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Document 32016O0037

Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1993/oj

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/32


INDIRIZZO (UE) 2016/1993 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 novembre 2016

che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 6, paragrafi 1 e 7,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare gli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, 425, paragrafo 4,

visto il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3), e in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 34 paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un sistema di protezione istituzionale (institutional protection scheme, IPS) come a un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 29, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, possono concedere deroghe all'applicazione di taluni requisiti prudenziali o accordare talune deroghe ai membri di IPS. Inoltre, l'articolo 113, paragrafo 7, lettera i), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le autorità competenti in materia approvino e monitorino a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi degli IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi e l'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), richiede all'IPS di condurre la propria analisi dei rischi.

(2)

Le decisioni delle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni e concedere deroghe nell'accezione di cui agli articoli8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 e le decisioni derivanti dal monitoraggio degli IPS hanno per destinatari singoli enti creditizi. Come tale, la Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito dell'MVU sugli enti creditizi classificati come significativi in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4), è responsabile della valutazione delle domande presentate da enti creditizi significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte, mentre le autorità nazionali competenti (ANC) sono responsabili della valutazione delle domande presentate da enti creditizi meno significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte.

(3)

Per assicurare il trattamento coerente di enti creditizi significativi e meno significativi che sono membri di IPS nell'ambito dell'MVU e fare in modo che la BCE e le ANC adottino decisioni coerenti, la BCE ha adottato l'Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea (BCE/2016/38) (5). È necessario, tuttavia, istituire un procedimento coordinato per l'assunzione delle decisioni concernenti enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS, e per l'adozione da parte della BCE e delle ANC di un metodo coordinato per il monitoraggio di tale IPS al fine di garantire l'assunzione di decisioni coerenti in relazione a enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo stabilisce principi per il coordinamento tra la BCE e le ANC riguardo alla valutazione degli IPS ai fini della concessione di autorizzazioni e deroghe prudenziali a membri di IPS, ai sensi degli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 e al monitoraggio degli IPS che sono stati riconosciuti a fini prudenziali.

2.   Il procedimento di coordinamento fa salva la responsabilità della BCE per l'adozione di tutte le relative decisioni di vigilanza per gli enti creditizi significativi e delle ANC per l'adozione di tali decisioni per gli enti creditizi meno significativi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013, nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) unitamente alle seguenti definizioni:

a)

per «gruppo di valutazione» si intende un gruppo composto da rappresentanti della BCE e dell'ANC preposta alla vigilanza diretta dei membri dell'IPS interessati. Il gruppo è costituito allo scopo di coordinare la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per «coordinatore del gruppo di valutazione» si intende un membro del personale della BCE e un membro del personale dell'ANC nominati in conformità all'articolo 6 che esercitano i compiti di cui all'articolo 8;

c)

per «richiedente» si intende un membro dell'IPS o un gruppo di membri dell'IPS rappresentati da un soggetto unico che presenta alla BCE all'ANC di riferimento un domanda di autorizzazione o deroga ai sensi delle disposizioni citate nell'articolo 1, paragrafo 1;

d)

per «IPS ibrido» si intende un IPS di cui fanno parte enti creditizi significativi e meno significativi;

e)

per «autorità competenti dell'MVU» si intendono la BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Livello di applicazione

Ove enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS ibrido presentino contemporaneamente domande di autorizzazione o deroga prudenziale alla BCE, in caso di enti creditizi significativi, e all'ANC di riferimento, in caso di enti creditizi meno significativi, la BCE e l'ANC di riferimento applicano il procedimento di coordinamento e le disposizioni sul monitoraggio contenute nel presente indirizzo, incluse le attività di monitoraggio standard relative a tale IPS.

CAPO II

COORDINAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL'IPS

Articolo 4

Valutazione coordinata

Fatta salva la responsabilità della BCE e dell'ANC per la concessione di autorizzazioni e deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la valutazione delle domande presentate contemporaneamente da parte di enti creditizi significativi e meno significativi, che sono membri dello stesso IPS ibrido, è effettuata congiuntamente dalla BCE e dall'ANC di riferimento.

Articolo 5

Gruppo di valutazione

1.   Al fine di coordinare la valutazione di domande presentate contemporaneamente da enti creditizi significativi e meno significativi che sono membri dello stesso IPS ibrido, quando le domande di autorizzazione o deroga sono ricevute dalla BCE o dall'ANC di riferimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Regolamento (UE) n. 575/2013, è costituito un gruppo di valutazione.

2.   La BCE e l'ANC di riferimento designano le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza quotidiana degli enti creditizi che hanno presentato le domande ai sensi del paragrafo 1 e i membri del personale che esercitano la supervisione generale sul funzionamento del sistema in qualità di membri del gruppo di valutazione. La composizione del gruppo di valutazione e il numero dei suoi membri dipende dal numero di membri dell'IPS e dall'importanza degli enti significativi interessati.

3.   Il gruppo di valutazione permane fino all'adozione da parte delle autorità competenti delle decisioni relative alle domande di autorizzazione o deroga.

Articolo 6

Coordinatori del gruppo di valutazione

1.   La BCE e l'ANC responsabile della vigilanza diretta dei membri dell'IPS interessati designano ciascuna un coordinatore per la gestione del procedimento di valutazione relativo alle domande.

2.   Se enti significativi vigilati da gruppi di vigilanza congiunti (GVC) diversi hanno presentato domanda per la stessa autorizzazione o deroga tra quelle elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, tali GVC possono decidere di designare un coordinatore comune.

