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Document 32016O0032

Indirizzo (UE) 2016/2299 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/32)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2299/oj

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/117


INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3 e 18.2 e l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ovesia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche al fine di garantire una tutela adeguata.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

1.   Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, punto 97), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli indicati nelle Tavole 2 e 2a dell'allegato del presente indirizzo.

2.   Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

a)

la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;

b)

la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;

c)

la struttura cedolare dell'attività; e

d)

il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata»;

2.

nell'articolo 2, i punti b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

«b)

gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM), sono inclusi nella categoria di scarto di garanzia II;

c)

le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite conformit alla direttiva OICVM di tipo jumbo, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;

3.

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.   Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base de:

a)

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;

b)

la vita residua dell'attività come specificato nel paragrafo 2;

c)

la struttura cedolare dell'attività come specificata nel paragrafo 2.

2.   Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare nel modo che segue.

a)

Per le attività negoziabili zero coupon o a cedola fissa, lo scarto di garanzia applicabile è determinato sulla base della tabella 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia è la vita residua dell'attività.

b)

Per le attività negoziabili con cedola variabile, lo scarto di garanzia applicabile corrisponde allo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili a cedola fissa con vita residua fino a un anno, ad eccezione dei seguenti casi:

i)

le cedole variabili con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività;

ii)

le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione nell'area dell'euro sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività;

iii)

le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un limite massimo sono trattate come cedole fisse.

c)

Lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può tenersi conto di qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.

3.   Per le attività negoziabili collocate nella categoria di scarto di garanzia V, a prescindere dalla loro struttura cedolare, gli scarti di garanzia sono determinati sulla base della vita media ponderata dell'attività come specificato nei paragrafi 4 e 5. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili nella categoria V sono indicati nella tabella 2a nell'allegato al presente indirizzo.

4.   La vita media ponderata della tranche senior di un titolo garantito da attività è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per i titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.

5.   Ai fini del paragrafo 4, per «titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia» si intendono titoli garantiti da attività utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con esso hanno stretti legami. L'esistenza di stretti legami è stabilità in conformità all'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4.

nell'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 36,5 %.»;

5.

nell'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Ogni credito sottostante compreso nell'aggregato di copertura di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra. Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nell'aggregato di copertura dopo l'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui al periodo precedente, il DECC è considerato trascurabile.».

6.

L'allegato all'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è sostituito dall'allegato I al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

L'allegato all'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Tabella 1

Categorie di scarti di garanzia per attività negoziabili idonee basate sulla tipologia di emittente e/o sulla tipologi di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali

certificati di debito della BCE

certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri

strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali

strumenti di debito emessi da soggetti classificati come agenzie dall'Eurosistema

strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

altre obbligazioni garantite

titoli di debito emessi da società non finanziarie e società del settore delle amministrazioni pubbliche

strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi

strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

titoli garantiti da attività


Tabella 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

Livelli 1 e 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

Livello 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabella 2a

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*2)

Scarto di garanzia

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tabella 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*3)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livelli 1 e 2 (da AAA a A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*3)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livello 3 (da BBB+ a BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*2)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*3)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.»


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