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Document 32016R1705

Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)

OJ L 257, 23.9.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1705/oj

23.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/10


REGOLAMENTO (UE) 2016/1705 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 setttembre 2016

che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito dovrebbe essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra: a) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti e b) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. Il metodo di applicazione della detrazione forfettaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (2) dovrebbe essere chiarito ulteriormente.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

1)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) (*) risultanti dalla raccolta di fondi:

a)

depositi; e

b)

titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2.   Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

a)

passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3; e

b)

passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

(*)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva.

Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall'aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato:

a)

l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva;

b)

ove l'istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all'ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.»;

2)

nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie».

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).


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