3.   Compete ai coordinatori convenire la tempistica e le azioni necessarie a raggiungere una posizione comune nell'ambito del gruppo di valutazione.

Articolo 7

Notifica della domanda e costituzione del gruppo di valutazione

1.   La BCE e l'ANC di riferimento si comunicano l'un l'altra la ricezione di domande presentate da enti significativi e meno significativi che sono membri di un IPS ibrido.

2.   Quando ricevono domande contemporanee, la BCE e l'ANC designano i rispettivi membri del gruppo di valutazione.

Articolo 8

Valutazione delle domande

1.   La completezza e l'adeguatezza delle domande è valutata in modo indipendente dalla BCE e dall'ANC di riferimento. Ove per la valutazione di domande specifiche si rendano necessarie maggiori informazioni, le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornirle.

2.   La BCE e l'ANC effettuano separatamente la valutazione preliminare delle rispettive domande.

3.   Il gruppo di valutazione discute l'esito preliminare della valutazione delle domande e perviene a un accordo sull'esito finale, tenendo conto, se del caso, degli eventuali termini stabiliti dalla normativa amministrativa nazionale.

4.   Se il gruppo di valutazione conclude che le domande e il quadro organizzativo dell'IPS soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, esso predispone un nota che descrive l'esito della valutazione e conferma che i requisiti sono soddisfatti. La valutazione espressa dal gruppo di valutazione è presa in considerazione dalla BCE e dall'ANC al momento dell'adozione delle rispettive decisioni in merito alla concessione delle autorizzazioni o delle deroghe.

5.   Se nell'ambito del gruppo di valutazione non si perviene a una posizione comune in merito alla valutazione delle domande, la questione può essere rimessa al Consiglio di vigilanza per la discussione. L'esito della discussione in seno al Consiglio di vigilanza fa salve le responsabilità della BCE e dell'ANC in merito alla decisione relativa alla concessione di un'autorizzazione o di una deroga.

Articolo 9

Decisioni

1.   I progetti di decisione predisposti dalla BCE e dall'ANC di riferimento sulla base dell'esito condiviso della valutazione congiunta sono presentati per l'approvazione agli organi decisionali competenti, ossia al Consiglio direttivo della BCE per le domande presentate da enti creditizi significativi e ai competenti organi decisionali dell'ANC per le domande presentate da enti creditizi meno significativi.

2.   Tali decisioni specificano gli obblighi di segnalazione ai fini del monitoraggio costante dei membri dell'IPS, fatti salvi obblighi supplementari che la BCE e l'ANC di riferimento possono imporre agli enti creditizi nel corso del monitoraggio.

CAPO III

MONITORAGGIO DEGLI IPS

Articolo 10

Coordinamento e monitoraggio

1.   La BCE e l'ANC responsabili della vigilanza di un membro di un IPS monitorano a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013, e verificano che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera d).

2.   Per garantire la coerenza dei metodi di monitoraggio e l'applicazione di standard di vigilanza elevati, la BCE e l'ANC di riferimento coordinano le rispettive attività di monitoraggio. A tale scopo, sono redatti elenchi aggiornati di membri del personale della BCE e dell'ANC.

3.   La BCE e l'ANC concordano termini e azioni da intraprendere ai fini del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato almeno annualmente, una volta disponibili le relazioni finanziarie consolidate o aggregate per l'esercizio finanziario precedente, predisposte ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 11

Monitoraggio

1.   Generalmente la BCE e l'ANC di riferimento, nei rispettivi ambiti di competenza, effettuano il monitoraggio mediante attività cartolari. Se necessario, la BCE e l'ANC di riferimento possono, nei rispettivi ambiti di competenza, decidere di eseguire ispezioni mirate in loco presso gli enti creditizi che siano membri dell'IPS per verificare l'ininterrotta conformità alle condizioni per le autorizzazioni e le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Ai fini del monitoraggio degli IPS, la BCE e l'ANC tengono conto delle informazioni di vigilanza disponibili relative ai membri dell'IPS, come gli esiti dei processi di revisione e valutazione prudenziale e le segnalazioni di vigilanza periodiche.

3.   La BCE e l'ANC riesaminano annualmente le relazioni consolidate/aggregate richieste ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013, prestando particolare attenzione ai fondi disponibili dell'IPS.

Articolo 12

Esiti del monitoraggio

1.   La BCE e l'ANC di riferimento concordano sui risultati e sulle conclusioni del monitoraggio e, se del caso, sulle eventuali misure necessarie a darvi seguito, inclusa un'intensificazione del monitoraggio.

2.   Se la BCE e l'ANC non pervengono a una posizione comune, la questione può essere rimessa al Consiglio di vigilanza per la discussione. L'esito della discussione in seno al Consiglio di vigilanza fa salve le responsabilità della BCE e dell'ANC in materia di vigilanza prudenziale sui rispettivi membri dell'ISP.

3.   Se sussistono elementi indicanti che i requisiti di cui alle disposizioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, non sono più soddisfatti e che può rendersi necessario riesaminare l'idoneità dell'IPS o di alcuni dei suoi membri e/o le autorizzazioni o le deroghe concesse, la BCE e l'ANC coordinano le rispettive azioni che possono comprendere, a seconda dei casi, la revoca o la disapplicazione delle autorizzazioni e/o delle deroghe.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Destinatari

Le autorità competenti dell'MVU sono destinatarie del presente indirizzo.

Articolo 14

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle autorità competenti dell'MVU.

2.   Le autorità competenti dell'MVU si conformano al presente indirizzo dal 2 dicembre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(5)  Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2016/38) (cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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