of the European Central Bank of 26 January 2017 amending Decision ECB/2010/10 on non-compliance with statistical reporting requirements (ECB/2017/5)
Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
OJ L 77, 22.3.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2023; abrog. impl. da 32022R1917
22.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 gennaio 2017
che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5.1 e 34.1,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 del Consiglio, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura per la raccolta di informazioni sulle infrazioni e l’irrogazione di sanzioni stabilita nella decisione BCE/2010/10 (4) si è dimostrata uno strumento efficace per trattare casi di inosservanza degli obblighi di informazione statistica e pertanto dovrebbe essere estesa ai casi di inosservanza che possano verificarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca Centrale europea (BCE/2014/48) (5). |
(2) |
Dovrebbe essere chiarito l’obbligo dei soggetti dichiaranti di rispondere alle richieste di informazioni della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali in merito a possibili casi di inosservanza dei loro obblighi di segnalazione. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/10 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:
1. |
l’articolo 1 è modificato come segue:
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2. |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3. |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4. |
nell’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.»; |
5. |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Risposta a richieste di informazioni Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento 31 marzo 2017 per gli obblighi di segnalazione giornalieri, dal periodo di riferimento marzo 2017 per gli obblighi di segnalazioni mensili e annuali e dal primo trimestre 2017 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2017
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(3) GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.
(4) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).
(5) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).
(*1) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(*2) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).»;
(*3) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).»;